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    <title>AVV. ANGELO CAFA'</title>
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      <title>AVV. ANGELO CAFA'</title>
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    <item>
      <title>Corruzione per l'esercizio della funzione: anatomia di una lesione costituzionale</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/la-corruzione-per-l-esercizio-della-funzione-anatomia-di-una-lesione-costituzionale</link>
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      <content:encoded>&lt;h4&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;font&gt;&#xD;
      
           Riflessioni sui beni giuridici e i principi violati dal reato di cui all'articolo 318 del codice penale
           &#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
             
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/font&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
&lt;/h4&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/s/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/9c74ac0fc8644fcd298c07217043c511.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Nel panorama dei delitti contro la pubblica amministrazione, la corruzione per l'esercizio della funzione, disciplinata dall'articolo 318 del codice penale, rappresenta una delle manifestazioni più insidiose del
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           tradimento
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            del mandato pubblico. 
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La riforma operata dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 ha profondamente ridisegnato la fisionomia dell'articolo 318 c.p., trasformandolo da fattispecie di corruzione impropria – legata al compimento di atti conformi ai doveri d'ufficio – in una figura criminosa che sanziona la monetizzazione della funzione pubblica in sé considerata. Come ha chiarito la Cassazione penale, il nucleo centrale della disposizione è oggi costituito dall'esercizio della funzione pubblica, svincolato da ogni connotazione ulteriore e per il quale vige il divieto assoluto di qualsivoglia retribuzione da parte del privato.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La corruzione per l’esercizio della funzione incide su un complesso articolato di interessi giuridici, tutti saldamente ancorati al tessuto costituzionale. In primo luogo, viene leso il
          &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           principio di imparzialità dell'amministrazione, solennemente sancito dall'articolo 97 della Costituzione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
          , secondo cui "i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione". L'imparzialità non costituisce un mero canone organizzativo, bensì un principio fondante dell'ordinamento repubblicano, che impone al pubblico funzionario di porsi in posizione di equidistanza rispetto agli interessi particolari, perseguendo esclusivamente l'interesse generale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Quando il pubblico ufficiale accetta denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni, egli abdica a questa posizione di terzietà, ponendosi al servizio di interessi privati. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La condotta corruttiva trasforma il pubblico funzionario da servitore della collettività in agente di interessi particolari.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Strettamente connesso al principio di imparzialità è il
          &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
            dovere di fedeltà alla Repubblica, cristallizzato nell'articolo 54 della Costituzione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
          , il quale stabilisce che "i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con
          &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           disciplina ed onore
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
          ". La fedeltà alla Repubblica non si esaurisce nell'osservanza formale delle norme, ma implica un vincolo etico di
          &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           lealtà
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
          verso le istituzioni e verso la comunità che esse rappresentano. Il pubblico funzionario che si fa corrompere tradisce questo vincolo fiduciario, anteponendo il proprio tornaconto personale al bene comune.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per atto contrario ai doveri d'ufficio deve intendersi non soltanto l'atto illecito o illegittimo, ma anche quello che, pur formalmente regolare, violi i doveri istituzionali di imparzialità, correttezza e buon andamento sanciti dall'articolo 97 Cost. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La peculiarità dell'articolo 318 c.p., nella sua formulazione attuale, risiede nella sua natura di reato di pericolo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questa configurazione normativa risponde a una precisa scelta di politica criminale: anticipare la soglia di tutela penale al momento in cui il pubblico funzionario accetta di porre la propria funzione al servizio di interessi privati, indipendentemente dal fatto che tale asservimento si traduca poi nel compimento di atti specifici contrari ai doveri d'ufficio. La ratio è evidente, il solo fatto che un pubblico funzionario si renda disponibile a ricevere compensi indebiti per l'esercizio delle sue funzioni crea un pericolo per il corretto funzionamento dell'amministrazione, anche quando tale disponibilità non si concretizzi in atti formalmente illegittimi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Oltre all'imparzialità e alla fedeltà, la corruzione per l'esercizio della funzione lede il principio di buon andamento dell'amministrazione, anch'esso consacrato nell'articolo
          &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           97 della Costituzione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
          . Il buon andamento non si identifica con la mera legalità formale degli atti amministrativi, ma postula l'efficienza, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa, orientata al perseguimento dell'interesse pubblico.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Quando un pubblico funzionario subordina l'esercizio delle sue funzioni alla percezione di utilità indebite, l'azione amministrativa viene inevitabilmente distorta. Anche quando gli atti compiuti siano formalmente legittimi, il criterio ispiratore dell'azione non è più l'interesse generale, ma la soddisfazione degli interessi privati del corruttore.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un ulteriore profilo di lesività attiene al danno all'immagine della pubblica amministrazione. Questo aspetto, pur non costituendo un bene giuridico autonomamente tutelato dalla fattispecie incriminatrice, rappresenta una conseguenza inevitabile della condotta corruttiva, che
          &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
          .
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La violazione dei
          &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           doveri di dignità e onore
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
          non costituisce un mero elemento accessorio, ma rappresenta un'aggravante della condotta, in quanto il pubblico funzionario che riveste cariche elettive di particolare rilievo è investito di una responsabilità maggiore nei confronti della collettività.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Accanto alla dimensione pubblicistica, la corruzione per l'esercizio della funzione presenta anche un rilevante danno patrimoniale diretto per l'Ente che ha erogato fondi pubblici non in base a criteri di merito e di interesse generale, ma in ragione di un accordo corruttivo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La legge n. 190 del 2012, nel riformare la disciplina della
          &#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            corruzione, ha introdotto una serie di misure volte a prevenire e contrastare il fenomeno corruttivo, tra cui l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di adottare piani triennali di prevenzione della corruzione e l'istituzione dell'Autorità nazionale anticorruzione. Queste misure testimoniano la consapevolezza del legislatore circa la gravità del fenomeno corruttivo e la necessità di un approccio integrato, che affianchi alla repressione penale strumenti di prevenzione amministrativa.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           L'imparzialità dell'amministrazione, il buon andamento dell'azione pubblica, la fedeltà alla Repubblica, costituiscono i pilastri su cui si fonda il rapporto tra cittadini e istituzioni in uno Stato democratico. 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Quando questi principi vengono traditi, l'intera architettura costituzionale viene scossa.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il pubblico ufficiale che si rende protagonista di condotte corruttive manifesta la basicità dei suoi motivi a delinquere tradendo i doveri costituzionali di dignità ed onore che derivano dal ruolo ricoperto. 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           È questa dimensione etica, oltre che giuridica, che rende la corruzione uno dei fenomeni più insidiosi per la tenuta del patto sociale su cui si fonda la convivenza civile.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 26 Feb 2026 12:01:34 GMT</pubDate>
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    </item>
    <item>
      <title>Dipartimento di Diritto Sanitario e Responsabilità Medica AIGA Fondazione "Tommaso Bucciarelli": biennio 2026-2028</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/dipartimento-di-diritto-sanitario-e-responsabilita-medica-biennio-2026-2028</link>
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      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
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&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Al Consiglio Direttivo Nazionale AIGA, celebratosi a Siena il 6-7 febbraio, si è discusso di Diritto, Made in Italy e Mercati Globali nella prospettiva delle strategie politico-istituzionali e supporto dei professionisti alle Imprese ai fini della competitività internazionale.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tra gli altri sono intervenuti il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il presidente dell'ICE Matteo Zoppas, i deputati nazionali Caiata, Bonafè, Michelotti e Petrella. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I lavori sono stati impreziositi dalla presenza dell'Arcivescovo di Siena, cardinale Augusto Paolo Lojudice, venuto a rivolgere i suoi saluti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La sezione di Gela è onorata di comunicare le nomine ai dipartimenti della Fondazione "Tommaso Bucciarelli" siccome annunciate dal Presidente avv. Tommaso Bendinelli in occasione del CDN: l'avv. Francesco Minardi al dipartimento "Diritto dell'Esecuzione Penale", l'avv. Federica Casisi al dipartimento "Compliance ESG", l'avv. Maria Vittoria D'Arma al dipartimento "Diritti Umani e Immigrazione", l'avv. Angelo Cafà al dipartimento "Diritto Sanitario e Responsabilità Medica", l'avv. Guendalina Ruvio al dipartimento "Diritto Bancario".
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ai Colleghi nominati vanno le nostre congratulazioni e auguri di buon lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 17 Feb 2026 20:23:43 GMT</pubDate>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>"Scudo penale" per le forze dell'ordine: tra necessità di protezione e rischi per le garanzie processuali</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/scudo-penale-per-le-forze-dell-ordine-tra-necessita-di-protezione-e-rischi-per-le-garanzie-processuali</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/s/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/R+%282%29.jpg"/&gt;&#xD;
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&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il dibattito parlamentare sulle maggiori tutele legali per le forze dell'ordine, impropriamente definito "scudo penale", merita un'analisi approfondita che vada oltre le semplificazioni mediatiche per cogliere le reali implicazioni giuridiche di una riforma che, pur animata da intenti comprensibili, presenta profili di criticità che potrebbero rivelarsi controproducenti per gli stessi soggetti che si intende proteggere.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La proposta normativa in discussione, come chiarito dalle fonti governative e dai rappresentanti sindacali delle forze dell'ordine, non configura alcuna forma di impunità ma mira a introdurre un meccanismo che eviti l'iscrizione automatica nel registro degli indagati quando sia evidente che l'appartenente alle forze dell'ordine ha utilizzato l'arma di ordinanza nell'esercizio delle proprie funzioni. Tale approccio si fonda sulla constatazione che l'attuale sistema, disciplinato dall'articolo 335 del Codice di procedura penale, impone al pubblico ministero di iscrivere immediatamente nel registro ogni notizia di reato, senza alcuna discrezionalità valutativa.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tuttavia, questa impostazione rivela una comprensione parziale della natura e della funzione dell'iscrizione nel registro degli indagati. Contrariamente a quanto suggerito dal dibattito politico, l'iscrizione non costituisce un "marchio d'infamia" o una forma di condanna anticipata, ma rappresenta una garanzia fondamentale per la persona sottoposta alle indagini. Questa considerazione assume particolare rilevanza quando si consideri che l'articolo 360 del Codice di procedura penale disciplina gli accertamenti tecnici non ripetibili, stabilendo che il pubblico ministero deve avvisare senza ritardo la persona sottoposta alle indagini della facoltà di nominare consulenti tecnici e di assistere agli accertamenti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il meccanismo proposto rischia di creare una situazione paradossale: l'agente di polizia che non risulti iscritto nel registro degli indagati non potrà partecipare agli accertamenti tecnici irripetibili che potrebbero riguardare la sua condotta. Qualora da tali accertamenti emergessero profili di responsabilità penale, l'interessato si troverebbe a partecipare al processo senza aver potuto assistere a fasi investigative cruciali, con evidente pregiudizio per i suoi diritti di difesa. Questa criticità assume particolare rilievo nei casi di uso delle armi da parte delle forze dell'ordine, dove gli accertamenti balistici, le ricostruzioni della dinamica dei fatti e le analisi delle tracce ematiche costituiscono spesso elementi probatori decisivi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ben diversa è la valutazione della previsione di sostegno economico per le spese legali. L'articolo 98 del Codice di procedura penale già prevede che l'imputato possa chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti. Tuttavia, una specifica previsione per gli appartenenti alle forze dell'ordine indagati per fatti inerenti al servizio rappresenterebbe un intervento equilibrato e costituzionalmente compatibile.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La tutela legale rappresenta, a mio avviso, l'unico aspetto della proposta che merita di essere rafforzato, poiché risponde a un'esigenza concreta senza alterare l'equilibrio processuale. Gli appartenenti alle forze dell'ordine, spesso chiamati a operare in situazioni di particolare complessità e pericolosità, devono poter contare su un adeguato supporto legale quando la loro condotta professionale diventi oggetto di indagini.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il vero problema non risiede nell'iscrizione nel registro degli indagati in sé, ma nella gestione mediatica e nell'uso improprio che talvolta viene fatto delle informazioni di garanzia. La soluzione dovrebbe essere ricercata in una maggiore tutela della riservatezza delle indagini e in una più rigorosa applicazione delle norme sul segreto investigativo, piuttosto che nella modifica di meccanismi processuali che garantiscono i diritti fondamentali della persona sottoposta alle indagini.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La proposta di evitare l'iscrizione automatica nel registro degli indagati, pur animata da intenti comprensibili, rischia di creare più problemi di quanti ne risolva. L'iscrizione nel registro non è una sanzione, ma uno strumento di garanzia che consente all'interessato di esercitare pienamente i propri diritti di difesa fin dalle prime fasi delle indagini. Un agente di polizia che non possa partecipare agli accertamenti irripetibili relativi alla propria condotta si troverebbe in una posizione di svantaggio processuale che nessuna norma di favore potrebbe successivamente compensare.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L'equilibrio tra esigenze di tutela degli operatori delle forze dell'ordine e garanzie processuali può essere raggiunto attraverso strumenti che non compromettano i diritti di difesa. Il sostegno economico per le spese legali rappresenta la strada maestra, mentre ogni intervento sui meccanismi di iscrizione nel registro degli indagati rischia di creare pericolosi precedenti che potrebbero estendersi ad altre categorie professionali, minando i principi fondamentali del processo penale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La tutela delle forze dell'ordine passa attraverso la valorizzazione del loro ruolo istituzionale e il riconoscimento delle difficoltà operative che quotidianamente affrontano, non attraverso modifiche procedurali che potrebbero rivelarsi controproducenti. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La vera sfida consiste nel trovare un equilibrio che tuteli concretamente gli operatori delle forze dell'ordine senza compromettere quei principi di garanzia che costituiscono il fondamento dello Stato di diritto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 17:11:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatocafa.com/scudo-penale-per-le-forze-dell-ordine-tra-necessita-di-protezione-e-rischi-per-le-garanzie-processuali</guid>
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    </item>
    <item>
      <title>Il sequestro probatorio di dispositivi informatici: tra esigenze investigative e garanzie costituzionali</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/il-sequestro-probatorio-di-dispositivi-informatici-tra-esigenze-investigative-e-garanzie-costituzionali</link>
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      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
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&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La recente evoluzione giurisprudenziale in materia di sequestro probatorio di dispositivi informatici nelle indagini per spaccio di sostanze stupefacenti delinea un quadro interpretativo di particolare complessità, caratterizzato dalla necessità di bilanciare le legittime esigenze investigative con la tutela dei diritti fondamentali della persona sottoposta alle indagini.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La questione assume rilievo centrale nell'odierna prassi giudiziaria, considerata l'ubiquità dei dispositivi elettronici nella vita quotidiana e la loro capacità di contenere una massa eterogenea di dati personali che trascende spesso i confini dell'indagine in corso. La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente affinato i criteri di legittimità di tali provvedimenti, elaborando principi che si pongono come argine contro derive investigative di carattere meramente esplorativo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il principio cardine che emerge dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte attiene all'obbligo di motivazione rafforzata del decreto di sequestro probatorio quando questo abbia ad oggetto dispositivi informatici. Come chiarito dalla Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 37217 del 14 novembre 2025, il decreto del pubblico ministero deve illustrare "le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse".
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tale orientamento trova fondamento nell'applicazione analogica dei principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità previsti dall'articolo 275 del Codice di procedura penale alle misure cautelari reali. La Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 5526 del 11 febbraio 2025 ha precisato che tali principi "devono costituire oggetto di valutazione preventiva anche ai fini dell'applicazione delle misure cautelari reali, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libertà di iniziativa economica".
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La specificità dei dispositivi informatici richiede particolare attenzione nella valutazione della proporzionalità della misura. Come evidenziato dalla Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 38792 del 1 dicembre 2025, "il sequestro di dispositivi informatici costituisce misura particolarmente invasiva della sfera personale, in quanto fornisce un quadro completo di aspetti significativi della vita passata e attuale degli interessati".
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un aspetto di particolare rilevanza concerne i limiti del potere integrativo del Tribunale del riesame. La giurisprudenza ha chiarito che il giudice del riesame non può supplire alle carenze motivazionali del decreto di sequestro individuando autonomamente le finalità probatorie. La Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1648 del 15 gennaio 2026 ha stabilito che "il Tribunale del riesame non può integrare la carenza di motivazione del provvedimento di convalida individuando di propria iniziativa le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari".
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questo principio trova conferma nella Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 9347 del 5 marzo 2024, che ha annullato un sequestro probatorio ritenendo "illegittima l'opera di integrazione compiuta dal Tribunale" che aveva autonomamente collegato i telefoni cellulari sequestrati alla necessità di verificare i contatti con i clienti, in assenza di specifiche indicazioni del pubblico ministero.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La giurisprudenza ha tuttavia riconosciuto che nei procedimenti per reati in materia di stupefacenti sussiste una presunzione di pertinenzialità dei dispositivi di comunicazione rispetto alle finalità investigative. La Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 18139 del 14 maggio 2025 ha precisato che "nel caso di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, l'esigenza di procedere al sequestro degli apparecchi di comunicazione detenuti dall'indagato è giustificata dalla necessità di verificare i contatti avuti sia con i possibili fornitori della sostanza sia con i potenziali acquirenti della medesima".
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tale orientamento trova ulteriore conferma nella Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 36363 del 7 novembre 2025, secondo cui "il contenuto dei telefoni cellulari costituisce la fonte informativa primaria per l'accertamento della rete illegale di fornitori e clienti in cui uno spacciatore necessariamente agisce".
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un profilo di particolare interesse attiene alla modulazione dell'onere motivazionale in relazione alle diverse fasi processuali e alla natura del reato. La Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 15201 del 17 aprile 2025 ha chiarito che "l'onere motivazionale deve essere modulato in relazione al caso concreto, tenendo conto della natura del reato ipotizzato, del tipo di bene sequestrato e della relazione che le cose presentano con l'illecito".
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un aspetto critico emerge dalla necessità di evitare che il sequestro assuma carattere meramente esplorativo. La Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4169 del 7 febbraio 2022 ha stabilito che "è vietata l'acquisizione indiscriminata di dispositivi elettronici, quali telefoni cellulari o personal computer, contenenti masse indistinte di dati informatici, in difetto di specifiche ragioni che ne giustifichino la pertinenza rispetto al fatto di reato contestato".
          &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La questione della reiterazione del sequestro dopo annullamento per vizi formali ha trovato chiarimento nella Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 6587 del 18 febbraio 2025, che ha precisato come "l'annullamento di un decreto di sequestro per difetto di motivazione non determina alcuna preclusione processuale alla reiterazione della misura" quando l'annullamento sia intervenuto per profili formali senza valutazione dei presupposti sostanziali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La giurisprudenza ha inoltre affrontato la delicata questione dei criteri di selezione dei dati. La Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 22595 del 5 giugno 2024 ha chiarito che "il pubblico ministero è tenuto a predisporre un'adeguata organizzazione per compiere tale selezione nel tempo più breve possibile e provvedere, all'esito, alla restituzione della copia integrale agli aventi diritto".
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L'evoluzione giurisprudenziale delineata evidenzia come la Suprema Corte stia progressivamente affinando i criteri di legittimità del sequestro probatorio di dispositivi informatici, bilanciando le esigenze investigative con la tutela dei diritti fondamentali. La tendenza emergente privilegia un approccio garantista che richiede motivazioni specifiche e circostanziate, criteri di selezione chiari e tempi definiti per l'analisi dei dati, ponendosi come argine contro derive investigative di carattere meramente esplorativo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tale orientamento si inserisce nel più ampio contesto dell'evoluzione del diritto processuale penale verso forme di tutela sempre più raffinate dei diritti della persona, anche nelle fasi preliminari del procedimento, confermando come il principio di proporzionalità costituisca ormai un parametro irrinunciabile nella valutazione della legittimità delle misure cautelari reali, particolarmente quando queste incidano su beni di natura informatica caratterizzati da elevata invasività nella sfera personale dell'indagato.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 14:25:37 GMT</pubDate>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti: non sempre punibile</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/guida-dopo-lassunzione-di-sostanze-stupefacenti-non-sempre-punibile</link>
      <description>La recente pronuncia della Corte Costituzionale sulla riforma dell'articolo 187 del Codice della Strada segna un momento di particolare rilevanza nell'evoluzione del diritto penale della circolazione stradale, delineando un nuovo paradigma interpretativo.</description>
      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
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&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La recente pronuncia della Corte Costituzionale sulla riforma dell'articolo 187 del Codice della Strada segna un momento di particolare rilevanza nell'evoluzione del diritto penale della circolazione stradale, delineando un nuovo paradigma interpretativo che concilia le esigenze di sicurezza pubblica con i principi costituzionali di proporzionalità e offensività.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            La questione di legittimità costituzionale traeva origine dalle perplessità manifestate da alcuni giudici di merito circa la modifica legislativa del 2024, che aveva eliminato il requisito dell'alterazione psico-fisica dalla fattispecie incriminatrice. La formulazione originaria puniva chi guidava "in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto" sostanze stupefacenti, mentre la nuova versione incrimina semplicemente la guida "dopo aver assunto" tali sostanze, prescindendo dalla dimostrazione dell'effettivo stato alterativo.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            I giudici rimettenti paventavano conseguenze irragionevoli e sproporzionate, temendo che la nuova formulazione potesse criminalizzare condotte del tutto innocue per la sicurezza stradale, punendo chiunque avesse fatto uso di stupefacenti anche a distanza di giorni, settimane o mesi dalla guida. Tale interpretazione letterale avrebbe determinato un'inaccettabile incertezza del precetto penale e ingiustificate disparità di trattamento rispetto alla disciplina della guida in stato di ebbrezza alcolica.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            La Corte Costituzionale, pur non accogliendo le censure di illegittimità, ha fornito una lettura costituzionalmente orientata della disposizione che rappresenta un autentico capolavoro di bilanciamento giurisprudenziale. L'interpretazione proposta dalla Consulta mantiene ferma l'eliminazione del requisito soggettivo dell'alterazione psico-fisica, ma introduce un parametro oggettivo di valutazione scientifica che preserva la ragionevolezza della norma.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        &lt;b&gt;&#xD;
          
