Autore: Angelo Cafà
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30 gennaio 2026
La recente evoluzione giurisprudenziale in materia di sequestro probatorio di dispositivi informatici nelle indagini per spaccio di sostanze stupefacenti delinea un quadro interpretativo di particolare complessità, caratterizzato dalla necessità di bilanciare le legittime esigenze investigative con la tutela dei diritti fondamentali della persona sottoposta alle indagini. La questione assume rilievo centrale nell'odierna prassi giudiziaria, considerata l'ubiquità dei dispositivi elettronici nella vita quotidiana e la loro capacità di contenere una massa eterogenea di dati personali che trascende spesso i confini dell'indagine in corso. La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente affinato i criteri di legittimità di tali provvedimenti, elaborando principi che si pongono come argine contro derive investigative di carattere meramente esplorativo. Il principio cardine che emerge dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte attiene all'obbligo di motivazione rafforzata del decreto di sequestro probatorio quando questo abbia ad oggetto dispositivi informatici. Come chiarito dalla Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 37217 del 14 novembre 2025, il decreto del pubblico ministero deve illustrare "le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse". Tale orientamento trova fondamento nell'applicazione analogica dei principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità previsti dall'articolo 275 del Codice di procedura penale alle misure cautelari reali. La Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 5526 del 11 febbraio 2025 ha precisato che tali principi "devono costituire oggetto di valutazione preventiva anche ai fini dell'applicazione delle misure cautelari reali, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libertà di iniziativa economica". La specificità dei dispositivi informatici richiede particolare attenzione nella valutazione della proporzionalità della misura. Come evidenziato dalla Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 38792 del 1 dicembre 2025, "il sequestro di dispositivi informatici costituisce misura particolarmente invasiva della sfera personale, in quanto fornisce un quadro completo di aspetti significativi della vita passata e attuale degli interessati". Un aspetto di particolare rilevanza concerne i limiti del potere integrativo del Tribunale del riesame. La giurisprudenza ha chiarito che il giudice del riesame non può supplire alle carenze motivazionali del decreto di sequestro individuando autonomamente le finalità probatorie. La Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1648 del 15 gennaio 2026 ha stabilito che "il Tribunale del riesame non può integrare la carenza di motivazione del provvedimento di convalida individuando di propria iniziativa le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari". Questo principio trova conferma nella Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 9347 del 5 marzo 2024, che ha annullato un sequestro probatorio ritenendo "illegittima l'opera di integrazione compiuta dal Tribunale" che aveva autonomamente collegato i telefoni cellulari sequestrati alla necessità di verificare i contatti con i clienti, in assenza di specifiche indicazioni del pubblico ministero. La giurisprudenza ha tuttavia riconosciuto che nei procedimenti per reati in materia di stupefacenti sussiste una presunzione di pertinenzialità dei dispositivi di comunicazione rispetto alle finalità investigative. La Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 18139 del 14 maggio 2025 ha precisato che "nel caso di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, l'esigenza di procedere al sequestro degli apparecchi di comunicazione detenuti dall'indagato è giustificata dalla necessità di verificare i contatti avuti sia con i possibili fornitori della sostanza sia con i potenziali acquirenti della medesima". Tale orientamento trova ulteriore conferma nella Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 36363 del 7 novembre 2025, secondo cui "il contenuto dei telefoni cellulari costituisce la fonte informativa primaria per l'accertamento della rete illegale di fornitori e clienti in cui uno spacciatore necessariamente agisce". Un profilo di particolare interesse attiene alla modulazione dell'onere motivazionale in relazione alle diverse fasi processuali e alla natura del reato. La Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 15201 del 17 aprile 2025 ha chiarito che "l'onere motivazionale deve essere modulato in relazione al caso concreto, tenendo conto della natura del reato ipotizzato, del tipo di bene sequestrato e della relazione che le cose presentano con l'illecito". Un aspetto critico emerge dalla necessità di evitare che il sequestro assuma carattere meramente esplorativo. La Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4169 del 7 febbraio 2022 ha stabilito che "è vietata l'acquisizione indiscriminata di dispositivi elettronici, quali telefoni cellulari o personal computer, contenenti masse indistinte di dati informatici, in difetto di specifiche ragioni che ne giustifichino la pertinenza rispetto al fatto di reato contestato". La questione della reiterazione del sequestro dopo annullamento per vizi formali ha trovato chiarimento nella Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 6587 del 18 febbraio 2025, che ha precisato come "l'annullamento di un decreto di sequestro per difetto di motivazione non determina alcuna preclusione processuale alla reiterazione della misura" quando l'annullamento sia intervenuto per profili formali senza valutazione dei presupposti sostanziali. La giurisprudenza ha inoltre affrontato la delicata questione dei criteri di selezione dei dati. La Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 22595 del 5 giugno 2024 ha chiarito che "il pubblico ministero è tenuto a predisporre un'adeguata organizzazione per compiere tale selezione nel tempo più breve possibile e provvedere, all'esito, alla restituzione della copia integrale agli aventi diritto". L'evoluzione giurisprudenziale delineata evidenzia come la Suprema Corte stia progressivamente affinando i criteri di legittimità del sequestro probatorio di dispositivi informatici, bilanciando le esigenze investigative con la tutela dei diritti fondamentali. La tendenza emergente privilegia un approccio garantista che richiede motivazioni specifiche e circostanziate, criteri di selezione chiari e tempi definiti per l'analisi dei dati, ponendosi come argine contro derive investigative di carattere meramente esplorativo. Tale orientamento si inserisce nel più ampio contesto dell'evoluzione del diritto processuale penale verso forme di tutela sempre più raffinate dei diritti della persona, anche nelle fasi preliminari del procedimento, confermando come il principio di proporzionalità costituisca ormai un parametro irrinunciabile nella valutazione della legittimità delle misure cautelari reali, particolarmente quando queste incidano su beni di natura informatica caratterizzati da elevata invasività nella sfera personale dell'indagato.