Sospensione rate di mutui e finanziamenti

Angelo Cafà • 28 marzo 2020

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L'art . 57 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, dispone: 
 
  
 1.  Ai  fini  del  presente  articolo  l'epidemia  da  COVID-19  e' formalmente  riconosciuta  come  evento
eccezionale   e   di   grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento 
dell'Unione Europea.
  2. Al fine di sostenere le  attivita'  imprenditoriali  danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le  Imprese, come
definite  al  comma 5, possono  avvalersi  dietro  comunicazione   -   in   relazione   alle esposizioni  debitorie
nei  confronti  di  banche,  di  intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1°  settembre
1993 (Testo unico bancario) e degli  altri  soggetti  abilitati  alla concessione di credito in Italia - delle seguenti
 misure di  sostegno
finanziario:
    a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data
del  29  febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia 
per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto  o  in  parte
fino al 30 settembre 2020;
    b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30  settembre  2020  i  contratti  sono 
 prorogati,   unitamente   ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalita', fino  al  30 settembre 2020 
alle medesime condizioni;
    c) per i mutui e gli  altri  finanziamenti  a  rimborso  rateale, anche perfezionati  tramite  il  rilascio  di 
cambiali  agrarie,  il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 e'
sospeso sino al 30 settembre 2020  e  il  piano  di rimborso  delle  rate  o  dei  canoni  oggetto  di   sospensione
e' dilazionato,  unitamente  agli  elementi  accessori  e  senza  alcuna formalita', secondo modalita' che
assicurino  l'assenza  di  nuovi  o maggiori oneri per entrambe  le  parti;  e'  facolta'  delle  imprese richiedere
di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
  3.  La  comunicazione  prevista  al  comma  2  e'  corredata  della dichiarazione con la quale l'Impresa
autocertifica ai sensi dell'art. 47  DPR  445/2000  di  aver  subito  in  via  temporanea  carenze  di liquidita' 
quale conseguenza diretta della  diffusione  dell'epidemia da COVID-19.
  4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla 
data di  pubblicazione  del presente   decreto,   classificate   come   esposizioni    creditizie deteriorate ai sensi 
della disciplina applicabile  agli  intermediari creditizi.
  5. Ai fini del presente  articolo,  si  intendono  per  Imprese  le microimprese e  le  piccole  e  medie  imprese 
come  definite  dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi 
sede in Italia.
  6.  Su  richiesta  telematica   del   soggetto   finanziatore   con indicazione dell'importo massimo  garantito,
le  operazioni  oggetto delle misure di sostegno di  cui  al  comma  2  sono  ammesse,  senza valutazione, alla
garanzia di un'apposita sezione speciale del  Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662. La sezione speciale, con una dotazione  di  1730  milioni  di euro, garantisce:
  a) per un importo pari al 33 per cento i  maggiori  utilizzi,  alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo
utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera a);
  b) per un importo pari al 33 per  cento  i  prestiti  e  gli  altri finanziamenti la cui scadenza e' prorogata  ai  
sensi  del  comma  2, lettera b);
  c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui  e degli altri finanziamenti a rimborso rateale
o dei canoni di  leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e  che  siano  state sospese ai sensi
del comma 2, lettera c).
Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in  tutto  o  in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al 
comma  2,  lettera a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da  parte dei suddetti soggetti e
con automatico allungamento del contratto  di provvista  in   relazione   al   prolungamento   dell'operazione 
di finanziamento,  alle  stesse  condizioni  del  contratto   originario nonche' con   riferimento   a   finanziamenti
agevolati    previa comunicazione  all'ente  incentivante  che  entro  15   giorni puo' provvedere  a  fornire  le 
eventuali  integrazioni  alle   modalita' operative.
  7. La garanzia della sezione speciale Fondo di cui al  comma  6  ha natura sussidiaria ed e' concessa  a  titolo 
gratuito.  La  garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e  capitale dei maggiori utilizzi
delle linee di credito e  dei  prestiti,  delle rate o dei canoni di leasing  sospesi  e  degli  altri  finanziamenti
prorogati di cui al comma 6. Per  ciascuna  operazione  ammessa  alla garanzia viene accantonato, a copertura
del rischio, un  importo  non inferiore al 6 % dell'importo  garantito  a  valere  sulla  dotazione della sezione 
speciale.