             Secondo l'orientamento costituzionale, non sarà più necessario dimostrare che il conducente guidasse in uno stato di effettiva alterazione psico-fisica nel caso concreto, ma occorrerà accertare la presenza nei liquidi biologici di quantità di sostanze stupefacenti che, per tipo e livello, in relazione alla matrice biologica considerata, siano generalmente idonee a determinare in un assuntore medio un'alterazione delle condizioni psico-fisiche e delle normali capacità di controllo del veicolo.
            &#xD;
        &lt;/b&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Questa soluzione ermeneutica presenta indubbi vantaggi operativi, superando le difficoltà probatorie che caratterizzavano la precedente formulazione. La giurisprudenza di legittimità aveva infatti consolidato un orientamento particolarmente rigoroso, richiedendo non soltanto la positività agli accertamenti tossicologici, ma anche la dimostrazione dell'effettivo stato di alterazione attraverso elementi sintomatici specifici. Come evidenziato dalla Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 26545 del 5 luglio 2024, risultava "tautologica e insufficiente l'affermazione generica di uno stato di alterazione non accompagnata dalla descrizione dei segni esteriori da cui essa sia stata desunta, quali, a titolo esemplificativo, pupille dilatate, stato di ansia ed irrequietezza, difetto di attenzione o ripetuti conati di vomito".
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            La Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 7199 del 19 febbraio 2024 aveva chiarito che "per la configurabilità del reato di cui all'art. 187 del Codice della Strada non è sufficiente che l'agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe, ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione", richiedendo al giudice di merito di "esplicitare il percorso logico-giuridico che sostiene la pronuncia di condanna".
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            L'interpretazione costituzionalmente orientata proposta dalla Consulta risolve elegantemente questa problematica, sostituendo l'accertamento soggettivo dell'alterazione con un criterio oggettivo basato sulle conoscenze scientifiche. Il nuovo parametro valutativo si fonda sulla capacità della sostanza rilevata di determinare alterazione in un assuntore medio, secondo le attuali acquisizioni della scienza medica e tossicologica.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Tale approccio presenta significativi vantaggi in termini di certezza del diritto e uniformità applicativa. Viene superata la discrezionalità interpretativa che caratterizzava la precedente giurisprudenza, dove l'accertamento dell'alterazione dipendeva spesso dalla sensibilità del singolo giudice nella valutazione degli elementi sintomatici. La Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 1438 del 12 gennaio 2024 aveva evidenziato come "non è sufficiente un giudizio probabilistico fondato sulla mera compatibilità dell'esito positivo degli esami con uno stato di alterazione", richiedendo "la dimostrazione dell'effettivo stato di alterazione psico-fisica al momento della guida".
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            La soluzione costituzionale preserva inoltre la finalità deterrente della norma, mantenendo un collegamento razionale tra la condotta punita e il pericolo per la sicurezza stradale. Il criterio dell'assuntore medio, mutuato dalle scienze mediche, garantisce che vengano incriminate soltanto le condotte effettivamente pericolose, evitando gli esiti irragionevoli paventati dai giudici rimettenti.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            L'orientamento della Consulta si inserisce armoniosamente nel quadro giurisprudenziale consolidato, che aveva già evidenziato la necessità di distinguere tra la mera assunzione di sostanze e l'effettiva compromissione delle capacità di guida. La Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 13534 del 8 aprile 2025 aveva precisato che "l'alterazione richiesta per l'integrazione del reato previsto dall'art. 187 CdS esige l'accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall'assunzione di sostanze stupefacenti, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione".
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            La pronuncia costituzionale rappresenta dunque un punto di equilibrio tra istanze apparentemente contrapposte: da un lato la necessità di semplificare l'accertamento processuale, superando le difficoltà probatorie, dall'altro l'esigenza di preservare i principi di offensività e proporzionalità che costituiscono pilastri irrinunciabili del diritto penale costituzionale.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Il nuovo paradigma interpretativo promette di inaugurare una fase di maggiore certezza applicativa, fornendo agli operatori del diritto criteri oggettivi e scientificamente fondati per l'accertamento della responsabilità. La valorizzazione delle conoscenze scientifiche nella determinazione della soglia di pericolosità rappresenta un'evoluzione significativa verso un diritto penale sempre più attento alle acquisizioni della ricerca medica e tossicologica, garantendo al contempo il rispetto dei principi costituzionali che presidiano la materia penale.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 29 Jan 2026 18:40:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatocafa.com/guida-dopo-lassunzione-di-sostanze-stupefacenti-non-sempre-punibile</guid>
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    </item>
    <item>
      <title>Il caso Rogoredo e i confini della legittima difesa putativa</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/il-caso-rogoredo-e-i-confini-della-legittima-difesa-putativa</link>
      <description>Il tragico episodio che ha coinvolto Abdherraim Mansouri nel boschetto di Rogoredo solleva questioni giuridiche di particolare complessità, incentrate sulla valutazione della legittima difesa putativa nell'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine.</description>
      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
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&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il tragico episodio che ha coinvolto Abdherraim Mansouri nel boschetto di Rogoredo solleva questioni giuridiche di particolare complessità, incentrate sulla valutazione della legittima difesa putativa nell'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine. L'elemento della distanza di circa 30 metri tra l'agente e la vittima, unito alla circostanza che l'arma impugnata dal 28enne fosse una replica a salve, configura uno scenario processuale che richiede un'analisi approfondita dei presupposti normativi e giurisprudenziali della scriminante invocata.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La disciplina dell'uso legittimo delle armi da parte dei pubblici ufficiali trova il proprio fondamento nell'art. 53 del Codice penale, che esclude la punibilità del pubblico ufficiale che fa uso delle armi "quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità". Parallelamente, l'art. 52 c.p. disciplina la legittima difesa generale, richiedendo la
          &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           sussistenza del pericolo attuale di un'offesa ingiusta e la proporzionalità della reazione difensiva
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
          .
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Quando l'agente ritiene erroneamente di trovarsi in una situazione che giustifica l'uso delle armi, trova applicazione l'art. 59 c.p., che disciplina le circostanze erroneamente supposte, stabilendo che "
          &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
          ", salvo il caso di errore determinato da colpa quando il fatto sia previsto come delitto colposo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Corte di Cassazione ha delineato con precisione i requisiti della legittima difesa putativa, chiarendo che essa "postula i medesimi presupposti di quella reale, con la sola differenza che nella prima la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente ma è supposta dall'agente a causa di un erroneo apprezzamento dei fatti" (cfr. Cassazione penale, sentenza n. 27241 del 2015).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il principio consolidato stabilisce che "l'erronea opinione della necessità di difendersi deve essere fondata su dati di fatto concreti che, pur essendo di per sé inidonei a creare un pericolo attuale, siano tuttavia tali da giustificare, nell'animo dell'agente, la ragionevole persuasione di trovarsi in una situazione di pericolo" (cfr. Cassazione penale, sentenza n. 43027 del 2012). La giurisprudenza ha chiarito inequivocabilmente che "tale persuasione deve trovare adeguata correlazione nel complesso delle circostanze oggettive in cui l'azione di difesa venga ad estrinsecarsi".
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un aspetto cruciale emerso dalla giurisprudenza di legittimità riguarda il criterio di valutazione dell'errore scusabile. La Suprema Corte ha stabilito che "la legittima difesa putativa non può essere apprezzata alla luce di un criterio meramente soggettivo e non può desumersi solo ed esclusivamente dallo stato d'animo dell'agente, dalla sua situazione di timore ovvero dal suo stato di errore" (cfr. Cassazione penale, sentenza n. 20422 del 2022).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L'accertamento deve essere effettuato "con un giudizio ex ante, calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, esaminando anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento".
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questo principio del giudizio ex ante impone al giudice di valutare la situazione non con il senno di poi, ma ponendosi nella prospettiva dell'operatore al momento dell'azione, considerando tutte le circostanze che potevano influenzare la sua percezione del pericolo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel contesto operativo delle forze dell'ordine, numerose circostanze oggettive possono giustificare l'erronea percezione del pericolo: la presenza di oggetti che possono essere scambiati per armi, movimenti improvvisi e sospetti, il contesto notturno o di scarsa visibilità, la conoscenza di precedenti episodi di violenza nella zona, l'atteggiamento aggressivo o minaccioso del soggetto controllato. La giurisprudenza ha chiarito che "la valutazione deve essere necessariamente estesa a tutte le circostanze che possano avere avuto effettiva influenza sull'erronea supposizione, dovendo tenersi conto, oltre che delle modalità del singolo episodio in sé considerato, anche di tutti gli elementi fattuali che - pur essendo antecedenti all'azione - possano spiegare la condotta tenuta" (cfr. Cassazione penale, sentenza n. 24084 del 2018).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il giudizio sulla prevedibilità dell'evento deve essere "determinato in concreto in base al parametro relativistico dell'homo eiusdem condicionis et professionis, considerando le specializzazioni e il livello di conoscenze dell'agente concreto".
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Questo criterio implica che la valutazione dell'errore scusabile deve tenere conto della specifica formazione professionale dell'agente, della sua esperienza operativa, del contesto in cui opera abitualmente e delle procedure operative standard. Un agente di polizia che opera in zone ad alta criminalità, che ha ricevuto addestramento specifico per riconoscere situazioni di pericolo, che conosce le modalità operative dei criminali, può ragionevolmente percepire come minacciosi comportamenti che a un comune cittadino potrebbero apparire innocui.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Dal punto di vista processuale, l'accertamento della legittima difesa putativa richiede una valutazione particolarmente attenta delle circostanze concrete. 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La Cassazione ha chiarito che "in presenza di dubbio sulla sua esistenza, si applica il principio di cui all'art. 530 comma 2 c.p.p., con conseguente assoluzione anche in presenza di prova incompleta, mentre la condanna richiede la prova contraria o il difetto assoluto di prova" (cfr. Cassazione penale, sentenza n. 27241 del 2015).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il caso Mansouri rappresenta un banco di prova significativo per l'applicazione dei principi consolidati in materia di legittima difesa putativa nell'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine. L'esito del procedimento dipenderà dall'assenza dei presupposti della scriminante o, viceversa, dalla sussistenza di elementi oggettivi tali da rendere scusabile l'errore dell'agente nella percezione della situazione di pericolo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 29 Jan 2026 00:43:00 GMT</pubDate>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Il dissenso nella nuova formulazione dell' art. 609 bis c.p.</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/il-dissenso-come-tutela-delle-vittime</link>
      <description>L'emendamento presentato alla Commissione Giustizia del Senato il 22 gennaio 2026 ha riformulato l'art. 609-bis c.p.</description>
      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
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&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L'emendamento presentato alla Commissione Giustizia del Senato il 22 gennaio 2026 ha riformulato l'art. 609-bis c.p. introducendo una formulazione che recita: "Chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti è punito con la reclusione da quattro a dieci anni". La norma precisa inoltre che "la volontà contraria all'atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso" e che "l'atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso".
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L'approccio centrato sul dissenso non rappresenta un arretramento, ma un progresso nella tutela delle vittime che trova solido fondamento nella giurisprudenza consolidata.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito con cristallina fermezza che "il dissenso del soggetto passivo costituisce elemento costitutivo della fattispecie, necessario affinché esista la condotta tipica" (cfr. Cassazione penale, sentenza n. 32261 del 2025). Questa precisazione riveste un significato sostanziale rivoluzionario: il dissenso non deve essere dimostrato dalla vittima, ma è presunto dalla legge.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che "non è ravvisabile nelle disposizioni legislative un indice normativo che imponga, a carico del soggetto passivo del reato, un onere di espressione del dissenso" (cfr. Cassazione penale, sentenza n. 15121 del 2024). Il dissenso deve presumersi in ragione dell'intimità della dimensione personale coinvolta.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La nuova formulazione normativa risolve brillantemente le presunte difficoltà probatorie. Specificando che la volontà contraria ricorre anche quando il fatto è commesso "a sorpresa" o "approfittando dell'impossibilità della persona di esprimere il proprio dissenso", il legislatore ha codificato quanto la Cassazione aveva già chiarito: "non sussiste alcun onere da parte della vittima di espressione del dissenso, dovendo tale dissenso presumersi in ragione del bene giuridico protetto" (cfr. Cassazione penale, sentenza n. 9801 del 2025).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L'errore concettuale delle critiche emerge quando si considera che la giurisprudenza ha stabilito che "è necessaria la ragionevole certezza della presenza di un consenso inequivocabile, pieno, iniziale e permanente" (cfr. Cassazione penale, sentenza n. 32248 del 2024). È l'imputato che deve dimostrare l'esistenza del consenso, non la vittima che deve provare il proprio dissenso.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il sistema incentrato sul dissenso non sposta l'oggetto della valutazione sulla condotta della persona offesa, ma mantiene saldamente il focus sull'agente del reato. La Suprema Corte ha chiarito che "il dissenso della vittima costituisce elemento costitutivo oggettivo della fattispecie incriminatrice e non attiene alla sfera soggettiva dell'agente" (cfr. Cassazione penale, sentenza n. 9316 del 2024).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La preoccupazione per le donne che non possono esprimere dissenso per timore di ritorsioni trova risposta nella giurisprudenza che ha stabilito che "è sufficiente che il rapporto non voluto sia consumato approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta" (cfr. Cassazione penale, sentenza n. 31106 del 2024). La nuova norma, prevedendo espressamente l'ipotesi dell'impossibilità di esprimere dissenso, tutela proprio queste situazioni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il sistema attuale riconosce che "il dissenso può essere esplicito o implicito, espresso o tacito, e non è necessaria l'esteriorizzazione attraverso una resistenza attiva" (cfr. Cassazione penale, sentenza n. 38909 del 2024). La formulazione normativa che richiede di valutare la volontà contraria "tenendo conto della situazione e del contesto" codifica questa acquisizione giurisprudenziale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L'approccio centrato sul dissenso rappresenta un progresso culturale e giuridico; libera la vittima dall'onere di dimostrare la propria opposizione, riconoscendo che la libertà sessuale è un diritto fondamentale che non richiede continue riaffermazioni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 28 Jan 2026 21:37:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatocafa.com/il-dissenso-come-tutela-delle-vittime</guid>
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    </item>
    <item>
      <title>Violenza in ambito scolastico: i confini tra educazione e maltrattamento</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/violenza-in-ambito-scolastico-i-confini-tra-educazione-e-maltrattamento</link>
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      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
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&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L'evoluzione giurisprudenziale in materia di tutela dei minori nell'ambiente scolastico ha delineato principi fondamentali che ridefiniscono i limiti del potere educativo, escludendo definitivamente ogni forma di violenza dal perimetro delle condotte lecite. Una recente pronuncia della Cassazione ha offerto spunti di riflessione sulla delicata distinzione tra correzione educativa e maltrattamento, con particolare attenzione alla tutela del minore "testimone" di violenza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che esula dal perimetro applicativo della fattispecie incriminatrice dell'abuso di mezzi di correzione qualunque forma di violenza fisica o psichica, ancorché sostenuta da animus corrigendi. Questo principio trova fondamento nell'evoluzione culturale e normativa che ha investito la concezione dei diritti del minore, non più considerato mero oggetto di protezione ma soggetto titolare di diritti fondamentali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L'articolo 571 del codice penale presuppone infatti l'eccesso nell'uso di mezzi che siano in sé giuridicamente leciti. La Cassazione ha precisato che il criterio distintivo fra la fattispecie ex art. 571 c.p. e i delitti contro la persona deve individuarsi nell'astratta liceità del mezzo educativo-correttivo utilizzato. Quando le condotte educative si caratterizzano per l'uso sistematico della violenza, si configura necessariamente il più grave reato di maltrattamenti in famiglia.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un aspetto particolarmente significativo della giurisprudenza consolidata riguarda l'impossibilità di invocare concezioni socio-culturali diverse per giustificare l'uso della violenza educativa. La Cassazione ha chiarito che non può essere adottato un diverso criterio interpretativo in relazione alla particolare concezione socio-culturale di cui sia eventualmente portatore il soggetto agente, posto che vengono in gioco valori fondamentali dell'ordinamento consacrati negli articoli 2, 3, 30 e 32 della Costituzione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questi principi fanno parte del consolidato patrimonio etico-culturale della nazione e del contesto sovranazionale in cui essa è inserita e, come tali, non sono suscettibili di deroghe soggettive né possono essere oggetto, da parte di chi vive e opera nel territorio nazionale. Tale orientamento riflette una concezione personalistica che pone al centro la dignità del minore e il suo diritto al pieno sviluppo della personalità, indipendentemente dalle tradizioni culturali di provenienza dell'educatore.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Una delle innovazioni più significative degli ultimi anni riguarda la tutela del minore che assiste ai maltrattamenti. L'articolo 572, comma 4, del codice penale stabilisce espressamente che "il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti si considera persona offesa dal reato". Questa disposizione ha operato una vera e propria rivoluzione concettuale, riconoscendo il danno psicologico derivante dalla mera assistenza a episodi di violenza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La giurisprudenza ha chiarito che non sussiste alcun distinguo giuridicamente rilevante tra vittima di maltrattamenti diretti e vittima di maltrattamenti assistiti, essendo entrambe le figure riconducibili alla nozione di persona offesa dal reato. Questo principio ha trovato applicazione anche nell'ambito scolastico, dove la presenza di altri minori durante episodi di violenza configura automaticamente la loro qualità di persone offese.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un ulteriore sviluppo giurisprudenziale di particolare rilievo riguarda la parificazione, dal punto di vista del diritto al risarcimento del danno, tra i fatti commessi "in presenza" e quelli commessi "in danno" del minore. La Cassazione ha precisato che per la configurabilità dell'aggravante della presenza del minore non è necessario che questi assista abitualmente alla commissione delle condotte vessatorie, essendo sufficiente che percepisca anche un solo episodio di condotta maltrattante.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questa evoluzione risponde al principio secondo cui la finalità principale è quella di salvaguardare l'integrità fisio-psichica del minore nella prospettiva di un corretto sviluppo della sua personalità. La violenza assistita punisce la sofferenza del minore sotto due profili: direttamente, per il solo fatto di essere presente, e indirettamente, per la percepita afflizione cui è soggetto il genitore vittima.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La condizione della "presenza" non va interpretata in senso formalistico, non essendo richiesta la mera presenza materiale nel luogo in cui si verificano gli episodi di maltrattamento. Ciò che rileva è che la presenza sia "partecipe", il che si verifica quando il minore percepisca le violenze fisiche o psicologiche anche soltanto per via uditiva.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La disposizione mira a tutelare il corretto sviluppo psicofisico del minore da ogni forma di coinvolgimento nell'evento lesivo, coinvolgendo tutte le componenti sensoriali mediante le quali un individuo è in grado di registrare e interiorizzare gli stimoli esterni. Quando le condotte maltrattanti si reiterino per un periodo prolungato, è logico ritenere che alla loro realizzazione assistano minorenni conviventi, i quali condividono inevitabilmente gli spazi vitali, soprattutto se ancora in tenera età.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questi orientamenti giurisprudenziali hanno profonde implicazioni per tutti coloro che operano nell'ambito educativo. Gli insegnanti, gli educatori e il personale scolastico devono essere consapevoli che qualsiasi forma di violenza, fisica o psicologica, esula completamente dal perimetro delle condotte lecite, indipendentemente dalle intenzioni educative che possano animarla.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La responsabilità educativa richiede l'adozione di metodologie pedagogiche rispettose della dignità del minore, fondate sul dialogo, sulla comprensione e sull'utilizzo di strumenti correttivi proporzionati e non lesivi dell'integrità psicofisica. Particolare attenzione deve essere prestata alla presenza di altri minori durante eventuali interventi correttivi, poiché anche la mera assistenza a condotte inappropriate può configurare la loro qualità di persone offese.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L'evoluzione giurisprudenziale testimonia un profondo mutamento culturale che ha investito la concezione dell'educazione e della correzione. Il superamento di modelli educativi autoritari e violenti rappresenta una conquista di civiltà che trova nella giurisprudenza di legittimità un presidio fondamentale per la tutela dei diritti dei minori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La parificazione tra maltrattamenti diretti e assistiti, tanto sul piano sanzionatorio quanto su quello risarcitorio, riflette una comprensione più matura del danno psicologico che l'esposizione alla violenza può determinare nei soggetti in età evolutiva. Ogni forma di aggressione fisica o psicologica è incompatibile con la funzione educativa e configura necessariamente condotte penalmente rilevanti, indipendentemente dalle motivazioni soggettive dell'agente e dalle sue origini culturali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La tutela del minore, sia come vittima diretta che come testimone di violenza, rappresenta oggi un valore irrinunciabile dell'ordinamento, che non ammette deroghe né eccezioni, costituendo il fondamento stesso di una società civile orientata al rispetto della dignità umana e al pieno sviluppo della personalità di ciascun individuo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 27 Jan 2026 21:40:53 GMT</pubDate>
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    </item>
    <item>
      <title>Truffa telematica: le nuove regole tra procedibilità e remissione di querela</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/truffa-telematica-le-nuove-regole-tra-procedibilita-e-remissione-di-querela</link>
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      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
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&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le recenti riforme legislative hanno ridisegnato il quadro normativo delle truffe commesse attraverso strumenti informatici, introducendo significative innovazioni che meritano un'attenta considerazione. Una recente pronuncia della Cassazione ha recentemente chiarito i principi applicabili, delineando i nuovi equilibri tra tutela delle vittime e garanzie processuali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La legge n. 90 del 2024 ha introdotto nell'articolo 640 del codice penale il comma 2-ter, configurando un'aggravante specifica per la truffa commessa "a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare l'identificazione dell'autore". L'innovazione più rilevante risiede nel regime di procedibilità: mentre in precedenza le truffe online erano procedibili d'ufficio in quanto aggravate dalla minorata difesa, la nuova fattispecie è procedibile esclusivamente a querela della persona offesa.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questo mutamento, in applicazione del principio di retroattività della legge penale più favorevole, si estende anche ai fatti commessi anteriormente alla riforma, determinando un concreto beneficio per gli imputati attraverso la possibilità di estinzione del reato per remissione di querela.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il decreto legislativo n. 150 del 2022 ha parallelamente modificato l'articolo 152 del codice penale, introducendo una forma specifica di remissione tacita che opera quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia precisato che tale meccanismo non opera automaticamente. Il giudice deve accertare rigorosamente la sussistenza di tutti i presupposti normativi, verificando che l'assenza sia effettivamente ingiustificata e riconducibile a una scelta libera e consapevole del querelante. La mera mancata comparizione all'udienza predibattimentale non integra di per sé un comportamento incompatibile con la volontà di persistere nella querela.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Queste modifiche comportano rilevanti conseguenze pratiche. Le vittime di truffe telematiche devono ora necessariamente presentare querela entro tre mesi dalla conoscenza del fatto per attivare l'azione penale, ma conservano la facoltà di rimettere la querela determinando l'estinzione del reato.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Particolare attenzione deve essere prestata alle conseguenze processuali della non comparizione quando si sia citati come testimoni. Il legislatore ha voluto evitare che l'inerzia processuale si traduca automaticamente in rinuncia all'azione penale, richiedendo una valutazione caso per caso delle circostanze concrete.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L'evoluzione normativa testimonia l'impegno del legislatore nell'adeguare il sistema penale alle nuove forme di criminalità digitale, contemperando l'esigenza di tutela delle vittime con i principi di proporzionalità e favor rei. La giurisprudenza sta contribuendo a definire i contorni applicativi delle nuove disposizioni, garantendo un'interpretazione rispettosa delle garanzie costituzionali e processuali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per i professionisti del diritto e per i cittadini risulta essenziale mantenersi aggiornati su questi sviluppi, che modificano sostanzialmente l'approccio a una delle fattispecie criminose più diffuse nell'era digitale, richiedendo nuove competenze e strategie difensive adeguate al mutato panorama normativo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 27 Jan 2026 21:08:37 GMT</pubDate>
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    </item>
    <item>
      <title>LA VIOLENZA DI GENERE NEI SUOI CASI SPECIFICI. CRITICITA’ E RISOLUZIONI</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/la-violenza-di-genere-nei-suoi-casi-specifici-criticita-e-risoluzioni</link>
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      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
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&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La violenza sulle donne non è un’emergenza episodica, ma una questione strutturale che interroga il diritto, la cultura e la responsabilità collettiva. Con questo spirito si è svolto il 25 novembre 2025, alle ore 18:00, presso la Sala Pinacoteca del Comune di Gela (Viale Mediterraneo, 47), il convegno promosso dall’Associazione “Diritto &amp;amp; Donna – Città di Gela” APS, presieduta dalla manager Rosa Iudici.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In un contesto di confronto serio e partecipato, giuristi ed esperti hanno analizzato il fenomeno sotto il profilo legale, sociale e psicologico, soffermandosi sulle criticità del sistema di tutela e sulle soluzioni concrete da rafforzare: prevenzione, protezione delle vittime, efficacia delle misure cautelari, formazione degli operatori e coordinamento tra istituzioni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A moderare l’incontro la giornalista Desideria Sarcuno, che ha guidato il dibattito valorizzando la pluralità dei contributi:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rosa Iudici, Presidente “Diritto &amp;amp; Donna – Città di Gela” APS
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Salvatore Scuvera, Deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Valentina Lo Porto, Avvocato
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Angelo Cafà, Avvocato
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Claudia Scalia, Avvocato
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il confronto ha ribadito un punto essenziale: la risposta alla violenza richiede competenza, continuità e responsabilità, non slogan. Il diritto può e deve essere strumento di protezione effettiva, ma solo se accompagnato da una rete solida, da prassi coerenti e da una cultura del rispetto che si costruisce ogni giorno.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Un incontro che ha lasciato un messaggio chiaro: ascoltare, intervenire, prevenire non è un’opzione, è un dovere.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 14 Jan 2026 14:22:10 GMT</pubDate>
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    </item>
    <item>
      <title>Incontro al Morselli per la Giornata contro la Violenza sulle Donne</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/incontro-al-morselli-per-la-giornata-contro-la-violenza-sulle-donne</link>
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      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
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&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gela – In occasione della Giornata Mondiale contro la
          &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Violenza sulle Donne
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
          , l’Istituto Morselli di Gela ha ospitato un incontro  organizzato dalla Presidente della FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari), Giusi Rinzivillo, in collaborazione con il Lions Club Gela ATC, presieduto da Giambattista Mauro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’evento si è rivelato un’importante occasione di sensibilizzazione e formazione rivolto alle nuove generazioni, con l’obiettivo di combattere la violenza di genere e promuovere una cultura di rispetto e uguaglianza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La giornata è stata caratterizzata da interventi di grande impatto, a partire dai monologhi degli studenti dell’istituto, coordinati dalle Prof.sse Giuliana Cottone e Concetta D’Aleo. Questi giovani talenti hanno dato voce a “anime spezzate”, rendendo palpabile il dramma delle vittime attraverso racconti che hanno toccato il cuore e la coscienza dei presenti. La loro performance è stata un autentico inno alla vita e alla dignità, dimostrando la capacità delle nuove generazioni di affrontare tematiche delicate con sensibilità e profondità.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A seguire, sono intervenuti esperti del settore, tra cui l’Avvocata Carolina Macrì, appartenente alla FIDAPA e al Foro di Gela, e l
          &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           ’avvocato penalista Angelo Cafà
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
          . Entrambi hanno affrontato la questione del
          &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           femminicidio
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
          e della
          &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           violenza di genere
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
          utilizzando un linguaggio diretto e comprensibile, illustrando le legislazioni più avanzate in materia. Gli interventi degli avvocati si sono distinti per la loro completezza ed efficacia, fornendo agli studenti chiavi di lettura importanti per comprendere non solo la normativa vigente, ma anche le implicazioni sociali e psicologiche delle violenze subite dalle donne.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Paola Sbirziola, psicologa e psicoterapeuta, ha concluso l’incontro con una proiezione di slide altamente informative studiate per indurre gli studenti a riflessioni profonde. Le immagini e i dati presentati hanno stimolato profonde riflessioni, lasciando ai ragazzi strumenti critici per affrontare la problematica della violenza di genere nella loro quotidianità.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ad aprire l’evento è stato il Dirigente scolastico,  Franco Ferrara il quale ha riservato un’accoglienza calorosa sia ai relatori che alla moderatrice Prof.ssa Rinzivillo. La sua introduzione ha posto l’accento sull’importanza di tali discussioni all’interno delle scuole, sottolineando il ruolo fondamentale dell’educazione nella prevenzione della violenza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Grande merito va anche agli studenti, il cui comportamento encomiabile ha dimostrato un forte senso di responsabilità e maturità. La loro partecipazione attiva e il loro interesse hanno reso l’incontro ancora più significativo, trasformando la giornata in un momento di crescita non solo per loro, ma per tutta la comunità.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’incontro all’Istituto Morselli rappresenta, dunque, un passo importante verso una maggiore consapevolezza e impegno nella lotta contro la violenza di genere. È fondamentale continuare su questa strada, affinché le nuove generazioni possano essere ambasciatori di cambiamento e promotori di una società più giusta e rispettosa.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           fonte: notiziefuoritotta.it
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 14 Jan 2026 14:03:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatocafa.com/incontro-al-morselli-per-la-giornata-contro-la-violenza-sulle-donne</guid>
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    </item>
    <item>
      <title>Difenditi. Riconoscere, reagire, rinascere</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/difenditi-riconoscere-reagire-rinascere</link>
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      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
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&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si è svolta nell’aula conferenze del Liceo scientifico e linguistico “Elio Vittorini” la presentazione del corso di autodifesa “Difenditi. Riconoscere, reagire, rinascere”, un progetto dedicato a tutte le ragazze delle classi quinte dell’istituto, circa 120 studentesse. L’iniziativa nasce dall’esigenza di offrire alle giovani donne, prossime ad affrontare il passaggio alla vita universitaria o lavorativa, strumenti concreti per riconoscere situazioni di rischio, reagire in modo efficace e muoversi con maggiore consapevolezza in contesti nuovi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il corso sarà guidato dall’istruttore Vincenzo Lombardo, affiancato da Melania Annaro tecnico della riabilitazione psichiatrica, che ne cureranno tanto gli aspetti tecnici quanto quelli psicologici e preventivi. Le sessioni pratiche si svolgeranno il 26 e 27 novembre presso la palestra del Liceo. A fare gli onori di casa è stata la dirigente scolastica, Ina Ciotta, che ha accolto istituzioni, relatori e associazioni promotrici, ringraziando in particolare l’Associazione degli ex studenti del Liceo Vittorini e l’Associazione Orizzonte Europa per l’impegno nell’organizzazione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sono intervenuti anche l’assessore ai Servizi Sociali Valeria Caci, l’assessore alla Cultura Peppe Di Cristina, la presidente del Consiglio Comunale Paola Giudice, il delegato di Orizzonte Europa Gaetano Arizzi e il consulente per le Politiche Giovanili del Sindaco di Gela Giuseppe Gallo. È intervenuto anche il presidente dell’Associazione degli ex studenti Elias d’Aleo, moderatore dell’incontro, che ha sottolineato l’importanza di proporre percorsi formativi rivolti alla sicurezza e all’autonomia personale delle studentesse.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La conferenza ha visto poi gli interventi dell’ispettore capo della Polizia di Stato Alberto Oliveri, di Selenia Campanaro, psicologa e responsabile dello sportello antiviolenza “Diana” – CoTuLeVi e dell’
           &#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            avvocato penalista Angelo Cafà
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
      
           : Melania Annaro e Vincenzo Lombardo hanno infine presentato nel dettaglio gli obiettivi e la struttura del corso che sta per partire. L’evento si è concluso con l’invito rivolto alle studentesse a vivere l’esperienza non come un semplice laboratorio fisico, ma come un percorso di crescita, consapevolezza e autodeterminazione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          fonte: ilgazzettinodigela.it
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 14 Jan 2026 13:57:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatocafa.com/difenditi-riconoscere-reagire-rinascere</guid>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Al Liceo Vittorini si parla di Bullismo e di Cyberbullismo</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/al-liceo-vittorini-si-parla-di-bullismo-e-di-cyberbullismo</link>
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      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/s/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/483954646_1152774593306118_81857108547513546_n.png"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Parlare per esorcizzare il male che passa dalla tecnologia. Il Liceo Scientifico Elio Vittorini di Gela e' stato la sede scelta per lo svolgimento di un Service dedicato ai Giovani sulla sensibilizzazione contro Il
         &#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Bullismo
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  
         ed Il
         &#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Cyberbullismo.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il lions Club ATC presieduto dal Dott. Santo Figura ha messo in opera un service dall'alto valore morale e sociale rivolto ai protagonisti di questo problema sociale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Hanno relazionato il Tenente Colonnello Marco Montemagno Comandante dei Carabinieri di Gela, la Psicologa Dott.ssa Paola Sbirziola e l'
          &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Avv. Angelo Cafa'
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
          del foro di Gela che oltre alla loro indiscussa professionalita' hanno saputo affascinare e destare tanta attenzione nei giovani del Vittorini.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il Service voluto dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Ina Ciotta, che ha accolto l'arma dei Carabinieri e Lions ATC con grande disponibilita' ed attenzione. Ha concluso i lavoro, il Presidente Figura affermando che il Bullismo in tutte le sue forme e' un tema a cui non si puo' rimanere disattenti in quanto lascia dei solchi nella vita della persona che nella migliore delle ipotesi restano indelebili e cambiano la propria personalita' e nessuna scusa e capace di annullare gli effetti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          fonte: ilgazzettinodigela,it 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 14 Jan 2026 13:49:45 GMT</pubDate>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Decreto Sicurezza 2025</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/decreto-sicurezza-2025</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Novità, critiche e questioni costituzionali aperte
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/s/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/e98de4b9-5da6-4892-9ecf-250f5f2bfaf3.png"/&gt;&#xD;
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&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il 9 giugno 2025 è entrato in vigore il nuovo Decreto Sicurezza (D.L. n. 48/2025), un provvedimento che ha immediatamente acceso il dibattito pubblico e giuridico.
          &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come già avvenuto in passato con i cosiddetti “Decreti Salvini”, anche questa volta il legislatore ha scelto la strada del diritto penale come strumento privilegiato per rispondere a fenomeni complessi e socialmente rilevanti: terrorismo, criminalità organizzata, disordini urbani e gestione della popolazione detenuta.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Da un lato, il decreto viene presentato come un rafforzamento indispensabile per garantire maggiore sicurezza e dare una risposta concreta all’opinione pubblica. Dall’altro, però, non mancano le critiche di chi vi legge l’ennesima manifestazione di un diritto penale d’emergenza, caratterizzato dall’aumento delle pene e dalla creazione di nuove fattispecie incriminatrici, senza un reale progetto di riforma organica.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il cuore del decreto è rappresentato dall’inasprimento delle pene e dall’introduzione di nuove figure di reato, pensate per colpire più duramente episodi di violenza di piazza, resistenza a pubblico ufficiale e condotte collegate al terrorismo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Accanto a queste scelte punitive, il testo dedica ampio spazio anche alla disciplina dei beni sequestrati e confiscati, rafforzando i poteri dello Stato nella gestione del patrimonio sottratto alla criminalità organizzata.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un altro settore particolarmente toccato è quello penitenziario: il decreto prevede infatti una stretta sull’accesso ai benefici e sui colloqui dei detenuti, soprattutto se condannati per reati gravi. Anche la sicurezza urbana è stata oggetto di intervento, con l’estensione dei poteri in capo a polizia ed enti locali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nonostante la portata delle novità, la reazione della Corte di Cassazione è stata tutt’altro che benevola.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Secondo la Suprema Corte, il decreto utilizza in modo eccessivo e generalizzato lo strumento penale, contraddicendo il principio dell’extrema ratio, che dovrebbe invece limitarne l’impiego ai soli casi in cui altri strumenti normativi risultino inefficaci.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In più, le osservazioni dei giudici di legittimità mettono in luce il rischio di un diritto penale simbolico: un diritto che promette maggiore sicurezza attraverso l’inasprimento delle pene, ma che nella realtà dei fatti produce solo un ulteriore aggravio per il sistema carcerario, già segnato da condizioni spesso censurate anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
          &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Non mancano, infine, dubbi di natura costituzionale: il decreto potrebbe violare il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione e la funzione rieducativa della pena di cui all’articolo 27.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il Decreto Sicurezza 2025 non rappresenta un episodio isolato, ma si inserisce in un percorso già avviato con i provvedimenti del 2018 e del 2019, noti come “Decreti Salvini”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Quei testi avevano puntato molto sul tema dell’immigrazione, restringendo le forme di protezione umanitaria, inasprendo le sanzioni per reati di piazza e attribuendo maggiori poteri ai prefetti e alle forze dell’ordine.
          &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il decreto attuale, pur muovendosi sulla stessa linea di un diritto penale sempre più invasivo, sposta però il baricentro: l’attenzione non è più concentrata prevalentemente sull’immigrazione, ma sul contrasto al terrorismo, alla mafia e sulla disciplina dei beni confiscati. Inoltre, interviene direttamente sul regime penitenziario, restringendo ulteriormente gli spazi per misure alternative e benefici.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La continuità è evidente: ancora una volta, la risposta del legislatore a problemi complessi non è un rafforzamento delle politiche sociali o preventive, ma un aumento delle sanzioni penali e una maggiore rigidità del sistema carcerario.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sul piano applicativo restano molti interrogativi. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come inciderà questo inasprimento sul già drammatico problema del sovraffollamento carcerario? Quali effetti avrà sui procedimenti in corso, soprattutto alla luce del principio del favor rei? E ancora: quante delle nuove norme supereranno il vaglio della Corte Costituzionale o della stessa Corte EDU?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sono domande che non possono essere liquidate in fretta, perché riguardano il delicato equilibrio tra la necessità di garantire sicurezza e la tutela dei diritti fondamentali della persona.
          &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il Decreto Sicurezza 2025 conferma una tendenza ormai consolidata: in Italia, ogni emergenza sociale sembra trovare nel diritto penale la risposta privilegiata. Ma è davvero questa la strada giusta?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il rischio è quello di costruire una giustizia penale che diventi soprattutto strumento di rassicurazione politica, più che di reale tutela dei cittadini.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La sicurezza, infatti, non si misura solo con l’aumento delle pene o con nuove fattispecie incriminatrici, ma anche – e soprattutto – con politiche capaci di prevenire i fenomeni criminali, rafforzare la coesione sociale e rendere effettiva la funzione rieducativa della pena.
          &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il dibattito resta aperto, e il ruolo degli avvocati, dei giudici e degli studiosi è oggi più che mai fondamentale per non ridurre la giustizia penale a semplice retorica emergenziale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Sun, 17 Aug 2025 10:19:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatocafa.com/decreto-sicurezza-2025</guid>
      <g-custom:tags type="string">avvocato,Cafà,angelo,Decreto  Sicurezza 2025</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Non ha violato la sorveglianza speciale, assoluzione per un pregiudicato sessantenne</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/non-ha-violato-la-sorveglianza-speciale-assoluzione-per-un-pregiudicato-sessantenne</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Gela. Era accusato di aver violato la misura della sorveglianza speciale. Le forze dell’ordine non lo trovarono nella sua abitazione, durante l’orario previsto. 
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/s/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/tlSLshkOc0dh5ARTLqIiJkupQ7YAMMMYHhbFPBdl-2.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Gela. Era accusato di aver violato la misura della sorveglianza speciale. Le forze dell’ordine non lo trovarono nella sua abitazione, durante l’orario previsto. Al termine del dibattimento, però, è stata disposta l’assoluzione per il sessantenne L L. C., che ha diversi precedenti penali alle spalle e successivamente ai fatti venne arrestato per un tentato omicidio, a Scavone (è stato condannato in primo grado). Rispetto all’accusa di aver violato la sorveglianza speciale, il legale di fiducia, l’avvocato Angelo Cafà, ha riferito che in realtà L. C., al momento del controllo, non aveva lasciato lo stabile dove vive ma si era solo spostato in un altro alloggio per assistere la madre.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Secondo la difesa, non ci furono conseguenze né venne disposto l’aggravamento. Tutte ragioni che hanno condotto a richiedere l’assoluzione, con la successiva decisione favorevole del giudice.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          fonte: quotidianodigela.it
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Sat, 03 May 2025 13:42:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatocafa.com/non-ha-violato-la-sorveglianza-speciale-assoluzione-per-un-pregiudicato-sessantenne</guid>
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    </item>
    <item>
      <title>Reddito di cittadinanza, assolto un cittadino straniero: "Norma nazionale va disapplicata"</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/reddito-di-cittadinanza-assolto-un-cittadino-straniero-norma-nazionale-va-disapplicata</link>
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      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
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&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gela. La normativa nazionale sul reddito di cittadinanza va disapplicata in favore di quella europea. Il giudice penale del tribunale di Spoleto si è pronunciato in questi termini nel caso di un cittadino straniero, trentenne, che ha vissuto in città, lavorando come bracciante agricolo. Dichiarò di essere residente in Italia da almeno dieci anni, per avere l’accesso al beneficio del reddito di cittadinanza, in mancanza di un’occupazione stabile. Dagli accertamenti emerse però che il periodo di residenza in Italia era inferiore ai dieci anni. È finito a processo. Il giudice lo ha assolto, accogliendo le indicazioni avanzate dal suo difensore, l’avvocato Angelo Cafa’. Il legale ha fatto riferimento a una decisione della Corte di giustizia europea che individua la norma italiana come in contrasto con quella Ue, che invece prevede la libera circolazione dei cittadini senza un vincolo circa la permanenza in un solo Stato.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il magistrato ha emesso un dispositivo favorevole di “insussistenza del fatto”, disapplicando appunto la disciplina nazionale in favore di quella Ue. La procura di Spoleto, in aula, ha concluso a propria volta indicando l’assoluzione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          fonte: quotidianodigela.it
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Sat, 03 May 2025 13:33:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatocafa.com/reddito-di-cittadinanza-assolto-un-cittadino-straniero-norma-nazionale-va-disapplicata</guid>
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    </item>
    <item>
      <title>Rapporti sessuali con una minore, assolto ventisettenne: "Fatto non sussiste"</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/rapporti-sessuali-con-una-minore-di-quattordici-anni-assolto-ventisettenne-fatto-non-sussiste-gela-tre-anni-fa-secondo-le-accuse-iniziali-dei-pm-della-procura-di-treviso-avrebbe-avuto-rapporti</link>
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      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
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&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gela. Tre anni fa, secondo le accuse iniziali dei pm della procura di Treviso, avrebbe avuto rapporti sessuali con una minore di quattordici anni. Addebiti pesanti quelli mossi ad un ventisettenne gelese, che però è andato incontro all’assoluzione “perché il fatto non sussiste”. La pronuncia è del gup del tribunale trevigiano. La difesa del giovane, sostenuta dal legale Angelo Cafà, aveva optato per il rito abbreviato. La procura ha confermato le accuse iniziali, con una richiesta di quattro anni e due mesi di detenzione. L’indicazione originaria, poi ridotta per il rito, era di sei anni e tre mesi. In base alle contestazioni, il ventisettenne, in due diverse occasioni, avrebbe prima approcciato la minore tentando di avere un rapporto sessuale, che si sarebbe concretizzato in un hotel della provincia di Treviso. La difesa ha sollevato un lungo elenco di dubbi riferendosi alla ricostruzione dell’accusa. Il legale del ventisettenne ha soprattutto insistito sull’inattendibilità delle dichiarazioni rilasciate dalla minore, che arrivava da un contesto familiare già difficile.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ci sarebbero state incongruenze confermate, per la difesa, da una relazione tecnica affidata ad un esperto, che indicò aspetti critici nella versione della ragazza. Per il difensore, non sarebbero emerse certezze neppure sulla consumazione del rapporto sessuale. Tutti elementi che hanno indotto il gup a emettere una decisione di assoluzione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          fonte: quotidianodigela.it 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Sat, 03 May 2025 13:28:43 GMT</pubDate>
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    </item>
    <item>
      <title>Contro la violenza di genere e per tutelare le vittime: “Diritto e donna” riparte</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/contro-la-violenza-di-genere-e-per-tutelare-le-vittime-diritto-e-donna-riparte</link>
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      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
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&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gela. Contro la violenza di genere e per tutelare le vittime, anzitutto donne. “Diritto e donna” riparte con la propria azione in città. Una struttura sarà a disposizione di donne vittime di soprusi. Operatrici e legali stanno in un contesto che da alcuni anni ormai si prefigge l’intento di mettersi dalla parte di chi è vessato. “Un dovere morale” così l’ha definito il neo presidente dell’associazione, Rosa Iudici. Durante la presentazione, all’interno della pinacoteca comunale, si sono susseguiti gli interventi di legali che sono in prima fila nella tutela delle vittime, tra questi gli avvocati Valentina Lo Porto e Angelo Cafà, e di tutti coloro che stanno contribuendo. Oltre a Iudici, il vicepresidente Sonia Madonia. Da lunedì, sarà attiva linea mobile H24, al numero 350.8085925, e sarà online il sito dell’associazione www.dirittoedonna.it. La sede è già stata ricavata nella Casa del volontariato di via Ossidiana. Per chi deciderà di denunciare, si aprirà un vero e proprio percorso di accompagnamento, sociale e giudiziario.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Capita ancora troppo spesso, però, che le donne vittime di vessazioni, pur denunciando, successivamente facciano passi indietro oppure si allontanino senza dare seguito all’azione. Ha moderato la sociologa Giorgia Butera, dell’associazione Mete. Un’iniziativa che ha trovato l’appoggio istituzionale del sindaco Di Stefano, del presidente del civico consesso Paola Giudice, della giunta, di consiglieri come Alberto Zappietro e del deputato Totò Scuvera.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Sat, 07 Sep 2024 13:58:00 GMT</pubDate>
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    </item>
    <item>
      <title>Portò la figlia all’estero, marito denunciò: donna assolta, era accusata anche di minacce</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/porto-la-figlia-allestero-marito-denuncio-donna-assolta-era-accusata-anche-di-minacce</link>
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      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
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&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Gela. Era accusata di aver portato via la figlia minorenne, sottraendola però all’allora marito che presentò querela nei suoi confronti. Inoltre, una donna romena quarantaduenne, che vive in città, era ritenuta responsabile di minacce ai danni del consorte. Fatti che però non hanno trovato riscontro in giudizio. Il magistrato del tribunale di Agrigento, davanti al quale si è tenuto il dibattimento, ha emesso una decisione di assoluzione, accogliendo la ricostruzione difensiva, sostenuta dal legale della donna, l’
         &#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          avvocato Angelo Cafà
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  
         . La minore fu portata all’estero per un certo periodo di tempo, secondo i pm senza alcun assenso del padre che si ritrovò nell’impossibilità di comunicare con lei. Stando alle contestazioni, l’imputata avrebbe minacciato il marito.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Se avesse tentato di rintracciarle, per gli investigatori sarebbe andato incontro a possibili ripercussioni. La difesa ha però ribadito che gli elementi posti alla base dell’indagine non hanno trovato riscontro nel corso del dibattimento. Il giudice ha così emesso una decisone assolutoria.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 26 Aug 2024 19:39:49 GMT</pubDate>
      <author>183:698908763 (Angelo Cafà)</author>
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    </item>
    <item>
      <title>Presunte truffe sull’ accollo di debiti societari, gelese assolto a Torino</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/presunte-truffe-sullaccollo-di-debiti-societari-gelese-assolto-a-torino</link>
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      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
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&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Gela. Presunte truffe, ancora una volta sull’accollo di debiti societari dietro pagamento, questa volta indussero la procura di Torino ad avviare un procedimento a carico del gelese trentunenne M. C., risultato rappresentante legale di una delle aziende monitorate. Le contestazioni però non hanno retto al termine del dibattimento. Per due capi di accusa concentrati sull’imputato gelese, la decisione favorevole è arrivata con la formula “perché il fatto non sussiste”. Per una terza imputazione, maturata pure per il calabrese G. A., è mancata invece la condizione di procedibilità. I pm si sono mossi intorno all’ipotesi di truffa.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Pare che l’accollo dei debiti risultasse fittizio ma le somme di denaro erano concretamente versate da imprenditori intenzionati a liberarsi delle pendenze con il fisco. La difesa di C., con il legale Angelo Cafà, ha prodotto documentazione per certificare le operazioni. A. è invece assistito dall’avvocato Mauro Sgotto. Gli accertamenti furono condotti dai pm torinesi poiché le procedure vennero finalizzate proprio negli uffici del capoluogo piemontese.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          fonte: quotidianodigela.it
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 18 Jun 2024 16:47:53 GMT</pubDate>
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    </item>
    <item>
      <title>Neonato riportò conseguenze permanenti, condanna per due medici: assolte ostetriche</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/neonato-riporto-conseguenze-permanenti-condanna-per-due-medici-assolte-ostetriche</link>
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      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
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&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gela. Condanna a quattro mesi, con pena sospesa e non menzione. Il giudice Miriam D’Amore ha riconosciuto la responsabilità di due medici dell’ospedale “Vittorio Emanuele”, M. P. e L. G. finiti a processo a seguito di un’indagine partita dalla denuncia dei genitori di un neonato, che riportò gravissime conseguenze. A causa di una paralisi cerebrale, il bambino si trova in condizioni di ritardo e la vita dell’intera famiglia è mutata radicalmente. La procura, nella requisitoria del pm, aveva già concluso individuando la conferma del quadro accusatorio. I due medici avrebbero gestito in modo non conforme quel parto. Secondo il pm, ci sarebbero state difformità pure nelle testimonianze rese per ricostruire i fatti. La madre, sentita in aula nelle scorse udienze, riferì che ad un certo punto iniziarono ad esserci problemi di battito. Non avrebbe sentito neanche il vagito del neonato, poi trasferito all’Utin di Agrigento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le manovre praticate e i protocolli attuati durante quelle lunghe ore sono state al vaglio della procura e dei consulenti che si sono susseguiti nella ricostruzione del quadro complessivo. Gli stessi imputati si sono avvalsi di propri esperti per vagliare il tipo di attività effettuata per quel parto. L’intero periodo precedente alla nascita, secondo quanto riferito dai genitori, non aveva destato alcun tipo di preoccupazione. Si attendeva un esito tutt’altro che critico. Proprio il loro legale, Giacomo Ventura, costituito parte civile, nelle conclusioni ha rimarcato quelle che ritiene siano state consistenti anomalie nel rapportarsi con la partoriente e nell’attuare tutte le manovre. Le difese dei medici hanno approfondito gli aspetti più strettamente tecnici, riportandosi pure alle conclusioni dei periti. Ritengono che non ci furono errori né che siano stati trascurati i parametri del quadro clinico complessivo, anche rispetto al nascituro. Lo hanno ribadito nelle conclusioni esposte in aula. Sono state assolte, invece, le due ostetriche Franca Gualato e Concetta Benenati. Per loro, la formula è “per non aver commesso il fatto”. La procura aveva concluso in questo stesso senso. I difensori, gli avvocati Rocco Guarnaccia e Angelo Cafà, hanno insistito sui compiti delle due operatrici e sul fatto che non siano emersi elementi a loro carico, tali da poter individuare eventuali condotte errate. Il giudice ha riconosciuto ai genitori, costituiti parti civili, una provvisionale da sessantamila euro. Inoltre, sempre alle parti civili, è stato riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          fonte: quotidianodigela.it
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 May 2024 16:38:38 GMT</pubDate>
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    </item>
    <item>
      <title>“Spin off”, operazioni irregolari su società: Cassazione conferma condanna, due annullamenti</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/spin-off-operazioni-irregolari-su-societa-cassazione-conferma-condanna-due-annullamenti</link>
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      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
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&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gela. I fatti risalgono a diversi anni fa, quando finirono al centro di verifiche della guardia di finanza e della procura, confluendo nell’indagine “Spin off”. Ieri, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a quattro anni e cinque mesi di reclusione per il professionista Fabio Fabulo. L’indagine si concentrò proprio intorno alla sua posizione e alle operazioni ritenute irregolari effettuate su alcune società. La procura generale ha concluso per la condanna da confermare. Nei suoi confronti si concentravano diverse accuse, comprese l’associazione, la bancarotta e la distruzione di documenti contabili. Per gli inquirenti, trasferì irregolarmente ingenti somme. La difesa, rappresentata dall’avvocato Davide Limoncello, nel ricorso ha sostenuto l’assenza di presupposti per ritenere che le operazioni irregolari fossero da collegare all’attività di consulenza di Fasulo. In appello, fu prodotto il verbale di dichiarazioni rilasciate da Rosario Marchese (non coinvolto nell’indagine) che comunque escludeva un ruolo di Fasulo. La difesa ha posto dubbi sulle motivazioni emesse in secondo grado. La Cassazione ha confermato la condanna. In appello erano venuti meno altri capi di accusa. Annullamento con rinvio, invece, per altri due coinvolti. Sono stati accolti i ricorsi dei legali di Pietro Caruso (rappresentato dall’avvocato Flavio Sinatra) e Cristian Ciubotaru (con i legali Angelo Cafà e Giovanni Cannizzaro). Le loro posizioni dovranno essere riviste dalla Corte d’appello di Caltanissetta, come chiesto anche dalla procura generale. Secondo le imputazioni avrebbero saputo delle operazioni irregolari, operando come “teste di legno”. A Caruso era addebita la bancarotta.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In appello, per Caruso la pena era stata di tre anni e tre mesi; per Ciubotaru, invece, di un anno e nove mesi. I legali hanno insistito sulla linea dell’accoglimento dei ricorsi. I due imputati, infatti, non avrebbero avuto contezza delle operazioni illecite, così è stato ribadito.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 May 2024 16:35:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatocafa.com/spin-off-operazioni-irregolari-su-societa-cassazione-conferma-condanna-due-annullamenti</guid>
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    </item>
    <item>
      <title>Donna morì, indagini sono proseguite sui soccorsi: atti alla procura per le determinazioni</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/donna-mori-indagini-sono-proseguite-sui-soccorsi-atti-alla-procura-per-le-determinazioni</link>
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      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
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&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gela. Gli atti sono stati trasmessi alla procura, per le determinazioni successive, al termine dell’udienza odierna. A questo punto, potrebbero essere chiuse le indagini, con le fasi successive. I pm, infatti, così come indicato dal gip che accolse l’opposizione all’archiviazione, hanno proseguito gli approfondimenti su quanto accadde due anni fa. Una donna di nazionalità romena, che viveva e lavorava in città, morì dopo aver patito un malore. Venne richiesto l’intervento dei sanitari. L’ambulanza arrivò, con a bordo gli operatori. La donna però non venne trasferita in ospedale. Per la sorella, ci sarebbero state anomalie e possibili omissioni, che la condussero a segnalare i fatti. La donna perse la vita e secondo la sorella e altri familiari, il trasferimento in ospedale probabilmente avrebbe potuto consentire ai medici di valutare con maggiore attenzione il quadro clinico. L’indagine si è concentrata su due operatori che erano nell’ambulanza giunta a seguito della richiesta di intervento. Secondo gli operatori non ci sarebbero state anomalie, dato che la donna firmò il relativo modulo, con il quale rinunciava al trasferimento in ospedale, peraltro in quel periodo con i posti totalmente occupati da pazienti Covid.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il legale che rappresenta i familiari della donna deceduta, l’avvocato Angelo Cafà, presentò opposizione all’archiviazione, richiedendo appunto che la procura effettuasse ulteriori riscontri, individuandone i presupposti. Indicazione accolta dal gip che dispose la prosecuzione delle indagini, che adesso potrebbero anche condurre ad altri sviluppi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          fonte: quotidianodigela.it
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 May 2024 16:33:36 GMT</pubDate>
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    </item>
    <item>
      <title>Un’accesa lite contrappose due donne, finite a giudizio: sono state assolte</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/unaccesa-lite-contrappose-due-donne-finite-a-giudizio-sono-state-assolte</link>
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      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
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&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gela. E’ stato accolto l’appello per entrambe. Così, sono state assolte due donne, in passato al centro di un diverbio, sfociato anche in presunte minacce e lesioni. Il giudice di pace aveva indicato la condanna. Ieri, invece, il giudice Serena Berenato, ha disposto l’assoluzione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I legali di difesa, gli avvocati Angelo Cafà e Davide Limoncello, sono entrati nel merito della vicenda, spiegando che sarebbero mancati gli estremi per ritenere sussistenti i presupposti dei reati. Anche il significato dialettale di un’espressione usata nella lite è stato oggetto di valutazione difensiva. Alla fine, il giudice ha deciso per l’assoluzione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          fonte: quotidianodigela.it
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 May 2024 16:31:52 GMT</pubDate>
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    </item>
    <item>
      <title>Accusato di una truffa assicurativa, “mancano condizioni procedibilità”: chiuso giudizio</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/accusato-di-una-truffa-assicurativa-mancano-condizioni-procedibilita-chiuso-giudizio</link>
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      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
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&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gela. “Non doversi procedere”. Con questa formula il giudice del tribunale di Udine ha chiuso il procedimento che era stato incardinato nei confronti di un gelese quarantaquatrenne. Era accusato di una presunta truffa assicurativa. Per la procura friulana, avrebbe simulato un incidente stradale solo per il premio. Gli atti arrivarono ai pm di Udine in relazione alla sede della compagnia assicurativa che avrebbe subito il presunto raggiro. La difesa dell’imputato, sostenuta dal legale Angelo Cafa’, ha in avvio avanzato una prima eccezione, rispetto alla presentazione della querela.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ha fatto rilevare l’assenza delle condizioni di procedibilità, trattandosi solo di una procura generale e non invece di una speciale rilasciata per il formale deposito della querela. Il giudice ha preso atto, chiudendo il procedimento..
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          fonte: quotidianodigela.it
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 May 2024 16:30:10 GMT</pubDate>
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    </item>
    <item>
      <title>Non violò l’isolamento durante l’emergenza Covid, assolta una donna finita a processo</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/non-violo-lisolamento-durante-lemergenza-covid-assolta-una-donna-finita-a-processogbvftr</link>
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      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
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&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gela. Non sono emersi presupposti per avallare la contestazione mossa dall’accusa. E’ stata assolta una donna, finita a processo con l’accusa di aver violato i provvedimenti restrittivi imposti durante il periodo della pandemia da Covid. La decisione è stata pronunciata dal giudice Martina Scuderoni al termine del dibattimento. L’imputata era ritenuta responsabile di aver lasciato la propria abitazione, nonostante fosse sottoposta ad isolamento. Gli accertamenti vennero effettuati sulla scorta delle segnalazioni di una conoscente, con la quale c’era stato un alterco verbale. Lei avrebbe riferito che l’imputata, in quel frangente, lasciò l’abitazione, uscendo in strada.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La difesa, sostenuta dall’avvocato Angelo Cafà, ha però messo in luce che dalle testimonianze rese in aula non sono state acquisite conclusioni tali da avvalorare la tesi dell’accusa. L’imputata riferì di essersi attenuta agli obblighi e di non averli infranti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          fonte: quotidianodigela.it
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 May 2024 16:20:39 GMT</pubDate>
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    </item>
    <item>
      <title>Non è un’occupazione abusiva, assolti coniugi che vivono in un alloggio Iacp</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/non-e-unoccupazione-abusiva-assolti-coniugi-che-vivono-in-un-alloggio-iacp</link>
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      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
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&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Gela. Non hanno occupato abusivamente l’alloggio Iacp nel quale vivono attualmente. La decisione, in settimana, è stata pronunciata dal giudice monocratico del tribunale, nei confronti di una coppia di coniugi, finita a processo. Durante l’istruttoria dibattimentale, la difesa, sostenuta dall’avvocato Angelo Cafà, ha ripercorso lo sviluppo dell’intera vicenda. E’ stato riferito che gli imputati erano già residenti nell’immobile, insieme ad un familiare al quale era stato assegnato regolarmente. Avevano il suo completo assenso.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel corso del tempo, hanno iniziato a richiedere una regolarizzazione completa per la permanenza, anche con il versamento delle quote dovute. Aspetti che hanno portato il giudice ad una pronuncia favorevole, così come richiesto dal legale dei coniugi.   
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          fonte: quotidianodigela.it
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 07 Nov 2023 16:24:24 GMT</pubDate>
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    </item>
    <item>
      <title>Donna minacciata di morte, minore assolto: “E’ estraneo ai fatti”</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/donna-minacciata-di-morte-minore-assolto-e-estraneo-ai-fatti</link>
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      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
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&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gela. Era accusato anche di aver minacciato di morte una donna, sua vicina di casa. Un giovane, minorenne all’epoca dei fatti, è stato però assolto dai giudici del tribunale di Caltanissetta. Non sono emersi elementi per ritenere che la contestazione fosse fondata. La difesa, sostenuta dall’avvocato Angelo Cafà, ha dimostrato che in realtà il giovane, proprio in quei frangenti, non si trovava nella sua abitazione né era con il resto del nucleo familiare, che aveva avuto dissidi con la donna. Era sul proprio posto di lavoro, in una pizzeria della città.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Elementi che hanno indotto il gup del tribunale minorile di Caltanissetta a disporre l’assoluzione. Un altro minore, fratello dell’imputato, aveva già ottenuto una decisione analoga.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          fonte: quotidianodigela.it
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 26 May 2023 21:16:38 GMT</pubDate>
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    </item>
    <item>
      <title>Il crollo in un vecchio immobile, assolta proprietaria: era accusata di omissioni</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/il-crollo-in-un-vecchio-immobile-assolta-proprietaria-era-accusata-di-omissioni</link>
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      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
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&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Gela. Un vecchio rudere e il crollo di un’ala dell’immobile sono costati il processo alla proprietaria. La donna, una professionista, è stata assolta. La decisione l’ha emessa il giudice, a conclusione dell’istruttoria dibattimentale. L’imputata, difesa dall’avvocato Angelo Cafa’, era accusata di aver omesso gli interventi per la messa in sicurezza. In realtà, la difesa ha invece spiegato che venne attuato ogni passaggio, anche amministrativo, per arrivare agli interventi. I ritardi degli enti preposti non hanno agevolato e così il crollo fu una delle conseguenze.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La procura ha confermato la linea d’accusa, chiedendo la condanna a tre mesi di arresto. La difesa ha prodotto anche materiale tecnico, per comprovare che la proprietaria diede seguito agli obblighi previsti dalle norme in materia.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 26 May 2023 21:13:39 GMT</pubDate>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Rubò gli assegni ad un amico che lo ospitava, gelese assolto per una delle accuse</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/rubo-gli-assegni-ad-un-amico-che-lo-ospitava-gelese-assolto-per-una-delle-accuse</link>
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      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
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&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Monza. Per uno dei capi di imputazione, come chiesto dalla difesa, è già stata pronunciata l’assoluzione, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. L’eccezione, avanzata dall’avvocato Angelo Cafà, riguarda un quarantenne gelese, che quattro anni fa, ospite di un amico in un’abitazione di Paderno Dugnano, si impossessò di tre assegni e apponendo una firma falsa li incassò, per somme superiori ai duemila euro. L’imputato, finito davanti al giudice del tribunale di Monza, deve rispondere però di un altro capo di imputazione e lo farà proprio in dibattimento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per i pm, avrebbe approfittato dell’ospitalità dell’amico, appropriandosi degli assegni, al solo fine di arrivare ai soldi. Contestazione che dovrà affrontare. Sarebbe stato l’amico ad accorgersi dell’ammanco e a segnalare l’accaduto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 26 May 2023 21:10:06 GMT</pubDate>
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    </item>
    <item>
      <title>Nell’auto aveva un bastone, “serviva per il lavoro in campagna”: giovane assolto</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/nellauto-aveva-un-bastone-serviva-per-il-lavoro-in-campagna-giovane-assolto</link>
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      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  &lt;br/&gt;&#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
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&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gela. Durante controlli, le forze dell’ordine trovarono un pesante bastone all’interno della sua automobile. Un giovane venne denunciato per il possesso non giustificato. Il giudice, al termine del dibattimento, l’ha però assolto. Una richiesta analoga è stata avanzata anche dal pubblico ministero. La difesa del giovane, sostenuta dal legale Angelo Cafà, presentando della documentazione, ha provato che quel bastone veniva usato solo per la raccolta delle olive. Nessuna finalità violenta ma la necessità di averlo con sé per il lavoro che veniva svolto in campagna.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Elementi che hanno convinto sia il giudice che il pubblico ministero. La difesa ha ribadito che quanto trovato dalle forze dell’ordine non era per nulla destinato ad eventuali azioni violente.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 26 May 2023 20:59:23 GMT</pubDate>
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    </item>
    <item>
      <title>Anziano vessato, pietre e rifiuti contro la sua abitazione: per i minori arriva l’assoluzione</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/anziano-vessato-pietre-e-rifiuti-contro-la-sua-abitazione-per-i-minori-arriva-lassoluzione</link>
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      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  &lt;br/&gt;&#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
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&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Gela. Il gup del tribunale minorile di Caltanissetta ha assolto i giovani accusati di vessazioni continue a danno di un anziano. Le difese, come riportarto ieri, avevano escluso un coinvolgimento degli imputati. Hanno ribadito che non sono emersi elementi certi per accusarli delle ripetute molestie, delle offese e dei danneggiamenti all’abitazione dell’uomo. Ieri mattina, in udienza preliminare, il pm della procura minorile di Caltanissetta aveva chiesto il non luogo a procedere nei confronti dei cinque giovani, all’epoca dei fatti minorenni. Hanno sempre respinto gli addebiti, così come fatto dai loro legali, gli avvocati S. M., G. V., Angelo Cafà, R. C. e G. G.. Le difese a loro volta, hanno concluso per l’assoluzione. In base a quanto ricostruito dagli investigatori, gli imputati avrebbero più volte scagliato pesanti pietre e rifiuti contro l’ingresso dell’abitazione dell’anziano.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sarebbe stato spesso offeso e schernito, rendendogli difficile anche la normale quotidianità. Sull’identificazione che non darebbe vere certezze hanno puntato le difese, escludendo il coinvolgimento dei cinque imputati.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          fonte: quotidianodigela.it
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 26 May 2023 20:48:37 GMT</pubDate>
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    </item>
    <item>
      <title>Danni ad un neonato dopo il parto, quattro a processo: un  medico assolto</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/danni-ad-un-neonato-dopo-il-parto-quattro-a-processo-un-medico-assolto</link>
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      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  &lt;br/&gt;&#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
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&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gela. Un’assoluzione e quattro rinvii a giudizio. Si è conclusa così l’udienza preliminare, legata ad un’indagine partita dopo la denuncia dei genitori di un bambino, che riportò gravi conseguenze durante le fasi del parto, al “Vittorio Emanuele”. L’attenzione dei pm della procura si concentrò sull’equipe di ginecologia, che si occupò della partoriente. Per l’accusa, ci sarebbero state delle presunte omissioni ma anche scelte che avrebbero cagionato le conseguenze, ancora oggi irreparabili. I genitori del piccolo si sono costituiti parti civili, rappresentati dall’avvocato G. V., che già nel corso della precedente udienza aveva concluso chiedendo il rinvio a giudizio per tutti gli imputati, così come ha fatto il pubblico ministero. Il prossimo dicembre, dovranno presentarsi a processo M. P., L. G., F. G. e C. B.. Sono i medici e le ostetriche che per l’accusa si occuparono di tutte le operazioni per il parto. Le difese si sono opposte alla richiesta di rinvio a giudizio. Sia i medici che il resto dell’equipe non avrebbero riscontrato anomalie. Alcuni degli imputati hanno più volte sostenuto di non essersi occupati del parto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Secondo l’accusa, potrebbero esserci stati ritardi, diventati decisivi. Il non luogo a procedere, invece, è stato deciso per un altro medico, E. C.. La decisione favorevole è stata pronunciata dal giudice dell’udienza preliminare. La difesa, sostenuta dagli avvocati Angelo Cafà e Vania Cirese, ha messo completamente in discussione le conclusioni d’accusa. Per i legali, il medico non avrebbe avuto un ruolo attivo né sarebbe incorso in presunte omissioni o in errori. Per le altre posizioni, invece, sarà il giudice, in dibattimento, a vagliare gli elementi processuali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 26 May 2023 20:41:02 GMT</pubDate>
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    </item>
    <item>
      <title>La rissa all’uscita di un locale sul lungomare, arrivano le condanne: assolto solo il ferito</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/la-rissa-alluscita-di-un-locale-sul-lungomare-arrivano-le-condanne-assolto-solo-il-ferito</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  &lt;br/&gt;&#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
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&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Gela. Una rissa all’uscita di un locale sul lungomare Federico II di Svevia. Vennero coinvolti diversi giovani e uno di loro fu colpito con una lama. Al termine del giudizio abbreviato, dieci mesi di reclusione a C. C., otto a J. C. e M. B. e tre mesi (con pena sospesa e non menzione) ad A. P. . Sono alcuni dei coinvolti, poi identificati dai carabinieri che avviarono l’indagine. A processo, è finito anche il ferito più grave, F. P. . Difeso dall’avvocato Angelo Cafà, per lui è arrivata l’assoluzione. Il legale è riuscito a dimostrare l’estraneità ai fatti. Sarebbe arrivato nei pressi del locale, senza sapere cosa stesse accadendo. Nell’arco di pochi istanti, sarebbe stato colpito, anche con la lama di un coltello.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I difensori hanno cercato di ridimensionare l’intera vicenda, facendo riferimento solo ad un veemente confronto tra giovani, non sfociato però in violenza. Gli avvocati degli imputati hanno messo in dubbio il diretto coinvolgimento dei loro assistiti. Il giudice, però, ha assolto il solo P. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          fonte: quotidianodigela.it.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 26 May 2023 20:35:24 GMT</pubDate>
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    </item>
    <item>
      <title>"Leonessa”, non c’era la stidda: dieci condanne e  cinque assolti</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/leonessa-non-c’era-la-stidda:-dieci-condanne-e-cinque-assolti</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
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&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Brescia. La camera di consiglio, prima della lettura del dispositivo, è durata circa sei ore. Nel tardo pomeriggio di oggi, i giudici del collegio penale del tribunale di Brescia hanno disposto undici condanne e cinque assoluzioni, per gli imputati coinvolti nella maxi inchiesta “Leonessa”. Il collegio bresciano ha escluso l’esistenza di un’organizzazione mafiosa, che per la Dda era attiva in Lombardia e non solo. Il gruppo individuato dagli inquirenti è stato delineato, dai giudici, con le caratteristiche di un’associazione dedita alle truffe all’erario, con centinaia di contestazioni per frodi, quasi tutte concentrate sulle indebite compensazioni fiscali. La pena più pesante è stata imposta al consulente R. M., condannato a sedici anni e un mese di reclusione. Per i pm della Dda di Brescia, sarebbe stato lui la mente del sistema milionario delle compensazioni illecite, riuscendo ad avere centinaia di clienti, soprattutto imprenditori, e professionisti compiacenti, che sono stati toccati dall’inchiesta. R. M., nel corso della complessa istruttoria dibattimentale ha ammesso di essere dietro a gran parte delle frodi all’erario ma ha sempre negato di far parte dei clan di mafia. Il pm, che condusse l’inchiesta, ha invece sostenuto che gli stiddari erano stati capaci di ramificare la loro azione criminale in Lombardia, sfruttando gli ingenti introiti delle frodi tributarie. Sette anni e otto mesi di reclusione sono stati decisi per A. F.., un altro imputato sul quale si accesero le attenzioni dell’antimafia bresciana. Per lui, l’assoluzione è arrivata per dieci capi di imputazione e i giudici hanno escluso il ruolo di capo, che gli veniva addebitato dalla Dda. Il collegio ha inoltre disposto la scarcerazione. A. F. era detenuto proprio per i fatti del blitz “Leonessa”. Sette anni e quattro mesi di detenzione sono stati imposti alla professionista A. B. Per l’accusa, avrebbe avuto un ruolo nel sistema delle compensazioni e delle truffe tributarie. E’ stata assolta, invece, per altri sette capi di imputazione. Sette anni di detenzione ad un altro professionista, C. S., assolto per gli ulteriori sette capi di accusa. Quattro anni e otto mesi di detenzione è l’entità della pena imposta a G. C.  E’ stato invece assolto per quattro contestazioni. Quattro anni e sette mesi sono stati decisi nei confronti di S. D. S.  Per un altro capo di imputazione è stato invece assolto. Quattro anni e sei mesi per G. I., che è stato assolto per due capi d’accusa. Quattro anni sono stati decisi per la posizione di G. A., assolto invece per altri sei capi di imputazione. Due anni di reclusione, ciascuno, per E. Z. e A. S., assolto per un altro capo che gli veniva attribuito. Infine, un anno e otto mesi di detenzione è la pena imposta a C. G. e assolto per ulteriori due capi di accusa.
          &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I giudici bresciani hanno completamente assolto, con tutte le accuse cadute
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
          , S. A. e G. C.., D. C.,
          &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           M. C., rappresentato dall’avvocato Angelo Cafà
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
          ,  e R. G. P. . Anche nei loro confronti il pm aveva chiesto la condanna, così come per gli altri imputati. Il collegio bresciano, sulla base dell’esito della decisione, ha disposto la revoca delle misure restrittive, ancora in corso, per S. A., A. S. e G. A.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          fonte: quotidianodigela.it
          &#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Sun, 08 May 2022 10:21:22 GMT</pubDate>
      <author>183:698908763 (Angelo Cafà)</author>
      <guid>https://www.avvocatocafa.com/leonessa-non-c’era-la-stidda:-dieci-condanne-e-cinque-assolti</guid>
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    </item>
    <item>
      <title>Furto in un’abitazione del centro, rubati oro e soldi: in appello assolti i due accusati</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/furto-in-unabitazione-del-centro-rubati-oro-e-soldi-in-appello-assolti-i-due-accusati</link>
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      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
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&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Gela. Non ci sono elementi per ritenerli responsabili di un furto, di preziosi, oro e denaro, che ormai otto anni fa venne messo a segno in un’abitazione, in centro storico. I giudici della Corte d’appello di Caltanissetta hanno assolto due cittadini romeni, che per diversi anni hanno vissuto in città. Si tratta di A. P. e M. M.. Ai due imputati si arrivò attraverso le dichiarazioni rese da un’altra cittadina romena, che in quel periodo viveva nell’abitazione della famiglia derubata. In primo grado, il giudice del tribunale di Gela emise una condanna ad un anno di reclusione ciascuno. In appello, però, è stato accolto il ricorso dei difensori, gli avvocati Angelo Cafà e Annamaria Granvillano. Nei ricorsi, sono tornati a ribadire che non emersero mai collegamenti diretti tra il furto e i due imputati. Anche la famiglia presa di mira era composta da cittadini romeni. Le dichiarazioni rese da chi li accusava, per i legali non sono mai state fondate. Già in primo grado, le difese parlarono di un processo indiziario, privo di indicazioni precise che potessero portare a P. e M., che hanno sempre negato un coinvolgimento.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La linea difensiva è passata, determinando l’assoluzione, con la formula “per non aver commesso il fatto”.  La donna derubata e la famiglia si sono costituiti parti civili nel giudizio, e hanno ribadito la piena colpevolezza degli imputati.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 22 Feb 2022 15:44:31 GMT</pubDate>
      <author>183:698908763 (Angelo Cafà)</author>
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    </item>
    <item>
      <title>Dopo il blitz "Agorà" di 6 anni fa è stato assolto perché «il fatto non sussiste»</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/dopo-il-blitz-agora-di-6-anni-fa-e-stato-assolto-perche-il-fatto-non-sussiste</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  &lt;br/&gt;&#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/s/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/4115.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gela. Diversi anni fa, venne coinvolto nell’inchiesta “Agorà”, perché accusato di aver fatto parte di un gruppo, attivo nella compravendita di reperti archeologici, trafugati da siti del territorio. Per il sessantaquattrenne R. M., che ormai da tempo vive in Germania, è arrivata una decisione di assoluzione. L’ha pronunciata il giudice del Tribunale di Gela, a conclusione dell’istruttoria dibattimentale. La posizione di M. era stata stralciata rispetto a quelle degli altri presunti complici, in totale venti imputati. Questioni legate a rogatorie tra Stati, indussero a procedere separatamente. Al termine della requisitoria, il pm ha chiesto la condanna ad un anno e nove mesi di reclusione, con l’accusa di ricettazione. Ha ritenuto provate le responsabilità dell’imputato. La difesa, sostenuta dall’avvocato Angelo Cafà, valutando gli elementi investigativi e gli atti, ha invece spiegato che non è mia emersa la certezza di contatti tra M., che vive appunto in Germania, e gli altri coinvolti nell’inchiesta “Agorà”. Anche sui reperti sequestrati dagli investigatori, non furono effettuati gli accertamenti tecnici necessari. Ha ripercorso i fatti, soffermandosi sull’imputato.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Lo stesso M. ha sempre parlato di una conoscenza con alcuni degli altri coinvolti, ma solo per ragioni lavorative. Il giudice ha disposto l’assoluzione, con la formula “perché il fatto non sussiste”. M., successivamente, insieme ad altri coinvolti nell’indagine “Agorà”, è stato interessato dall’inchiesta “Demetra”, sempre riferita ad un presunto traffico di reperti archeologici.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          fonte; quotidianodigela.it
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 22 Feb 2022 14:47:55 GMT</pubDate>
      <author>183:698908763 (Angelo Cafà)</author>
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    </item>
    <item>
      <title>Appena dodicenne ma accusato di minacce ad una donna, è stato assolto</title>
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      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  &lt;br/&gt;&#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
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&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Gela. A soli dodici anni, accusato di aver pesantemente minacciato una donna, sua vicina di casa. Il giudice del tribunale minorile di Caltanissetta, però, l’ha assolto, con formula piena. Il “fatto non sussiste”, così si è espresso il magistrato, nel caso di un minore gelese. I fatti risalgono a due anni fa, quando appunto aveva dodici anni. Avrebbe minacciato di morte, la sua vicina di casa. L’età lo rendeva non imputabile, ma il giudice ha comunque dato seguito al procedimento, per valutarne appieno la posizione. Il difensore, l’avvocato Angelo Cafà, facendo leva su quanto dichiarato da due testimoni diretti, ha spiegato che in realtà non è emersa alcuna prova della minaccia. Anche il marito della vicina di casa ha escluso che ci siano state parole pesanti, confermando comunque i dissidi.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La denuncia fu sporta non solo contro il dodicenne, ma anche nei confronti del fratello e dei genitori. Per il giudice minorile, che ha accolto la linea di difesa, mancano i presupposti per contestare il reato. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Una decisione che ha messo fine al procedimento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          fonte: quotidianodigela.it
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 22 Feb 2022 14:31:08 GMT</pubDate>
      <author>183:698908763 (Angelo Cafà)</author>
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    <item>
      <title>Estorsione ad un imprenditore, cadono accuse per un operaio</title>
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&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gela. Non ebbe alcun ruolo nell’estorsione ad un imprenditore locale e ad un professionista. Il collegio penale del tribunale, presieduto dal giudice Miriam D’Amore (a latere Eva Nicastro e Martina Scuderoni), ha assolto il bracciante romeno Marius Harmati. Diversi anni fa, venne arrestato dagli agenti di polizia del commissariato, insieme ad un connazionale, che invece è già stato condannato in via definitiva. All’imprenditore, titolare di un’azienda di autotrasporto, furono chiesti soldi. In questo modo, secondo quanto emerso, sarebbe stato possibile sventare un presunto piano per ucciderlo. I contatti con l’imprenditore e con il professionista, però, furono tenuti esclusivamente dall’altro cittadino romeno coinvolto, Marian Iacob. La difesa di Harmati, sostenuta dall’avvocato Angelo Cafà, ha esposto una serie di elementi investigativi, per ribadire l’estraneità ai fatti dell’imputato. Quando scattò l’operazione della polizia, nei pressi della villa comunale, Harmati si trovava nell’auto. Non prese i soldi né ebbe mai contatti con le vittime delle richieste estorsive. Per la difesa, gli unici rapporti che c’erano con l’altro coinvolto furono esclusivamente di tipo lavorativo. Entrambi erano stati assunti in un’azienda agricola locale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il pm Antonio Scuderi, a conclusione della requisitoria, ha ritenuto pienamente provata la responsabilità di Harmati, chiedendone la condanna a sei anni di reclusione. Il collegio penale, invece, ha accolto la linea difensiva, disponendo l’assoluzione, con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           fonte: quotidianodigela.it
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 15 Oct 2021 17:01:23 GMT</pubDate>
      <author>183:698908763 (Angelo Cafà)</author>
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    </item>
    <item>
      <title>Unione nazionale Camere penali a congresso, delegazione locale ha partecipato ai lavori</title>
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      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  &lt;br/&gt;&#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
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&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Roma. Gian Domenico Caizza è stato rieletto, per acclamazione, alla guida dell’Unione delle Camere penali italiane. L’esito è stato decretato dal congresso, riunitosi a Roma. Ha partecipato una delegazione della Camera penale “Eschilo”. Tra i delegati con diritto di voto, il presidente Maurizio Scicolone e l’avvocato Angelo Gaccione. Ai lavori del congresso nazionale hanno partecipato il vicepresidente della Camera penale locale, Angelo Cafà, e diversi componenti del direttivo e dello staff, i legali Valentina Lo Porto, Rosario Prudenti, Dalila Di Dio e Marco Granvillano. Il ministro della giustizia Marta Cartabia, che ha preso parte al dibattito con gli avvocati, ha illustrato le principali linee della nuova riforma del processo penale e civile, indicate come fondamentali, perché previste anche negli accordi sui fondi del Pnrr.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
            