  8.  L'escussione  della  garanzia  puo'  essere   richiesta dagli intermediari a se siano state avviate, nei diciotto
mesi  successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2,  le  procedure esecutive in relazione a: 
(i) l'inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a); 
(ii) il mancato pagamento,
anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati  ai  sensi  del  comma 2,
lettera  b);  
(iii) l'inadempimento di una o piu' rate di prestiti o  canoni  di  leasing sospesi  ai  sensi del comma 2, lettera  c).
in  tal  caso,  gli intermediari possono inviare al Fondo  di  garanzia  per  le  PMI  la richiesta di escussione della
garanzia riferita ai  prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) corredata da una stima 
della  perdita  finale  a  carico  del  Fondo.  Per  la fattispecie di cui al comma 2, lettera c), la garanzia e'
attivabile, con i medesimi presupposti di  cui  sopra,  nei  limiti  dell'importo delle rate o dei canoni di  leasing
sospesi  sino  al  30  settembre 2020.  Il  Fondo  di  garanzia,  verificata  la  legittimita' della richiesta, provvede
ad aggiornare i relativi accantonamenti.
  9.  Il  Fondo  di  garanzia,  verificata  la legittimita' della richiesta, provvede a liquidare in favore  della  banca,
entro  90 giorni, un anticipo pari al  50%  del  minor  importo  tra  la  quota massima garantita dalla Sezione
speciale prevista dal comma 6 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al comma 8.
  10.  Il  soggetto  creditore  beneficiario  della   garanzia   puo' richiedere,  entro  180  giorni  dall'esaurimento
delle   procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo  dovuto  a  titolo  di escussione della garanzia
del Fondo. Entro trenta giorni  dalla  data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo  di
garanzia  provvede  alla  corresponsione  dell'importo  spettante  ai soggetti beneficiari della garanzia.
  11. La garanzia prevista del presente articolo opera in conformita' all'autorizzazione  della  Commissione
europea  prevista  ai   sensi all'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione  Europea.
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto  -  legge possono essere integrate le disposizioni
operative del Fondo  di  cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge  23  dicembre  1996,  n. 662.
  12. Alla copertura degli oneri previsti dal  presente  articolo  si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
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Autore: Angelo Cafà 26 febbraio 2026
Nel panorama dei delitti contro la pubblica amministrazione, la corruzione per l'esercizio della funzione, disciplinata dall'articolo 318 del codice penale, rappresenta una delle manifestazioni più insidiose del tradimento del mandato pubblico. La riforma operata dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 ha profondamente ridisegnato la fisionomia dell'articolo 318 c.p., trasformandolo da fattispecie di corruzione impropria – legata al compimento di atti conformi ai doveri d'ufficio – in una figura criminosa che sanziona la monetizzazione della funzione pubblica in sé considerata. Come ha chiarito la Cassazione penale, il nucleo centrale della disposizione è oggi costituito dall'esercizio della funzione pubblica, svincolato da ogni connotazione ulteriore e per il quale vige il divieto assoluto di qualsivoglia retribuzione da parte del privato. La corruzione per l’esercizio della funzione incide su un complesso articolato di interessi giuridici, tutti saldamente ancorati al tessuto costituzionale. In primo luogo, viene leso il principio di imparzialità dell'amministrazione, solennemente sancito dall'articolo 97 della Costituzione , secondo cui "i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione". L'imparzialità non costituisce un mero canone organizzativo, bensì un principio fondante dell'ordinamento repubblicano, che impone al pubblico funzionario di porsi in posizione di equidistanza rispetto agli interessi particolari, perseguendo esclusivamente l'interesse generale. Quando il pubblico ufficiale accetta denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni, egli abdica a questa posizione di terzietà, ponendosi al servizio di interessi privati. La condotta corruttiva trasforma il pubblico funzionario da servitore della collettività in agente di interessi particolari. Strettamente connesso al principio di imparzialità è il dovere di fedeltà alla Repubblica, cristallizzato nell'articolo 54 della Costituzione , il quale stabilisce che "i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore ". La fedeltà alla Repubblica non si esaurisce nell'osservanza formale delle norme, ma implica un vincolo etico di lealtà verso le istituzioni e verso la comunità che esse rappresentano. Il pubblico funzionario che si fa corrompere tradisce questo vincolo fiduciario, anteponendo il proprio tornaconto personale al bene comune. Per atto contrario ai doveri d'ufficio deve intendersi non soltanto l'atto illecito o illegittimo, ma anche quello che, pur formalmente