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          C’è consenso su una maggiore tutela dei diritti dei detenuti e su un garantismo, che per i legali deve essere il punto di partenza del dialogo istituzionale. La Camera penale “Eschilo” approfondirà questi temi, anche con incontri pubblici, a livello locale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          fonte: quotidianodigela.it
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Tue, 28 Sep 2021 09:14:50 GMT</pubDate>
      <author>183:698908763 (Angelo Cafà)</author>
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    </item>
    <item>
      <title>Avvocati visitano detenuti, sopralluogo a Balate.</title>
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      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  &lt;br/&gt;&#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
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&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gela. Una delegazione della Camera penale “Eschilo” è entrata questa mattina nell’istituto penitenziario di contrada Balate. L’associazione di avvocati penalisti ha infatti aderito all’iniziativa nazionale “Ferragosto in carcere” promossa dall’Osservatorio carceri dell’Unione Camere Penali Italiane, per manifestare solidarietà nei confronti dei detenuti e del personale carcerario. L’obiettivo è quello di verificare le condizioni di vita dei detenuti, mantenere un occhio vigile sulle strutture penitenziarie e sulle proposte normative. Alla visita, erano presenti il presidente della Camera Penale, l’avvocato Maurizio Scicolone e il vicepresidente, l’avvocato Angelo Cafà, che hanno eseguito un sopralluogo, unitamente alla direttrice del carcere, Cesira Rinaldi, e al commissario di polizia penitenziaria Luigi Carfì. La visita ha toccato la cucina, le celle, i corridoi, aree svago, infermeria e servizi. Non sono mancati i momenti di confronto con i detenuti, che hanno interagito con i legali e con l’amministrazione penitenziaria, sottoponendo osservazioni e suggerimenti finalizzati al miglioramento delle loro condizioni di vita carceraria.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
             
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “L’istituto di contrada Balate ospita circa 70 detenuti, provenienti da diverse parti di Italia. Durante il sopralluogo – spiegano Scicolone e Cafà – abbiamo riscontrato delle buone condizioni igienico-sanitarie, dalla cucina alle celle, munite di frigoriferi e ventilatori, doccia interna con acqua calda e fredda, utili a fronteggiare il caldo estivo. Abbiamo raccolto le osservazioni dei detenuti, che hanno trovato anche la disponibilità e l’ascolto della direttrice Rinaldi e del vicecomandante Carfì, nonché di tutto il personale, a cui rivolgiamo il nostro ringraziamento per l’attenzione rivolta alle esigenze dei carcerati. Si è parlato anche di progetti, già in essere, di miglioramento delle condizioni di vita intramurarie e dell’introduzione di strumenti che possono gradualmente avvicinare il detenuto verso il mondo esterno. Nonostante le già ottimali condizioni, la Camera penale manterrà una costante attenzione sulle esigenze di vita dei carcerati, istituendo un osservatorio. Sarà cura della Camera Penale replicare in futuro il proficuo incontro odierno”.
          &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          fonte: quotidianodigela.it
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Tue, 28 Sep 2021 09:12:30 GMT</pubDate>
      <author>183:698908763 (Angelo Cafà)</author>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Astensione penalisti, stop udienze per due giorni : “Valori Costituzione a rischio”</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/astensione-penalisti-stop-udienze-per-due-giorni-valori-costituzione-a-rischio</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/camera+penale+gela.jpeg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Gela
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           . Domani e venerdì, gli avvocati penalisti del foro locale aderiscono alla proclamata astensione dalla trattazione delle udienze. “L’iniziativa è volta a lanciare un forte segnale in risposta ai fatti gravissimi verificatisi al tribunale di Verbania all’indomani della tragedia della funivia del Mottarone. Il caso, di enorme impatto mediatico, è sfociato nella riapertura di una ferita, avvertita forse oggi più che mai. Ebbene, il presidente del tribunale di Verbania ha stabilito di revocare il fascicolo assegnato al giudice Buonamici che aveva scarcerato i tre indagati in sede di convalida del fermo, operato dal pubblico ministero per la stessa vicenda giudiziaria. Fatti, questi, che ledono i principi costituzionali del giusto processo e della terzietà del giudice, difficilmente garantiti in assenza di una separazione delle carriere dei magistrati, del pubblico ministero e del giudice”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Lo spiega il presidente della Camera penale, l’avvocato Maurizio Scicolone, che in proposito ha dichiarato che, “l’avvocatura ha il dovere di intervenire dinanzi simili episodi emblematici che mettono in forte dubbio i principi costituzionali del giusto processo e dell’imparzialità dell’organo giudicante, e di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi inerenti la tutela delle parti processuali”. Una decisione assunta dall’intera Camera penale, supportata dai legali del foro, come ribadito questa mattina da Scicolone e dagli avvocati Angelo Cafa’, Rosario Prudenti, Valentina Lo Porto, Marco Granvillano e Marina Di Dio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Thu, 24 Jun 2021 05:06:59 GMT</pubDate>
      <author>183:698908763 (Angelo Cafà)</author>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>La Camera Penale 'Eschilo' di Gela rinnova le cariche</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/la-camera-penale-eschilo-di-gela-rinnova-le-cariche</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Scicolone guiderà la Camera Penale - CAFA' Vice
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/camera+penale+gela.jpeg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Gela
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
      