regolare, violi i doveri istituzionali di imparzialità, correttezza e buon andamento sanciti dall'articolo 97 Cost. La peculiarità dell'articolo 318 c.p., nella sua formulazione attuale, risiede nella sua natura di reato di pericolo. Questa configurazione normativa risponde a una precisa scelta di politica criminale: anticipare la soglia di tutela penale al momento in cui il pubblico funzionario accetta di porre la propria funzione al servizio di interessi privati, indipendentemente dal fatto che tale asservimento si traduca poi nel compimento di atti specifici contrari ai doveri d'ufficio. La ratio è evidente, il solo fatto che un pubblico funzionario si renda disponibile a ricevere compensi indebiti per l'esercizio delle sue funzioni crea un pericolo per il corretto funzionamento dell'amministrazione, anche quando tale disponibilità non si concretizzi in atti formalmente illegittimi. Oltre all'imparzialità e alla fedeltà, la corruzione per l'esercizio della funzione lede il principio di buon andamento dell'amministrazione, anch'esso consacrato nell'articolo 97 della Costituzione . Il buon andamento non si identifica con la mera legalità formale degli atti amministrativi, ma postula l'efficienza, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa, orientata al perseguimento dell'interesse pubblico. Quando un pubblico funzionario subordina l'esercizio delle sue funzioni alla percezione di utilità indebite, l'azione amministrativa viene inevitabilmente distorta. Anche quando gli atti compiuti siano formalmente legittimi, il criterio ispiratore dell'azione non è più l'interesse generale, ma la soddisfazione degli interessi privati del corruttore. Un ulteriore profilo di lesività attiene al danno all'immagine della pubblica amministrazione. Questo aspetto, pur non costituendo un bene giuridico autonomamente tutelato dalla fattispecie incriminatrice, rappresenta una conseguenza inevitabile della condotta corruttiva, che mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni . La violazione dei doveri di dignità e onore non costituisce un mero elemento accessorio, ma rappresenta un'aggravante della condotta, in quanto il pubblico funzionario che riveste cariche elettive di particolare rilievo è investito di una responsabilità maggiore nei confronti della collettività. Accanto alla dimensione pubblicistica, la corruzione per l'esercizio della funzione presenta anche un rilevante danno patrimoniale diretto per l'Ente che ha erogato fondi pubblici non in base a criteri di merito e di interesse generale, ma in ragione di un accordo corruttivo. La legge n. 190 del 2012, nel riformare la disciplina della corruzione, ha introdotto una serie di misure volte a prevenire e contrastare il fenomeno corruttivo, tra cui l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di adottare piani triennali di prevenzione della corruzione e l'istituzione dell'Autorità nazionale anticorruzione. Queste misure testimoniano la consapevolezza del legislatore circa la gravità del fenomeno corruttivo e la necessità di un approccio integrato, che affianchi alla repressione penale strumenti di prevenzione amministrativa. L'imparzialità dell'amministrazione, il buon andamento dell'azione pubblica, la fedeltà alla Repubblica, costituiscono i pilastri su cui si fonda il rapporto tra cittadini e istituzioni in uno Stato democratico. Quando questi principi vengono traditi, l'intera architettura costituzionale viene scossa. Il pubblico ufficiale che si rende protagonista di condotte corruttive manifesta la basicità dei suoi motivi a delinquere tradendo i doveri costituzionali di dignità ed onore che derivano dal ruolo ricoperto. È questa dimensione etica, oltre che giuridica, che rende la corruzione uno dei fenomeni più insidiosi per la tenuta del patto sociale su cui si fonda la convivenza civile.
Autore: Angelo Cafà 17 febbraio 2026
Al Consiglio Direttivo Nazionale AIGA, celebratosi a Siena il 6-7 febbraio, si è discusso di Diritto, Made in Italy e Mercati Globali nella prospettiva delle strategie politico-istituzionali e supporto dei professionisti alle Imprese ai fini della competitività internazionale. Tra gli altri sono intervenuti il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il presidente dell'ICE Matteo Zoppas, i deputati nazionali Caiata, Bonafè, Michelotti e Petrella. I lavori sono stati impreziositi dalla presenza dell'Arcivescovo di Siena, cardinale Augusto Paolo Lojudice, venuto a rivolgere i suoi saluti. La sezione di Gela è onorata di comunicare le nomine ai dipartimenti della Fondazione "Tommaso Bucciarelli" siccome annunciate dal Presidente avv. Tommaso Bendinelli in occasione del CDN: l'avv. Francesco Minardi al dipartimento "Diritto dell'Esecuzione Penale", l'avv. Federica Casisi al dipartimento "Compliance ESG", l'avv. Maria Vittoria D'Arma al dipartimento "Diritti Umani e Immigrazione", l'avv. Angelo Cafà al dipartimento "Diritto Sanitario e Responsabilità Medica", l'avv. Guendalina Ruvio al dipartimento "Diritto Bancario". Ai Colleghi nominati vanno le nostre congratulazioni e auguri di buon lavoro.