           . L’esperienza dell’avvocato
           &#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Maurizio Scicolone
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
      
           , da anni impegnato nelle aule penali, e tanti giovani legali. Un mix che reggerà le prossime sorti della Camera penale “Eschilo”, che ha rinnovato la composizione. Scicolone subentra all’avvocato Giacomo Ventura, che per lungo tempo ha guidato la Camera penale, con il pieno appoggio di tanti legali del foro, che hanno sostenuto la sua presidenza. Il cambio di guardia, con un’elezione all’unanimità, è stato sancito questa mattina. “Dove vi è un interesse di tutela contro i soprusi e le ingiustizie, noi penalisti saremo sempre pronti a batterci, nel circondario del tribunale di Gela e fuori, anche in difesa  dalle violenze contro i difensori in ogni parte del mondo, dalla Turchia all’Iran”, ha spiegato il nuovo presidente, confermando un programma di collaborazione con organizzazioni come “Nessuno tocchi Caino” e “Amnesty International”. Consiglieri della Camera “Eschilo” sono gli avvocati
           &#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Angelo Cafà (vicepresidente),  Angelo Gaccione (segretario), Tommaso Vespo e Valentina Lo Porto (tesorieri)
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
      
           . “Nello staff del presidente sono presenti gli avvocati Rosario Prudenti, Dalila Di Dio, Marina Di Dio e  Marco Granvillano. Collaboreranno  con il presidente alla preparazione di convegni e nell’informare i cittadini che la Camera penale di Gela  vigila per una giustizia garantista nello spirito dell’Unione delle Camere Penali Italiane, per il prestigio ed il rispetto della funzione del difensore – si legge in una nota -affinché i diritti e le prerogative dell’avvocatura e il diritto di difesa siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           L'avvocato Francesco Minardi entra a far parte del collegio dei probiviri. La nomina di Scicolone e degli altri legali della Camera Penale ha subito ottenuto il sostengo del Consiglio dell’ordine.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Thu, 24 Jun 2021 05:03:50 GMT</pubDate>
      <author>183:698908763 (Angelo Cafà)</author>
      <guid>https://www.avvocatocafa.com/la-camera-penale-eschilo-di-gela-rinnova-le-cariche</guid>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Buoni spesa per l'acquisto di generi di prima necessità</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/buoni-spesa-per-l-acquisto-di-generi-di-prima-necessita</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         Scarica la domanda
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/carrello.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          È disponibile sul sito del Comune di Gela il modello di domanda di ammissione per l'assegnazione dei Buoni spesa per l'acquisto di generi di prima necessità.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          É sufficiente collegarsi sul sito del Comune, alle sezione Emergenza Coronavirus, per il download della domanda e per prendere visione dell'avviso contenente i requisiti di accesso. 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Potete scaricare la domanda e gli avvisi anche cliccando sotto.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/carrello.jpg" length="127743" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 02 Apr 2020 12:45:54 GMT</pubDate>
      <author>183:698908763 (Angelo Cafà)</author>
      <guid>https://www.avvocatocafa.com/buoni-spesa-per-l-acquisto-di-generi-di-prima-necessita</guid>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Sospensione rate di mutui e finanziamenti</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/sospensione-rate-di-mutui-e-finanziamenti</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         Scarica i moduli
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/sospensione+rate+mutuo.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;font&gt;&#xD;
        
                        
            L'art . 57 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, dispone: 
           
                      &#xD;
      &lt;/font&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
            
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           1.  Ai  fini  del  presente  articolo  l'epidemia  da  COVID-19  e' formalmente  riconosciuta  come  evento
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          eccezionale   e   di   grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          dell'Unione Europea.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
            2. Al fine di sostenere le  attivita'  imprenditoriali  danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le  Imprese, come
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          definite  al  comma 5, possono  avvalersi  dietro  comunicazione   -   in   relazione   alle esposizioni  debitorie
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          nei  confronti  di  banche,  di  intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1°  settembre
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          1993 (Testo unico bancario) e degli  altri  soggetti  abilitati  alla concessione di credito in Italia - delle seguenti
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           misure di  sostegno
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          finanziario:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
              a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          del  29  febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto  o  in  parte
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          fino al 30 settembre 2020;
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
              b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30  settembre  2020  i  contratti  sono 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           prorogati,   unitamente   ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalita', fino  al  30 settembre 2020 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          alle medesime condizioni;
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
              c) per i mutui e gli  altri  finanziamenti  a  rimborso  rateale, anche perfezionati  tramite  il  rilascio  di 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          cambiali  agrarie,  il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 e'
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          sospeso sino al 30 settembre 2020  e  il  piano  di rimborso  delle  rate  o  dei  canoni  oggetto  di   sospensione
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          e' dilazionato,  unitamente  agli  elementi  accessori  e  senza  alcuna formalita', secondo modalita' che
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          assicurino  l'assenza  di  nuovi  o maggiori oneri per entrambe  le  parti;  e'  facolta'  delle  imprese richiedere
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
            3.  La  comunicazione  prevista  al  comma  2  e'  corredata  della dichiarazione con la quale l'Impresa
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          autocertifica ai sensi dell'art. 47  DPR  445/2000  di  aver  subito  in  via  temporanea  carenze  di liquidita' 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          quale conseguenza diretta della  diffusione  dell'epidemia da COVID-19.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
            4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          data di  pubblicazione  del presente   decreto,   classificate   come   esposizioni    creditizie deteriorate ai sensi 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          della disciplina applicabile  agli  intermediari creditizi.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
            5. Ai fini del presente  articolo,  si  intendono  per  Imprese  le microimprese e  le  piccole  e  medie  imprese 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          come  definite  dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          sede in Italia.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
            6.  Su  richiesta  telematica   del   soggetto   finanziatore   con indicazione dell'importo massimo  garantito,
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          le  operazioni  oggetto delle misure di sostegno di  cui  al  comma  2  sono  ammesse,  senza valutazione, alla
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          garanzia di un'apposita sezione speciale del  Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          dicembre 1996, n. 662. La sezione speciale, con una dotazione  di  1730  milioni  di euro, garantisce:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
            a) per un importo pari al 33 per cento i  maggiori  utilizzi,  alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera a);
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
            b) per un importo pari al 33 per  cento  i  prestiti  e  gli  altri finanziamenti la cui scadenza e' prorogata  ai  
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          sensi  del  comma  2, lettera b);
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
            c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui  e degli altri finanziamenti a rimborso rateale
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          o dei canoni di  leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e  che  siano  state sospese ai sensi
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          del comma 2, lettera c).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in  tutto  o  in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          comma  2,  lettera a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da  parte dei suddetti soggetti e
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          con automatico allungamento del contratto  di provvista  in   relazione   al   prolungamento   dell'operazione 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          di finanziamento,  alle  stesse  condizioni  del  contratto   originario nonche' con   riferimento   a   finanziamenti
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          agevolati    previa comunicazione  all'ente  incentivante  che  entro  15   giorni puo' provvedere  a  fornire  le 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          eventuali  integrazioni  alle   modalita' operative.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
            7. La garanzia della sezione speciale Fondo di cui al  comma  6  ha natura sussidiaria ed e' concessa  a  titolo 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          gratuito.  La  garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e  capitale dei maggiori utilizzi
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          delle linee di credito e  dei  prestiti,  delle rate o dei canoni di leasing  sospesi  e  degli  altri  finanziamenti
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          prorogati di cui al comma 6. Per  ciascuna  operazione  ammessa  alla garanzia viene accantonato, a copertura
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          del rischio, un  importo  non inferiore al 6 % dell'importo  garantito  a  valere  sulla  dotazione della sezione 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          speciale.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
            8.  L'escussione  della  garanzia  puo'  essere   richiesta dagli intermediari a se siano state avviate, nei diciotto
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          mesi  successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2,  le  procedure esecutive in relazione a: 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          (i) l'inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a); 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          (ii) il mancato pagamento,
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati  ai  sensi  del  comma 2,
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          lettera  b);  
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          (iii) l'inadempimento di una o piu' rate di prestiti o  canoni  di  leasing sospesi  ai  sensi del comma 2, lettera  c).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          in  tal  caso,  gli intermediari possono inviare al Fondo  di  garanzia  per  le  PMI  la richiesta di escussione della
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          garanzia riferita ai  prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) corredata da una stima 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          della  perdita  finale  a  carico  del  Fondo.  Per  la fattispecie di cui al comma 2, lettera c), la garanzia e'
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          attivabile, con i medesimi presupposti di  cui  sopra,  nei  limiti  dell'importo delle rate o dei canoni di  leasing
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          sospesi  sino  al  30  settembre 2020.  Il  Fondo  di  garanzia,  verificata  la  legittimita' della richiesta, provvede
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          ad aggiornare i relativi accantonamenti.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
            9.  Il  Fondo  di  garanzia,  verificata  la legittimita' della richiesta, provvede a liquidare in favore  della  banca,
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          entro  90 giorni, un anticipo pari al  50%  del  minor  importo  tra  la  quota massima garantita dalla Sezione
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          speciale prevista dal comma 6 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al comma 8.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
            10.  Il  soggetto  creditore  beneficiario  della   garanzia   puo' richiedere,  entro  180  giorni  dall'esaurimento
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          delle   procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo  dovuto  a  titolo  di escussione della garanzia
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          del Fondo. Entro trenta giorni  dalla  data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo  di
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          garanzia  provvede  alla  corresponsione  dell'importo  spettante  ai soggetti beneficiari della garanzia.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
            11. La garanzia prevista del presente articolo opera in conformita' all'autorizzazione  della  Commissione
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          europea  prevista  ai   sensi all'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione  Europea.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto  -  legge possono essere integrate le disposizioni
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          operative del Fondo  di  cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge  23  dicembre  1996,  n. 662.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
            12. Alla copertura degli oneri previsti dal  presente  articolo  si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           **** 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           Sacrica i moduli per richiedere la sospensione delle rate. 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/sospensione+rate+mutuo.jpg" length="64869" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Sat, 28 Mar 2020 11:58:43 GMT</pubDate>
      <author>183:698908763 (Angelo Cafà)</author>
      <guid>https://www.avvocatocafa.com/sospensione-rate-di-mutui-e-finanziamenti</guid>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Un guasto elettrico e l’incendio, danni a residenti di tre condomini: risarciti</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/un-guasto-elettrico-e-lincendio-danni-a-residenti-di-tre-condomini-risarciti</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         Sei famiglie hanno ottenuto il risarcimento dei danni derivanti da blackout.
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/incendio-contatore-696x371.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Gela
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
          . Un anno fa, furono costretti ad una lunga conta dei danni, causati da un blackout che fece saltare i contatori elettrici delle loro abitazioni. 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Sei residenti di via Formia, a Caposoprano, saranno risarciti da Enel distribuzione. L’azienda ha deciso di dar seguito alle richieste avanzate dai legali degli utenti, Angelo Cafà ed Eleonora Melilli. Il guasto fece da scintilla, causando un incendio, con le fiamme che distrussero i contatori, causando disagi enormi anche ad anziani in condizioni di salute molto precarie. I legali hanno avanzato le loro richieste, prima di adire il giudice civile del tribunale. I responsabili di Enel, valutando la vasta documentazione prodotta nell’interesse degli utenti, hanno accettato di risarcire, senza dar vita ad un giudizio in tribunale. L’azienda verserà quanto dovuto ai danneggiati, anche se la fornitura non era diretta.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          “Questo è un principio molto importante per ogni consumatore che si ritenga danneggiato da forniture di servizi essenziali – spiegano i legali – indipendentemente dall’azienda del settore con la quale si conclude il contratto di fornitura, nel caso di guasti e danni ne risponde sempre il distributore, ovvero Enel distribuzione spa. E’ un principio ormai riconosciuto dalla stessa azienda, che nel caso dei residenti di via Formia ha accettato di risarcirli per gli enormi disagi arrecati dal guasto e dal successivo incendio”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          fonte: quotidianodigela.it
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/incendio-contatore-696x371.jpg" length="29116" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 27 Mar 2020 10:41:07 GMT</pubDate>
      <author>183:698908763 (Angelo Cafà)</author>
      <guid>https://www.avvocatocafa.com/un-guasto-elettrico-e-lincendio-danni-a-residenti-di-tre-condomini-risarciti</guid>
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      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/incendio-contatore-696x371.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/incendio-contatore-696x371.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Codici, “imporre pagamento Tari al 31 marzo rischia di far fallire sforzi per evitare contagio in città”</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/codici-imporre-pagamento-tari-al-31-marzo-rischia-di-far-fallire-sforzi-per-evitare-contagio-in-citta</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         L'intervento di Codici 
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/cafa-camiolo.gif"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Apprendiamo dalla stampa che la Giunta comunale sosterrà la proposta del Sindaco di differire il termine per il pagamento della Tari al 31 marzo 2020. 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Quanto letto appare fortemente in contrasto rispetto ai moniti che provengono dallo stesso Ente; imporre un pagamento entro il suddetto termine, dopo i molteplici inviti a stare a casa per evitare il rischio di contagio, costituisce un controsenso.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          L’adempimento del pagamento del suddetto tributo, nel termine stabilito dall’amministrazione  neutralizzerebbe ogni sforzo fino ad oggi compiuto per evitare il temuto primo caso a Gela di covid -19, oltrechè a rappresentare una incompatibilità materiale con i provvedimenti emanati dai recenti DPCM, atteso che i cittadini si riverserebbero presso le Poste e nelle altre sedi ove è possibile effettuare il pagamento, creando inevitabili assembramenti vietati dalle vigenti normative.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Per i motivi sopra rappresentati, chiediamo al Sindaco di rivalutare il termine per il pagamento della TARI e degli altri tributi locali in scadenza, così come deciso in altri comuni, tra i tanti:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          • Trieste - proposto pagamento slittato ad ottobre 2020;
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          • Roma - disposto l’annullamento del versamento delle quote contributive per gli asili nido e per le mense scolastiche nelle scuole d’infanzia, per il periodo di chiusura dovuto all’emergenza Covid-19; disposto il differimento della scadenza della prima bolletta Tari al 30 settembre 2020 e il rinvio alla stessa data del pagamento della Cosap e dei canoni dei mercati in scadenza al 30 giugno;
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          • Manciano – disposto differimento della prima rata Tari al 30 giugno 2020;
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          • Civitavecchia - disposto differimento della prima rata Tari al 18 maggio 2020,
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          nonché degli atri tributi locali;
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          • Genova – sospeso pagamento fino al 30 settembre 2020;
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          ed altri enti locali, le cui attività di differimento sono facilmente consultabili sul web.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Confidando in un accoglimento, cogliamo l’occasione per chiedere ai cittadini di collaborare con l’amministrazione comunale al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Gela, 18.03.2020 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          La delegazione
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Avv. Angelo Cafà    Dott. Salvo Camiolo
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Wed, 18 Mar 2020 17:49:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatocafa.com/codici-imporre-pagamento-tari-al-31-marzo-rischia-di-far-fallire-sforzi-per-evitare-contagio-in-citta</guid>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/cafa-camiolo.gif">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE: STRETTA PER I SOGGETTI IN QUARANTENA</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/nuova-autocertificazione-stretta-per-i-soggetti-in-quarantena</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;font&gt;&#xD;
      
                      
           Divieto assoluto di spostamenti per chi è sottoposto «alla misura della quarantena» o è positivo al coronavirus. 
          
                    &#xD;
    &lt;/font&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/nuova-autocertificazione-coronavirus.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il nuovo modulo contiene una nuova voce con la quale si autodichiara che non ci si trova nelle condizioni previste dal decreto dell’8 marzo 2020, e in particolare all’articolo 1, che vieta in modo assoluto gli spostamenti per chi è sottoposto «alla misura della quarantena» o è positivo al coronavirus. 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Scarica il nuovo modulo cliccando sotto
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/nuova-autocertificazione-coronavirus.jpg" length="235449" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 17 Mar 2020 14:20:45 GMT</pubDate>
      <author>183:698908763 (Angelo Cafà)</author>
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      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/nuova-autocertificazione-coronavirus.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>AUTOCERTIFICAZIONE E SANZIONI: COME PROCEDERE</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/autocertificazione-e-sanzioni-come-procedere</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         Il denunciato potrà far valere le proprie ragioni durante il processo
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/untitled.png"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il Governo ha recentemente emanato diversi decreti che impongono una serie di limitazioni al fine di prevenire il contagio da Covid-19.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il decreto attuale, oggi in vigore, prevede, tra le altre prescrizioni, il divieto di uscire da casa se non per giustificati motivi:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          o comprovate esigenze lavorative;
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          o situazioni di necessità; 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          o motivi di salute; 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          o rientro presso il proprio domicilio. 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Ebbene, ci sentiamo di consigliare a tutti i lettori di rispettare le imposizioni contenute nei DPCM, a tutela della vostra salute, dei vostri cari e della nostra comunità.
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Tuttavia, se riceverete una denuncia per falsa attestazione o per violazione dell'art. 650 c.p., vi consigliamo di contattare  prontamente il vostro difensore di fiducia, al fine di predisporre un' adeguata difesa, considerato che appaiono discutibili le modalità con cui tali disposizioni imperative sono state adottate
          
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/untitled.png" length="16747" type="image/png" />
      <pubDate>Sat, 14 Mar 2020 15:01:06 GMT</pubDate>
      <author>183:698908763 (Angelo Cafà)</author>
      <guid>https://www.avvocatocafa.com/autocertificazione-e-sanzioni-come-procedere</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/untitled.png">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/untitled.png">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Coronavirus: si può uscire da casa solo per determinati motivi</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/coronavirus-come-uscire-dalle-zone</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         Scarica il modulo
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/277DRG2O.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Qualsiasi spostamento delle persone fisiche in ingresso, in uscita, nonché all’interno delle zone rosse è consentita solo in caso di: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute,rientro presso il proprio domicilio.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Pertanto gli organi competenti vigileranno affinché vengano rispettati questi requisiti di uscita/entrata/spostamenti.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Per agevolare il lavoro delle forze dell’ordine, abbiamo predisposto un modello di autodichiarazione da compilare prima di affrontare lo spostamento. Il modello potrà essere stampato, compilato e offerto alle autorità competenti in caso di richiesta.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Le disposizioni si applicano su tutto il territorio nazionale.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Scarica il modulo cliccando sotto
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/277DRG2O.jpg" length="52754" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 09 Mar 2020 18:32:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatocafa.com/coronavirus-come-uscire-dalle-zone</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/277DRG2O.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/277DRG2O.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>CORONAVIRUS E ART. 650 C.P.</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/coronavirus-e-art-650-c-p</link>
      <description>Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
                  
  Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità

                
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;a&gt;&#xD;
    &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/coronavirus-quarantena-regioni.jpg" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;/a&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    L’attuale emergenza epidemiologica legata al diffondersi del virus COVID – 19 (c.d. “Coronavirus”), ha riportato in auge l’art. 650 c.p., reato di natura contravvenzionale con cui si apre il Libro III del Codice Penale; il suddetto articolo è infatti richiamato dall’art. 3 comma 4 del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, concernente “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”.
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;p&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
                        
        L’art. 650 c.p., rubricato “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità
      
                      
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
      
                      
                      
      ”, 
      
                      
                      &#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
                        
        punisce chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o d’igiene, con la pena dell’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Il bene giuridico tutelato dalla disposizione è la “polizia di sicurezza”, rientrante in un’accezione lata di ordine pubblico, la cui lesione viene sanzionata a seguito dell’inosservanza di un provvedimento “legalmente dato” dalle autorità avente il potere di imporre o vietare una certa condotta, limitando pertanto la libertà di autodeterminazione dell’individuo.
      
                      
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/p&gt;&#xD;
    &lt;p&gt;&#xD;
      
                      
                      
      La previsione incriminatrice di cui a all’art. 650 c.p., stante la clausola di riserva presente nella disposizione, ”
      
                      
                      &#xD;
      &lt;em&gt;&#xD;
        
                        
                        
        è norma di natura sussidiaria che trova applicazione solo quando l’inosservanza del provvedimento dell’autorità non sia sanzionata da alcuna norma, penale o processuale o amministrativa” 
      
                      
                      &#xD;
      &lt;/em&gt;&#xD;
      
                      
                      
      (Cass. Pen., 25 ottobre 2005, n. 43398) e comunque nel caso in cui 
      
                      
                      &#xD;
      &lt;em&gt;&#xD;
        
                        
                        
        “la violazione del provvedimento non sia altrimenti sanzionata”
      
                      
                      &#xD;
      &lt;/em&gt;&#xD;
      
                      
                      
       (Cass. Sez. III, 7 giugno 2019, n. 25322). Parte della giurisprudenza di legittimità ritiene peraltro che la  clausola di sussidiarietà contenuta nella contravvenzione prevista dall’art. 650 c.p. operi esclusivamente nel rapporto tra fattispecie aventi entrambe natura penale (Cass. Pen., 25 novembre 2014, n. 51186). La disposizione in parola, inoltre, è considerata un esempio di norma penale “in bianco”, in considerazione del fatto che il precetto della norma viene individuato da una fonte di rango inferiore alla legge, in questo caso da un decreto legge, con buona pace di chi ha sostenuto che il decreto legge non possa essere fonte di norme penali (
      
                      
                      &#xD;
      &lt;em&gt;&#xD;
        
                        
                        
        ex multis, 
      
                      
                      &#xD;
      &lt;/em&gt;&#xD;
      
                      
                      
      Marinucci – Dolcini, 
      
                      
                      &#xD;
      &lt;em&gt;&#xD;
        
                        
                        
        Manuale di Diritto Penale – Parte Generale, 
      
                      
                      &#xD;
      &lt;/em&gt;&#xD;
      
                      
                      
      Milano, 2018, pp. 45 e ss.). Secondo tale autorevole dottrina, infatti, la caducità intrinseca del decreto legge in caso di mancata conversione produce effetti sulla libertà personale non più reversibili, tanto nel caso di nuove incriminazioni quanto nel caso di inasprimento di un preesistente trattamento sanzionatorio. Tale soluzione interpretativa è stata propugnata anche dalla Corte Costituzionale in diverse pronunce (sul punto, tra le tante, cfr. Corte Cost. 12 ottobre 2012, n. 230).
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/p&gt;&#xD;
    &lt;p&gt;&#xD;
      
                      
                      
      Il soggetto attivo del reato è il destinatario del provvedimento legalmente dato dall’autorità che potendo ottemperarvi non vi abbia adempiuto. Giova ricordare peraltro che il soggetto attivo del reato 
      
                      
                      &#xD;
      &lt;em&gt;&#xD;
        
                        
                        
        ex 
      
                      
                      &#xD;
      &lt;/em&gt;&#xD;
      
                      
                      
      art. 650 c.p. è non solo la persona fisica nei confronti della quale l’ordine è stato emesso, ma anche il legale rappresentante di persona giuridica, dal momento che tanto la lettera della legge quanto la sua 
      
                      
                      &#xD;
      &lt;em&gt;&#xD;
        
                        
                        
        ratio, 
      
                      
                      &#xD;
      &lt;/em&gt;&#xD;
      
                      
                      
      anche alla luce del principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione, non consentono un’interpretazione dell’art. 650 c.p. dalla quale esulino le persone giuridiche. Persona offesa del reato in parola è “
      
                      
                      &#xD;
      &lt;i&gt;&#xD;
        
                        
                        
        la collettività nel cui interesse l’ordine deve essere adempiuto
      
                      
                      &#xD;
      &lt;/i&gt;&#xD;
      
                      
                      
      ”, mentre il privato che lamenta un pregiudizio dall’inosservanza del provvedimento può assumere solamente la qualifica di danneggiato dal reato (Cass., Sez. III, 23 agosto 2016, n. 3528).
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/p&gt;&#xD;
    &lt;p&gt;&#xD;
      
                      
                      
      Ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all’art. 650 c.p., per quanto concerne l’elemento psicologico del reato, è sufficiente la mera colpa, come per tutte le contravvenzioni; tuttavia sia la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. I, 11 marzo 1995, n. 2398) che quella di merito (Trib. Palermo, 25 novembre 2006, n. 2994) paiono orientate nel senso di richiedere una forma di intenzionalità alla base dell’omissione, che renda evidente l’intenzione dell’agente di inosservare senza giustificazione l’ordine datogli.
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/p&gt;&#xD;
    &lt;p&gt;&#xD;
      
                      
                      
      In punto di consumazione del reato, sia che l’ordine dell’Autorità imponga un obbligo di fare, sia che imponga un obbligo di astenersi dal fare, indipendentemente dall’indicazione di un termine, il soggetto dovrà conformare la sua condotta al comando, e, in caso di inottemperanza, la consumazione del reato di natura omissiva permanente inizierà a decorrere  dall’inutile scadenza del termine prefissato dall’autorità e, in difetto, dalla scadenza di quel termine entro il quale ragionevolmente il soggetto sarebbe stato in grado di obbedire, secondo una valutazione discrezionale del giudice che terrà conto del caso concreto e del tipo di adempimento richiesto. In proposito, occorre sottolineare che ai fini del giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 650 c.p., il giudice è tenuto a verificare preventivamente la legalità formale e sostanziale del provvedimento che si assume violato, sotto i tre profili della violazione di legge, dell’eccesso di potere e della incompetenza. Nel caso in cui  uno di tali profili dovesse ritenersi mancante, l’inosservanza del provvedimento non integrerebbe il reato in parola in quanto il provvedimento stesso non sarebbe stato emanato legittimamente (Cass. Sez. I, 7 dicembre 2018, n. 54841).
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/p&gt;&#xD;
    &lt;p&gt;&#xD;
      
                      
                      
      Come precedentemente riportato, l’art. 3 comma 4 del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 richiama espressamente la fattispecie di cui all’art. 650 c.p.: “
      
                      
                      &#xD;
      &lt;em&gt;&#xD;
        
                        
                        
        Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale”. 
      
                      
                      &#xD;
      &lt;/em&gt;&#xD;
      
                      
                      
      Appare evidente che il riferimento all’art. 650 c.p. riguarda i provvedimenti legalmente dati per ragioni igieniche e sanitarie, tra i quali deve senz’altro annoverarsi anche l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, nonostante il testo non presenti alcun richiamo all’art. 650 c.p. La medesima considerazione deve farsi peraltro anche per il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6.
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/p&gt;&#xD;
    &lt;p&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/p&gt;&#xD;
    &lt;p&gt;&#xD;
      
                      
                      
      fonte: salvisjuribus.it
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;!--EndFragment--&gt;  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/coronavirus-quarantena-regioni.jpg" length="50588" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Sun, 08 Mar 2020 21:23:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatocafa.com/coronavirus-e-art-650-c-p</guid>
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      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/coronavirus-quarantena-regioni.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - 2019</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/esame-di-abilitazione-all-esercizio-della-professione-forense-2019</link>
      <description>L'istanza di accesso agli atti</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
                  
  L'istanza di accesso agli atti

                
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;a&gt;&#xD;
    &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/tar-bo.jpg" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;/a&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    Ci siamo, da qualche giorno sono stati pubblicati  i tanto attesi risultati definitivi
    
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
       dell’esame di a
      
                      
                      &#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
                        
        bilitazione
      
                      
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
      
                      
                      
       all'esercizio della professione forense.
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    Solo chi ha ottenuto un 
    
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
      punteggio complessivo pari o superiore ad un totale di 90
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
     avrà la possibilità di sostenere la prova orale.
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    Ancora qualche settimana di attesa, dunque, per gli aspiranti avvocati di tutta Italia.
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    Chi non ha raggiunto la soglia prevista potrà, invece, chiedere di accedere agli atti e valutare l'opportunità di proporre ricorso dinanzi al Tar di competenza.
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.avvocatocafa.com/contattaci" target="_blank"&gt;&#xD;
      
                      
                      
      Clicca qui 
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    
                    
                    
     per ottenere 
    
                    
                    &#xD;
    &lt;a href="https://www.avvocatocafa.com/contattaci" target="_blank"&gt;&#xD;
      
                      
                      
      i 
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    
                    
                    
    modelli di istanza per l' accesso agli atti.
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    Buona fortuna!
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    Avv. Angelo Cafà
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;!--EndFragment--&gt;  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/tar-bo.jpg" length="27345" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Sat, 13 Jul 2019 10:22:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatocafa.com/esame-di-abilitazione-all-esercizio-della-professione-forense-2019</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/tar-bo.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Codici va in giudizio: “Pratiche irregolari da parte di Ryanair e Wizzair”</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/codici-va-in-giudizio-pratiche-irregolari-da-parte-di-ryanair-e-wizzair</link>
      <description>I referenti locali hanno attivato uno sportello</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
                  
  I referenti locali hanno attivato uno sportello

                
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;a&gt;&#xD;
    &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/Caf%C3%A0+-+Camiolo.jpg" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;/a&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
    Gela. 
  
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
  Condotte aziendali che violerebbero i diritti dei consumatori, a cominciare dal sovraprezzo per il bagaglio a mano. Per queste ragioni, gli esponenti dell’associazione Codici, che in città fa riferimento a Salvo Camiolo e all’avvocato Angelo Cafà, hanno deciso di agire contro due compagnie aree, l’irlandese Ryanair e l’ungherese Wizzair. Proprio i due gruppi sono già finiti nel mirino dell’Antitrust rispetto al supplemento richiesto ai passeggeri per il bagaglio a mano che indurrebbe in errore e andrebbe a danneggiare anche le altre compagnie del settore. Quello praticato da Ryanair e Wizzair sarebbe un prezzo ingannevole. “Diversi consumatori ci hanno già segnalato che Ryanair, nonostante la sanzione subita, sta perseverando nella sua condotta ingannevole che a nostro parere risulta illegittima e ingiustificata – spiega l’
  
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
    avvocato Cafà
  
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
   – Ryanair sta tentando di trasferire verso i tribunali irlandesi tutte le cause civili ad oggi pendenti dinanzi i giudici italiani. La compagnia eccepisce il difetto di giurisdizione italiana; eccezione alla quale ci stiamo opponendo in tutte le sedi giudiziarie del territorio nazionale per mantenere i processi nel nostro paese, nel rispetto del foro del consumatore, in linea con la normativa europea”.
  
                    
                    &#xD;
    &lt;!--EndFragment--&gt;    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;                                              Chi ritiene di essere incappato in vicende di questo tipo con le due compagnie potrà rivolgersi allo sportello locale di Codici, coordinato da Camiolo. “Forniremo tutte le informazioni necessarie tramite lo sportello locale – spiega – affinché il consumatore sia pienamente consapevole dei propri diritti, dettati dalle normative europee e dal codice del consumo”.
  
                    
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
                    
   Un’iniziativa decisa in stretta collaborazione con l’avvocato Manfredi Zammataro, che guida l’associazione sull’isola.
  
                    
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
                    
  fonte: quotidianodigela.it
  
                    
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
                    
  Per approfondimenti e informazioni clicca 
  
                    
                    &#xD;
    &lt;a href="https://www.avvocatocafa.com/contattaci" target="_top"&gt;&#xD;
      
                      
                      
    qui
  
                    
                    &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;!--EndFragment--&gt;    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/Caf%C3%A0+-+Camiolo.jpg" length="48273" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Sun, 04 Nov 2018 11:49:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatocafa.com/codici-va-in-giudizio-pratiche-irregolari-da-parte-di-ryanair-e-wizzair</guid>
      <g-custom:tags type="string">cafà,camiolo,ryanair</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/Caf%C3%A0+-+Camiolo.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Stipulata partnership con l'associazione CODICI</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/stipulata-partnership-con-l-associazione-codici</link>
      <description>L'Avv. Cafà si occuperà della tutela dei diritti del consumatore.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
                  
  L'Avv. Cafà si occuperà della tutela dei diritti del consumatore.

                
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;a&gt;&#xD;
    &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/CODICI.png" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;/a&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    Codici – centro per i diritti del cittadino - è un' associazione nazionale a tutela di tutti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori, degli utenti e dei contribuenti, guidata in Sicilia dall’avvocato Manfredi Zammataro.
  
                    
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
                    
  L'associazione si avvale dell’assistenza dei propri consulenti e legali specializzati, diffusi in tutto il territorio nazionale, tra i quali è stato inserito di recente l'Avv. Cafà.  
  
                    
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
                    
  A Gela, Codici è rappresentata  dal delegato Dott. Salvo Camiolo, con il quale neo associato collabora per la risoluzione delle controversie in materia tributaria, amministrativa e tutto ciò che riguarda la tutela del consumatore.
  
                    
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
                    
  Le sedi operative si trovano a Gela in via Empedocle n.85 e in via Pio X n.18.
  
                    
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/CODICI.png" length="11074" type="image/png" />
      <pubDate>Sat, 03 Nov 2018 20:47:36 GMT</pubDate>
      <author>183:698908763 (Angelo Cafà)</author>
      <guid>https://www.avvocatocafa.com/stipulata-partnership-con-l-associazione-codici</guid>
      <g-custom:tags type="string">Cafà,codici</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/CODICI.png">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Rigettata l'istanza cautelare dell'ex Sindaco Messinese</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/rigettata-l-istanza-cautelare-dell-ex-sindaco-messinese</link>
      <description>I consiglieri costituiti in giudizio esultano.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
                  
  I consiglieri costituiti in giudizio esultano.

                
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;a&gt;&#xD;
    &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/Caf%C3%A0-Matta.jpg" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;/a&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
  Respinta la richiesta di sospensiva presentata dai legali dell’ex sindaco Domenico Messinese. Il verdetto è stato appena emesso. Per i giudici del Tar di Palermo non ci sono gli estremi per bloccare gli effetti della mozione di sfiducia approvata lo scorso 7 settembre. “Una materia molto complessa – dice l’avvocato Antonietta Sartorio che ha seguito la vicenda per conto di Messinese – adesso, valuteremo se chiedere la trattazione nel merito. Ci consulteremo con il cliente”.  uindi, l’ex sindaco rimane fuori dal municipio e le sue richieste vengono respinte.
  
                      
                      &#xD;
      &lt;!--EndFragment--&gt;      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;!--StartFragment--&gt;                                                    In aula, è stato l’avvocato Stefano Polizzotto ad illustrare le ragioni del ricorso, contestando soprattutto l’impossibilità per l’ex sindaco di controbattere alle ragioni della mozione. I giudici hanno però detto no alla sospensiva. Ad opporsi alle richieste sono stati i legali dei consiglieri costituti e del Comune. Gli 
  
                      
                      &#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
                        
    avvocati Pierluigi Matta,
  
                      
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
                        
    Angelo Cafà
  
                      
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
      
                      
                      
  , Carlo Maria D’Amato, Giacomo Ventura, Fabio Fargetta, Nicola Nicoletti, Maria Elena Ventura, Cristiano Pagano, Vanessa Viola e Agata Burtone hanno ribadito la regolarità della seduta del 7 settembre e delle procedure che hanno condotto al voto.
  