Autore: Angelo Cafà 30 gennaio 2026
Il dibattito parlamentare sulle maggiori tutele legali per le forze dell'ordine, impropriamente definito "scudo penale", merita un'analisi approfondita che vada oltre le semplificazioni mediatiche per cogliere le reali implicazioni giuridiche di una riforma che, pur animata da intenti comprensibili, presenta profili di criticità che potrebbero rivelarsi controproducenti per gli stessi soggetti che si intende proteggere. La proposta normativa in discussione, come chiarito dalle fonti governative e dai rappresentanti sindacali delle forze dell'ordine, non configura alcuna forma di impunità ma mira a introdurre un meccanismo che eviti l'iscrizione automatica nel registro degli indagati quando sia evidente che l'appartenente alle forze dell'ordine ha utilizzato l'arma di ordinanza nell'esercizio delle proprie funzioni. Tale approccio si fonda sulla constatazione che l'attuale sistema, disciplinato dall'articolo 335 del Codice di procedura penale, impone al pubblico ministero di iscrivere immediatamente nel registro ogni notizia di reato, senza alcuna discrezionalità valutativa. Tuttavia, questa impostazione rivela una comprensione parziale della natura e della funzione dell'iscrizione nel registro degli indagati. Contrariamente a quanto suggerito dal dibattito politico, l'iscrizione non costituisce un "marchio d'infamia" o una forma di condanna anticipata, ma rappresenta una garanzia fondamentale per la persona sottoposta alle indagini. Questa considerazione assume particolare rilevanza quando si consideri che l'articolo 360 del Codice di procedura penale disciplina gli accertamenti tecnici non ripetibili, stabilendo che il pubblico ministero deve avvisare senza ritardo la persona sottoposta alle indagini della facoltà di nominare consulenti tecnici e di assistere agli accertamenti. Il meccanismo proposto rischia di creare una situazione paradossale: l'agente di polizia che non risulti iscritto nel registro degli indagati non potrà partecipare agli accertamenti tecnici irripetibili che potrebbero riguardare la sua condotta. Qualora da tali accertamenti emergessero profili di responsabilità penale, l'interessato si troverebbe a partecipare al processo senza aver potuto assistere a fasi investigative cruciali, con evidente pregiudizio per i suoi diritti di difesa. Questa criticità assume particolare rilievo nei casi di uso delle armi da parte delle forze dell'ordine, dove gli accertamenti balistici, le ricostruzioni della dinamica dei fatti e le analisi delle tracce ematiche costituiscono spesso elementi probatori decisivi. Ben diversa è la valutazione della previsione di sostegno economico per le spese legali. L'articolo 98 del Codice di procedura penale già prevede che l'imputato possa chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti. Tuttavia, una specifica previsione per gli appartenenti alle forze dell'ordine indagati per fatti inerenti al servizio rappresenterebbe un intervento equilibrato e costituzionalmente compatibile. La tutela legale rappresenta, a mio avviso, l'unico aspetto della proposta che merita di essere rafforzato, poiché risponde a un'esigenza concreta senza alterare l'equilibrio processuale. Gli appartenenti alle forze dell'ordine, spesso chiamati a operare in situazioni di particolare complessità e pericolosità, devono poter contare su un adeguato supporto legale quando la loro condotta professionale diventi oggetto di indagini. Il vero problema non risiede nell'iscrizione nel registro degli indagati in sé, ma nella gestione mediatica e nell'uso improprio che talvolta viene fatto delle informazioni di garanzia. La soluzione dovrebbe essere ricercata in una maggiore tutela della riservatezza delle indagini e in una più rigorosa applicazione delle norme sul segreto investigativo, piuttosto che nella modifica di meccanismi processuali che garantiscono i diritti fondamentali della persona sottoposta alle indagini. La proposta di evitare l'iscrizione automatica nel registro degli indagati, pur animata da intenti comprensibili, rischia di creare più problemi di quanti ne risolva. L'iscrizione nel registro non è una sanzione, ma uno strumento di garanzia che consente all'interessato di esercitare pienamente i propri diritti di difesa fin dalle prime fasi delle indagini. Un agente di polizia che non possa partecipare agli accertamenti irripetibili relativi alla propria condotta si troverebbe in una posizione di svantaggio processuale che nessuna norma di favore potrebbe successivamente compensare. L'equilibrio tra esigenze di tutela degli operatori delle forze dell'ordine e garanzie processuali può essere raggiunto attraverso strumenti che non compromettano i diritti di difesa. Il sostegno economico per le spese legali rappresenta la strada maestra, mentre ogni intervento sui meccanismi di iscrizione nel registro degli indagati rischia di creare pericolosi precedenti che potrebbero estendersi ad altre categorie professionali, minando i principi fondamentali del processo penale. La tutela delle forze dell'ordine passa attraverso la valorizzazione del loro ruolo istituzionale e il riconoscimento delle difficoltà operative che quotidianamente affrontano, non attraverso modifiche procedurali che potrebbero rivelarsi controproducenti. La vera sfida consiste nel trovare un equilibrio che tuteli concretamente gli operatori delle forze dell'ordine senza compromettere quei principi di garanzia che costituiscono il fondamento dello Stato di diritto.
Autore: Angelo Cafà 30 gennaio 2026
La recente evoluzione giurisprudenziale in materia di sequestro probatorio di dispositivi informatici nelle indagini per spaccio di sostanze stupefacenti delinea un quadro interpretativo di particolare complessità, caratterizzato dalla necessità di bilanciare le legittime esigenze investigative con la tutela dei diritti fondamentali della persona sottoposta alle indagini. La questione assume rilievo centrale nell'odierna prassi giudiziaria, considerata l'ubiquità dei dispositivi elettronici nella vita quotidiana e la loro capacità di contenere una massa eterogenea di dati personali che trascende spesso i confini dell'indagine in corso. La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente affinato i criteri di legittimità di tali provvedimenti, elaborando principi che si pongono come argine contro derive investigative di carattere meramente esplorativo. Il principio cardine che emerge dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte attiene all'obbligo di motivazione rafforzata del decreto di sequestro probatorio quando questo abbia ad oggetto dispositivi informatici. Come chiarito dalla Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 37217 del 14 novembre 2025, il decreto del pubblico ministero deve illustrare "le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse". Tale orientamento trova fondamento nell'applicazione analogica dei principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità previsti dall'articolo 275 del Codice di procedura penale alle misure cautelari reali. La Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 5526 del 11 febbraio 2025 ha precisato che tali principi "devono costituire oggetto di valutazione preventiva anche ai fini dell'applicazione delle misure cautelari reali, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libertà di iniziativa economica". La specificità dei dispositivi informatici richiede particolare attenzione nella valutazione della proporzionalità della misura. Come evidenziato dalla Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 38792 del 1 dicembre 2025, "il sequestro di dispositivi informatici costituisce misura particolarmente invasiva della sfera personale, in quanto fornisce un quadro completo di aspetti significativi della vita passata e attuale degli interessati". Un aspetto di particolare rilevanza concerne i limiti del potere integrativo del Tribunale del riesame. La giurisprudenza ha chiarito che il giudice del riesame non può supplire alle carenze motivazionali del decreto di sequestro individuando autonomamente le finalità probatorie. La Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1648 del 15 gennaio 2026 ha stabilito che "il Tribunale del riesame non può integrare la carenza di motivazione del provvedimento di convalida individuando di propria iniziativa le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari". Questo principio trova conferma nella Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 9347 del 5 marzo 2024, che ha annullato un sequestro probatorio ritenendo "illegittima l'opera di integrazione compiuta dal Tribunale" che aveva autonomamente collegato i telefoni cellulari sequestrati alla necessità di verificare i contatti con i clienti, in assenza di specifiche indicazioni del pubblico ministero. La giurisprudenza ha tuttavia riconosciuto che nei procedimenti per reati in materia di stupefacenti sussiste una presunzione di pertinenzialità dei dispositivi di comunicazione rispetto alle finalità investigative. La Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 18139 del 14 maggio 2025 ha precisato che "nel caso di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, l'esigenza di procedere al sequestro degli apparecchi di comunicazione detenuti dall'indagato è giustificata dalla necessità di verificare i contatti avuti sia con i possibili fornitori della sostanza sia con i potenziali acquirenti della medesima". Tale orientamento trova ulteriore conferma nella Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 36363 del 7 novembre 2025, secondo cui "il contenuto dei telefoni cellulari costituisce la fonte informativa primaria per l'accertamento della rete illegale di fornitori e clienti in cui uno spacciatore necessariamente agisce". Un profilo di particolare interesse attiene alla modulazione dell'onere motivazionale in relazione alle diverse fasi processuali e alla natura del reato. La Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 15201 del 17 aprile 2025 ha chiarito che "l'onere motivazionale deve essere modulato in relazione al caso concreto, tenendo conto della natura del reato ipotizzato, del tipo di bene sequestrato e della relazione che le cose presentano con l'illecito". Un aspetto critico emerge dalla necessità di evitare che il sequestro assuma carattere meramente esplorativo. La Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4169 del 7 febbraio 2022 ha stabilito che "è vietata l'acquisizione indiscriminata di dispositivi elettronici, quali telefoni cellulari o personal computer, contenenti masse indistinte di dati informatici, in difetto di specifiche ragioni che ne giustifichino la pertinenza rispetto al fatto di reato contestato". La questione della reiterazione del sequestro dopo annullamento per vizi formali ha trovato chiarimento nella Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 6587 del 18 febbraio 2025, che ha precisato come "l'annullamento di un decreto di sequestro per difetto di motivazione non determina alcuna preclusione processuale alla reiterazione della misura" quando l'annullamento sia intervenuto per profili formali senza valutazione dei presupposti sostanziali. La giurisprudenza ha inoltre affrontato la delicata questione dei criteri di selezione dei dati. La Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 22595 del 5 giugno 2024 ha chiarito che "il pubblico ministero è tenuto a predisporre un'adeguata organizzazione per compiere tale selezione nel tempo più breve possibile e provvedere, all'esito, alla restituzione della copia integrale agli aventi diritto". L'evoluzione giurisprudenziale delineata evidenzia come la Suprema Corte stia progressivamente affinando i criteri di legittimità del sequestro probatorio di dispositivi informatici, bilanciando le esigenze investigative con la tutela dei diritti fondamentali. La tendenza emergente privilegia un approccio garantista che richiede motivazioni specifiche e circostanziate, criteri di selezione chiari e tempi definiti per l'analisi dei dati, ponendosi come argine contro derive investigative di carattere meramente esplorativo. Tale orientamento si inserisce nel più ampio contesto dell'evoluzione del diritto processuale penale verso forme di tutela sempre più raffinate dei diritti della persona, anche nelle fasi preliminari del procedimento, confermando come il principio di proporzionalità costituisca ormai un parametro irrinunciabile nella valutazione della legittimità delle misure cautelari reali, particolarmente quando queste incidano su beni di natura informatica caratterizzati da elevata invasività nella sfera personale dell'indagato.
Autore: Angelo Cafà 29 gennaio 2026
La recente pronuncia della Corte Costituzionale sulla riforma dell'articolo 187 del Codice della Strada segna un momento di particolare rilevanza nell'evoluzione del diritto penale della circolazione stradale, delineando un nuovo paradigma interpretativo.
Autore: Angelo Cafà 29 gennaio 2026
Il tragico episodio che ha coinvolto Abdherraim Mansouri nel boschetto di Rogoredo solleva questioni giuridiche di particolare complessità, incentrate sulla valutazione della legittima difesa putativa nell'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine.
Autore: Angelo Cafà 28 gennaio 2026
L'emendamento presentato alla Commissione Giustizia del Senato il 22 gennaio 2026 ha riformulato l'art. 609-bis c.p.
Autore: Angelo Cafà 27 gennaio 2026
L'evoluzione giurisprudenziale in materia di tutela dei minori nell'ambiente scolastico ha delineato principi fondamentali che ridefiniscono i limiti del potere educativo, escludendo definitivamente ogni forma di violenza dal perimetro delle condotte lecite. Una recente pronuncia della Cassazione ha offerto spunti di riflessione sulla delicata distinzione tra correzione educativa e maltrattamento, con particolare attenzione alla tutela del minore "testimone" di violenza. La giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che esula dal perimetro applicativo della fattispecie incriminatrice dell'abuso di mezzi di correzione qualunque forma di violenza fisica o psichica, ancorché sostenuta da animus corrigendi. Questo principio trova fondamento nell'evoluzione culturale e normativa che ha investito la concezione dei diritti del minore, non più considerato mero oggetto di protezione ma soggetto titolare di diritti fondamentali. L'articolo 571 del codice penale presuppone infatti l'eccesso nell'uso di mezzi che siano in sé giuridicamente leciti. La Cassazione ha precisato che il criterio distintivo fra la fattispecie ex art. 571 c.p. e i delitti contro la persona deve individuarsi nell'astratta liceità del mezzo educativo-correttivo utilizzato. Quando le condotte educative si caratterizzano per l'uso sistematico della violenza, si configura necessariamente il più grave reato di maltrattamenti in famiglia. Un aspetto particolarmente significativo della giurisprudenza consolidata riguarda l'impossibilità di invocare concezioni socio-culturali diverse per giustificare l'uso della violenza educativa. La Cassazione ha chiarito che non può essere adottato un diverso criterio interpretativo in relazione alla particolare concezione socio-culturale di cui sia eventualmente portatore il soggetto agente, posto che vengono in gioco valori fondamentali dell'ordinamento consacrati negli articoli 2, 3, 30 e 32 della Costituzione. Questi principi fanno parte del consolidato patrimonio etico-culturale della nazione e del contesto sovranazionale in cui essa è inserita e, come tali, non sono suscettibili di deroghe soggettive né possono essere oggetto, da parte di chi vive e opera nel territorio nazionale. Tale orientamento riflette una concezione personalistica che pone al centro la dignità del minore e il suo diritto al pieno sviluppo della personalità, indipendentemente dalle tradizioni culturali di provenienza dell'educatore. Una delle innovazioni più significative degli ultimi anni riguarda la tutela del minore che assiste ai maltrattamenti. L'articolo 572, comma 4, del codice penale stabilisce espressamente che "il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti si considera persona offesa dal reato". Questa disposizione ha operato una vera e propria rivoluzione concettuale, riconoscendo il danno psicologico derivante dalla mera assistenza a episodi di violenza. La giurisprudenza ha chiarito che non sussiste alcun distinguo giuridicamente rilevante tra vittima di maltrattamenti diretti e vittima di maltrattamenti assistiti, essendo entrambe le figure riconducibili alla nozione di persona offesa dal reato. Questo principio ha trovato applicazione anche nell'ambito scolastico, dove la presenza di altri minori durante episodi di violenza configura automaticamente la loro qualità di persone offese. Un ulteriore sviluppo giurisprudenziale di particolare rilievo riguarda la parificazione, dal punto di vista del diritto al risarcimento del danno, tra i fatti commessi "in presenza" e quelli commessi "in danno" del minore. La Cassazione ha precisato che per la configurabilità dell'aggravante della presenza del minore non è necessario che questi assista abitualmente alla commissione delle condotte vessatorie, essendo sufficiente che percepisca anche un solo episodio di condotta maltrattante. Questa evoluzione risponde al principio secondo cui la finalità principale è quella di salvaguardare l'integrità fisio-psichica del minore nella prospettiva di un corretto sviluppo della sua personalità. La violenza assistita punisce la sofferenza del minore sotto due profili: direttamente, per il solo fatto di essere presente, e indirettamente, per la percepita afflizione cui è soggetto il genitore vittima. La condizione della "presenza" non va interpretata in senso formalistico, non essendo richiesta la mera presenza materiale nel luogo in cui si verificano gli episodi di maltrattamento. Ciò che rileva è che la presenza sia "partecipe", il che si verifica quando il minore percepisca le violenze fisiche o psicologiche anche soltanto per via uditiva. La disposizione mira a tutelare il corretto sviluppo psicofisico del minore da ogni forma di coinvolgimento nell'evento lesivo, coinvolgendo tutte le componenti sensoriali mediante le quali un individuo è in grado di registrare e interiorizzare gli stimoli esterni. Quando le condotte maltrattanti si reiterino per un periodo prolungato, è logico ritenere che alla loro realizzazione assistano minorenni conviventi, i quali condividono inevitabilmente gli spazi vitali, soprattutto se ancora in tenera età. Questi orientamenti giurisprudenziali hanno profonde implicazioni per tutti coloro che operano nell'ambito educativo. Gli insegnanti, gli educatori e il personale scolastico devono essere consapevoli che qualsiasi forma di violenza, fisica o psicologica, esula completamente dal perimetro delle condotte lecite, indipendentemente dalle intenzioni educative che possano animarla. La responsabilità educativa richiede l'adozione di metodologie pedagogiche rispettose della dignità del minore, fondate sul dialogo, sulla comprensione e sull'utilizzo di strumenti correttivi proporzionati e non lesivi dell'integrità psicofisica. Particolare attenzione deve essere prestata alla presenza di altri minori durante eventuali interventi correttivi, poiché anche la mera assistenza a condotte inappropriate può configurare la loro qualità di persone offese. L'evoluzione giurisprudenziale testimonia un profondo mutamento culturale che ha investito la concezione dell'educazione e della correzione. Il superamento di modelli educativi autoritari e violenti rappresenta una conquista di civiltà che trova nella giurisprudenza di legittimità un presidio fondamentale per la tutela dei diritti dei minori. La parificazione tra maltrattamenti diretti e assistiti, tanto sul piano sanzionatorio quanto su quello risarcitorio, riflette una comprensione più matura del danno psicologico che l'esposizione alla violenza può determinare nei soggetti in età evolutiva. Ogni forma di aggressione fisica o psicologica è incompatibile con la funzione educativa e configura necessariamente condotte penalmente rilevanti, indipendentemente dalle motivazioni soggettive dell'agente e dalle sue origini culturali. La tutela del minore, sia come vittima diretta che come testimone di violenza, rappresenta oggi un valore irrinunciabile dell'ordinamento, che non ammette deroghe né eccezioni, costituendo il fondamento stesso di una società civile orientata al rispetto della dignità umana e al pieno sviluppo della personalità di ciascun individuo.
Autore: Angelo Cafà 27 gennaio 2026
Le recenti riforme legislative hanno ridisegnato il quadro normativo delle truffe commesse attraverso strumenti informatici, introducendo significative innovazioni che meritano un'attenta considerazione. Una recente pronuncia della Cassazione ha recentemente chiarito i principi applicabili, delineando i nuovi equilibri tra tutela delle vittime e garanzie processuali. La legge n. 90 del 2024 ha introdotto nell'articolo 640 del codice penale il comma 2-ter, configurando un'aggravante specifica per la truffa commessa "a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare l'identificazione dell'autore". L'innovazione più rilevante risiede nel regime di procedibilità: mentre in precedenza le truffe online erano procedibili d'ufficio in quanto aggravate dalla minorata difesa, la nuova fattispecie è procedibile esclusivamente a querela della persona offesa. Questo mutamento, in applicazione del principio di retroattività della legge penale più favorevole, si estende anche ai fatti commessi anteriormente alla riforma, determinando un concreto beneficio per gli imputati attraverso la possibilità di estinzione del reato per remissione di querela. Il decreto legislativo n. 150 del 2022 ha parallelamente modificato l'articolo 152 del codice penale, introducendo una forma specifica di remissione tacita che opera quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone. La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia precisato che tale meccanismo non opera automaticamente. Il giudice deve accertare rigorosamente la sussistenza di tutti i presupposti normativi, verificando che l'assenza sia effettivamente ingiustificata e riconducibile a una scelta libera e consapevole del querelante. La mera mancata comparizione all'udienza predibattimentale non integra di per sé un comportamento incompatibile con la volontà di persistere nella querela. Queste modifiche comportano rilevanti conseguenze pratiche. Le vittime di truffe telematiche devono ora necessariamente presentare querela entro tre mesi dalla conoscenza del fatto per attivare l'azione penale, ma conservano la facoltà di rimettere la querela determinando l'estinzione del reato. Particolare attenzione deve essere prestata alle conseguenze processuali della non comparizione quando si sia citati come testimoni. Il legislatore ha voluto evitare che l'inerzia processuale si traduca automaticamente in rinuncia all'azione penale, richiedendo una valutazione caso per caso delle circostanze concrete. L'evoluzione normativa testimonia l'impegno del legislatore nell'adeguare il sistema penale alle nuove forme di criminalità digitale, contemperando l'esigenza di tutela delle vittime con i principi di proporzionalità e favor rei. La giurisprudenza sta contribuendo a definire i contorni applicativi delle nuove disposizioni, garantendo un'interpretazione rispettosa delle garanzie costituzionali e processuali. Per i professionisti del diritto e per i cittadini risulta essenziale mantenersi aggiornati su questi sviluppi, che modificano sostanzialmente l'approccio a una delle fattispecie criminose più diffuse nell'era digitale, richiedendo nuove competenze e strategie difensive adeguate al mutato panorama normativo.
Autore: Angelo Cafà 14 gennaio 2026
La violenza sulle donne non è un’emergenza episodica, ma una questione strutturale che interroga il diritto, la cultura e la responsabilità collettiva. Con questo spirito si è svolto il 25 novembre 2025, alle ore 18:00, presso la Sala Pinacoteca del Comune di Gela (Viale Mediterraneo, 47), il convegno promosso dall’Associazione “Diritto & Donna – Città di Gela” APS, presieduta dalla manager Rosa Iudici. In un contesto di confronto serio e partecipato, giuristi ed esperti hanno analizzato il fenomeno sotto il profilo legale, sociale e psicologico, soffermandosi sulle criticità del sistema di tutela e sulle soluzioni concrete da rafforzare: prevenzione, protezione delle vittime, efficacia delle misure cautelari, formazione degli operatori e coordinamento tra istituzioni. A moderare l’incontro la giornalista Desideria Sarcuno, che ha guidato il dibattito valorizzando la pluralità dei contributi: Rosa Iudici, Presidente “Diritto & Donna – Città di Gela” APS Salvatore Scuvera, Deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana Valentina Lo Porto, Avvocato Angelo Cafà, Avvocato Claudia Scalia, Avvocato Il confronto ha ribadito un punto essenziale: la risposta alla violenza richiede competenza, continuità e responsabilità, non slogan. Il diritto può e deve essere strumento di protezione effettiva, ma solo se accompagnato da una rete solida, da prassi coerenti e da una cultura del rispetto che si costruisce ogni giorno. Un incontro che ha lasciato un messaggio chiaro: ascoltare, intervenire, prevenire non è un’opzione, è un dovere.