                      
                      &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                      
                      
  fonte: quotidianodigela.it
  
                      
                      &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/Caf%C3%A0-Matta.jpg" length="51118" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Sat, 03 Nov 2018 17:01:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatocafa.com/rigettata-l-istanza-cautelare-dell-ex-sindaco-messinese</guid>
      <g-custom:tags type="string">cafà,avvocato,matta,angelo</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/Caf%C3%A0-Matta.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Cuprinsul cu bastoane și bețe: absolut.</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/cuprinsul-cu-bastoane-si-bete-absolut</link>
      <description>Judecătorul a decis să-l elibereze pe agresat</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
                  
  Judecătorul a decis să-l elibereze pe agresat

                
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;a&gt;&#xD;
    &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/rissa_2-680x365_c.jpg" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;/a&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    Gela. Doi vânzători de stradă marocani au fost condamnați la nouă luni de închisoare. Pe de altă parte, trei colegi au fost achitați, toți de la Gelene. Cu câțiva ani în urmă, se confruntă, de asemenea, cu bară de fier, printre tarabele de piață care au fost ținute în sens giratoriu la est de Macchitella. O dispută pentru scaunele desemnate și spațiile delimitate. Judecătorul Antonio Fiorenza a ordonat o condamnare pentru cei doi vânzători din strada Maghrebi, care au fost responsabili pentru luptă, excluzând un rol pentru cele trei Gelesi, toate apărate de 
  
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
    avocatul Angelo Cafà
  
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
  . Avocatul a susținut lipsa elementelor care ar putea dovedi posibila acțiune violentă pusă în practică de către cei trei vânzători de stradă locală.
  
                    
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
                    
  O reconstrucție a fost asigurată și de procurorul Pamela Cellura, care a cerut condamnarea numai pentru vânzătorii străzii din Africa de Nord și achitarea în schimb a celorlalți inculpați.
  
                    
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
                    
  Fonte: quotidianodigela.it
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/rissa_2-680x365_c.jpg" length="51935" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Sun, 22 Jul 2018 18:55:59 GMT</pubDate>
      <author>183:698908763 (Angelo Cafà)</author>
      <guid>https://www.avvocatocafa.com/cuprinsul-cu-bastoane-si-bete-absolut</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/rissa_2-680x365_c.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>"Te la faccio pagare": è reato solo se proferito con il dito puntato contro. </title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/te-la-faccio-pagare-e-reato-solo-se-pronunciato-con-il-dito-puntato-contro</link>
      <description>La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
                  
  La Corte di Cassazione si è pronunciata nel merito 

                
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;a&gt;&#xD;
    &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/obama.jpg" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;/a&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;                                              Il delitto di minaccia è classificato come reato di pericolo che, come tale, non presuppone la concreta intimidazione della persona offesa, ma solo la comprovata idoneità della condotta ad intimidirla (Cass. 47739/2008, 21601/2010, 644/2014), nella specie sussistente sia per il tenore della frase (‘tanto te la faccio pagare’ ), che per il gesto che l’aveva accompagnata (aveva puntato il dito contro). 
  
                    
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
                    
  In tal modo si esprimeva la Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 9 novembre 2015, n. 44893, pronunciandosi su un ricorso ritenuto inammissibile.
  
                    
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;                                              In particolare, gli Ermellini ritenevano colpevole l'imputato poichè "nel pronunciare quell’espressione, 
  
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
    aveva puntato il dito contro il R.
  
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
  , con conseguente potenziamento dell’effetto intimidatorio,nella specie sussistente sia per il tenore della frase, che, come osservato nella sentenza impugnata, aveva attitudine ad intimorire prospettando, sia pure in modo indeterminato, il verificarsi di eventi spiacevoli a carico del destinatario, sia per il gesto che l’aveva accompagnata".
  
                    
                    &#xD;
    &lt;!--EndFragment--&gt;    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;!--EndFragment--&gt;  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/obama.jpg" length="276027" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 02 May 2018 10:58:53 GMT</pubDate>
      <author>183:698908763 (Angelo Cafà)</author>
      <guid>https://www.avvocatocafa.com/te-la-faccio-pagare-e-reato-solo-se-pronunciato-con-il-dito-puntato-contro</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/obama.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Nuovi reati nel codice penale</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/nuovi-reati-nel-codice-penale</link>
      <description>In vigore, dal 6 aprile,  il D.lgs. 21/2018.</description>
      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;a&gt;&#xD;
    &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/reato-penale.jpg" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;/a&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    Il testo del decreto provvede ad inserire nel 
    
                    
                    &#xD;
    &lt;a href="https://www.studiocataldi.it/codicepenale"&gt;&#xD;
      
                      
                      
      codice penale
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    
                    
                    
     diverse nuove fattispecie di reato. 
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    Nel dettaglio, in materia di tutela della persona, spiccano, tra gli altri, i seguenti reati: 
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    - "
    
                    
                    &#xD;
    &lt;a href="https://www.studiocataldi.it/articoli/18831-il-reato-di-sequestro-di-persona-ex-art-605-del-codice-penale.asp"&gt;&#xD;
      
                      
                      
      Sequestro di persona
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    
                    
                    
     a scopo di coazione"
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    ex nuovo art. 289-ter, che punisce "chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra piu' governi, una persona fisica o giuridica o una collettivita' di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione" con la reclusione da venticinque a trenta anni; 
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    - "
    
                    
                    &#xD;
    &lt;a href="https://www.studiocataldi.it/articoli/18505-il-reato-di-violazione-degli-obblighi-di-assistenza-familiare.asp"&gt;&#xD;
      
                      
                      
      Violazione degli obblighi di assistenza familiare
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    
                    
                    
     in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio" 
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    secondo il nuovo art. 570-bis, in base al quale, "le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullita' del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di 
    
                    
                    &#xD;
    &lt;a href="https://www.studiocataldi.it/guide_legali/separazione/separazione-personale-coniugi.asp"&gt;&#xD;
      
                      
                      
      separazione dei coniugi
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    
                    
                    
     e di 
    
                    
                    &#xD;
    &lt;a href="https://www.studiocataldi.it/guide_legali/affidamento_dei_figli/affidamento-condiviso.asp"&gt;&#xD;
      
                      
                      
      affidamento condiviso dei figli
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    
                    
                    
    "; 
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    - "Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti" 
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    ex nuovo art. 586 bis che dispone: "Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la 
    
                    
                    &#xD;
    &lt;a href="https://www.studiocataldi.it/tag.asp?id=multe"&gt;&#xD;
      
                      
                      
      multa
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    
                    
                    
     da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze"; 
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
                    
    - "Interruzione colposa di gravidanza"
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    ex art. 593-bis (parte del nuovo "Capo I del Titolo XII del Libro II") il quale prevede che "Chiunque cagiona a una donna per colpa l'interruzione della gravidanza e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni" mentre chiunque "cagiona a una donna per colpa un parto prematuro e' punito con la pena prevista dal primo comma, diminuita fino alla metà"; 
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    - "Interruzione di gravidanza non consensuale" 
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    ex nuovo art. 593-ter il quale dispone che "Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna e' punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno". La stessa pena, inoltre "si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna", mentre è diminuita della metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto; 
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    - "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa"
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    ex nuovo art. 604-bis, il quale dispone che "salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la 
    
                    
                    &#xD;
    &lt;a href="https://www.studiocataldi.it/tag.asp?id=multe"&gt;&#xD;
      
                      
                      
      multa
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    
                    
                    
     fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi". Previste inoltre aggravanti, in caso di minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanita' e dei crimini di guerra nonché una specifica circostanza aggravante ex nuovo art. 604-ter. 
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    - Altri reati
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    Tra gli altri reati introdotti si segnalano: 
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    - l'art. 452-quaterdecies in materia di tutela ambientale, rubricato "Attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti; 
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    - l'art. 493-ter in materia di tutela del sistema finanziario, rubricato "Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento"; 
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    - l'art. 416-bis 1 "Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose" e l'art. 61 bis "Circostanza aggravante del reato transnazionale"; 
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    - l'art. 240-bis "Confisca in casi particolari". 
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    fonte: studiocataldi.it
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;!--EndFragment--&gt;  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/reato-penale.jpg" length="26973" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 06 Apr 2018 17:10:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatocafa.com/nuovi-reati-nel-codice-penale</guid>
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      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/reato-penale.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>"Saluto romano": la rilevanza penale.</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/la-rilevanza-penale-del-saluto-romano</link>
      <description>La Corte di Cassazione ha pronunciato una sentenza che appare candidarsi ad assumere la funzione di "pilota"</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
                  
  La Corte di Cassazione ha pronunciato una sentenza che appare candidarsi ad assumere la funzione di "pilota".

                
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;a&gt;&#xD;
    &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/saluto-romano.jpg" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;/a&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla rilevanza penale, quale concorso in manifestazione fascista ai sensi dell’art. 5 Legge 645 del 1952, del cd. “
    
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
      saluto romano
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
    “.
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    Secondo i giudici di legittimità, il saluto romano, se fatto con 
    
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
      intento commemorativo 
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
    e non violento, 
    
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
      non è penalmente rilevante
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
    , in quanto la legge non punisce «
    
                    
                    &#xD;
    &lt;em&gt;&#xD;
      
                      
                      
      tutte le manifestazioni usuali del disciolto partito fascista, ma solo quelle che possono determinare il 
      
                      
                      &#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
                        
        pericolo di ricostituzione di organizzazioni fasciste
      
                      
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/em&gt;&#xD;
    
                    
                    
    » e, di conseguenza, solo «
    
                    
                    &#xD;
    &lt;em&gt;&#xD;
      
                      
                      
      i 
      
                      
                      &#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
                        
        gesti idonei a provocare adesioni e consensi
      
                      
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/em&gt;&#xD;
    
                    
                    
    ».
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    Quello di cui si discute – precisa la Corte – è infatti un reato di pericolo concreto, «
    
                    
                    &#xD;
    &lt;em&gt;&#xD;
      
                      
                      
      che non sanziona le manifestazioni del pensiero e dell’ideologia fascista in sé, ma soltanto quelle che possano determinare il pericolo di ricostituzione di organizzazioni fasciste, in relazione al momento ed all’ambiente in cui sono compiute, attentando concretamente alla tenuta dell’ordine democratico e dei valori ad esso sottesi
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/em&gt;&#xD;
    
                    
                    
    ».
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    Applicando tali principi, la Corte ha escluso che, nel caso concreto, la manifestazione cui i manifestanti avevano preso parte potesse avere connotati tali da suggestionare e indurre «
    
                    
                    &#xD;
    &lt;em&gt;&#xD;
      
                      
                      
      sentimenti nostalgici in cui ravvisare un serio pericolo di riorganizzazione del partito fascista
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/em&gt;&#xD;
    
                    
                    
    ».
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    Diverso è il caso – si legge nella sentenza – di chi intona espressioni quali «
    
                    
                    &#xD;
    &lt;em&gt;&#xD;
      
                      
                      
      all’armi siamo fascisti
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/em&gt;&#xD;
    
                    
                    
    » – considerato, invece, una professione di fede e un incitamento alla violenza – o di chi compie il saluto romano «
    
                    
                    &#xD;
    &lt;em&gt;&#xD;
      
                      
                      
      armato di manganello durante un comizio elettorale
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/em&gt;&#xD;
    
                    
                    
    »; in questi casi la giurisprudenza, applicando i principi sopra richiamati, ha infatti ritenuto sussistente il reato.
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    f
    
                    
                    &#xD;
    &lt;i&gt;&#xD;
      
                      
                      
      onte: giurisprudenzapenale.com
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/i&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;!--EndFragment--&gt;  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/saluto-romano.jpg" length="53768" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 21 Feb 2018 17:46:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatocafa.com/la-rilevanza-penale-del-saluto-romano</guid>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>L'informazione di garanzia</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/l-informazione-di-garanzia</link>
      <description>Uno strumento a tutela del diritto di difesa</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
                  
  Uno strumento a tutela del diritto di difesa.

                
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;a&gt;&#xD;
    &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/avviso-di-garanzia-480x329.png" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;/a&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;                                              L’informazione di garanzia,  meglio conosciuta con l’indicazione impropria di “avviso di garanzia”, è l’atto con il quale il Pubblico Ministero informa l’indagato e la persona offesa dell’addebito provvisorio mosso alla persona sottoposta alle indagini nonchè delle norme di legge che si intendono violate, della data e del luogo del fatto assunto come criminoso con il contestuale invito a nominare un difensore di fiducia.
  
                    
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    La notifica dell’informazione di garanzia non è prevista nel corso di ogni procedimento penale e per ogni indagato, ma esclusivamente quando il Pubblico Ministero deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere.
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    Con il predetto atto, disciplinato dall'art. 369 c.p.p., la persona sottoposta ad indagini è, altresì, invitata a esercitare la facoltà di 
    
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
      nominare un difensore di fiducia.
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    Il
    
                    
                    &#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;                                                 Legislatore ha voluto garantire l’effettivo esercizio del pieno diritto di difesa dell'indagato (ed anche della persona offesa) nel momento in cui l’accusa si accinge ad effettuare degli atti investigativi irripetibili, ai quali la difesa dell'indagato ha diritto di partecipare.
    
                    
                    &#xD;
    &lt;!--EndFragment--&gt;  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;!--EndFragment--&gt;  &lt;!--StartFragment--&gt;  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    “Gli 
    
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
      atti garantiti
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
    ”, sono principalmente:
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    • 
    
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
      gli accertamenti tecnici non ripetibili
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
     ovvero quelli che riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione (art. 360 c.p.p.);
    
                    
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
                    
    
Il difensore, nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell’incarico dei consulenti del PM, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    • 
    
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
      l’interrogatorio, l’ispezione e il confronto
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
     cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini e nel caso delle ispezioni, anche quando questa non debba parteciparvi (art. 364 c.p.p);
    
                    
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
                    
    
Durante lo svolgimento di questi atti, il difensore può presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve.
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    • 
    
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
      le perquisizioni ed i sequestri
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
     (art. 365 c.p.p.)
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  
                  
                  
  L' 
  
                  
                  &#xD;
  &lt;!--EndFragment--&gt;  &lt;!--StartFragment--&gt;                                        informazione di garanzia è un atto di estrema importanza: non solo è la notizia formale per un soggetto della pendenza di un procedimento penale nei suoi confronti, ma è anche il modo per poter assistere e partecipare con il massimo delle garanzie difensive all’atto irripetibile presupposto dell’informazione stessa e, più in generale, permette al destinatario di organizzare immediatamente la propria difesa (alla luce del capo di imputazione indicato) anche svolgendo 
  
                  
                  &#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
                    
                    
    indagini investigative difensive.
    
                    
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  
                  
                  
  fonte: diritto.it
  
                  
                  &#xD;
  &lt;!--EndFragment--&gt;  &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;!--EndFragment--&gt;  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/avviso-di-garanzia-480x329.png" length="33150" type="image/png" />
      <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 21:30:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatocafa.com/l-informazione-di-garanzia</guid>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Messa alla prova</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/titolo-del-post1</link>
      <description>Cos'è? chi può richiederla?</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
                  
  Cos'è? chi può richiederla?

                
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;a&gt;&#xD;
    &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/giudice.jpg" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;/a&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;                                                La 
    
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
      sospensione del processo con messa alla prova
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
     è una modalità alternativa di definizione del processo, attivabile sin dalla fase delle indagini preliminari, mediante la quale è possibile pervenire ad una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato, laddove il periodo di prova cui acceda l'indagato / imputato, ammesso dal giudice in presenza di determinati presupposti normativi, si concluda con esito positivo.
    
                    
                    &#xD;
    &lt;!--EndFragment--&gt;  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    Con la sospensione del procedimento, l'imputato viene affidato all'ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) per lo svolgimento di un programma di trattamento che preveda come attività obbligatorie:
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;ul&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      
                      
                      
      
		l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, consistente in una prestazione gratuita in favore della collettività;
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      
                      
                      
      
		l’attuazione di condotte riparative, volte ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato;
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      
                      
                      
      
		il risarcimento del danno cagionato e, ove possibile, l’attività di mediazione con la vittima del reato.
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
  &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    
	Il programma può prevedere l’osservanza di una serie di obblighi relativi alla dimora, alla libertà di movimento e al divieto di frequentare determinati locali, oltre a quelli essenziali al reinserimento dell’imputato e relativi ai rapporti con l’ufficio di esecuzione penale esterna e con eventuali strutture sanitarie specialistiche.
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
      Chi può chiederla
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
                    
    
	Possono accedere alla misura gli imputati per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del c.p.p..
    
                    
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
                    
    
	Non può essere concessa più di una volta ed è esclusa nei casi in cui l’imputato sia stato dichiarato dal giudice delinquente abituale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c. p..
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
      Come vi si accede
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
                    
    
	La richiesta può essere proposta, personalmente o per mezzo di procuratore speciale (legale di fiducia), fino a che non siano formulate le conclusioni o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, c1, del c.p.p.. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.
    
                    
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
                    
    
	Per accedere alla misura, è indispensabile che l’imputato richieda all’ufficio di esecuzione penale esterna competente, il rilascio di un 
    
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
      programma di trattamento da allegare alla domanda di sospensione del processo e ammissione alla prova
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
    . .
    
                    
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
      Compiti del giudice ed estinzione del procedimento
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
                    
    
	Il giudice acquisisce le informazioni dall'UEPE, degli organi di polizia e il parere del Pubblico Ministero, sente in aula l’imputato e la parte offesa.
    
                    
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
                    
    Al termine del periodo fissato, valuta in udienza l’esito della prova e, in caso positivo, dichiara l’estinzione del reato.
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    Fonte: giustizia.it
    
                    
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;!--EndFragment--&gt;  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/giudice.jpg" length="39473" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 29 Jan 2018 21:50:38 GMT</pubDate>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>“Mio marito in cella dopo 17 anni.  Era un ragazzo, oggi è un uomo con tanto di lavoro e famiglia”</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/mio-marito-in-cella-dopo-17-anni-era-un-ragazzo-oggi-e-un-uomo-con-tanto-di-lavoro-e-famiglia</link>
      <description>Rita Bernardini, esponente del Partito Radicale, dalla mezzanotte di lunedì ha ripreso lo sciopero della fame per chiedere l’attuazione della riforma dell’ordinamento penitenziario.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
                  
  Rita Bernardini, esponente  del Partito Radicale, dalla mezzanotte di lunedì ha ripreso  lo sciopero della fame per chiedere l’attuazione della riforma  dell’ordinamento penitenziario.

                
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;a&gt;&#xD;
    &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/casa-circondariale.jpg" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;/a&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;p&gt;&#xD;
      
                      
                      
      LA LETTERA INVIATA  A RITA BERNARDINI
			
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/p&gt;&#xD;
    &lt;p&gt;&#xD;
      
                      
                      
      
 “ Mio marito in cella dopo 17 anni  Era un ragazzo, oggi è un uomo con tanto di lavoro e famiglia” 
			
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;p&gt;&#xD;
          
                          
                          
           DAMIANO ALIPRANDI
			
        
                        
                        &#xD;
        &lt;/p&gt;&#xD;
        &lt;p&gt;&#xD;
          
                          
                          
           «È proprio vero che  per comprendere  alcune cose, le devi  vivere». Così esordisce la lettera  inviata a Rita Bernardini, esponente  del Partito Radicale che dalla mezzanotte di lunedì ha ripreso  lo sciopero della fame per chiedere l’attuazione della riforma  dell’ordinamento penitenziario  prima delle elezioni politiche del 4 marzo. A scriverle è una moglie di un detenuto che è stato tratto in arresto a febbraio dello scorso anno, ma per un reato commesso nel lontano 2000, con una condanna definitiva a 11 anni  e 11 mesi per associazione finalizzata  al traffico illecito di sostanze  stupefacenti. Storia che riguarda  quella della lentezza dei nostri processi. Persone che nel frattempo cambiano vita, si “rieducano”  da soli trovando un lavoro onesto e formando una famiglia.  I processi, in Italia, molto spesso durano un’eternità. Motivo  per il quale, la Corte europea dei diritti dell’uomo inflisse all’Italia  diverse condanne per “l’irragionevole  durata del processo”. La moglie del detenuto si rivolge alla Bernardini spiegando che fino  a un anno fa non capiva come mai, persone come l’esponente radicale o Marco Pannella, avessero  così a cuore l’esistenza delle persone che finivano in galera. «Tutti quegli scioperi – scrive -, quelle lotte, ma perché? Ma per chi? Ma chi glielo fa fare? Pensavo.  “È gentaglia quella, la feccia del paese, non merita nessuna pietà”». La moglie del detenuto prosegue: «E poi? E poi è toccato a me affrontarla quella feccia, viverla,  odiarla, amarla, capirla e sperare, pregare che gente come lei ( Rita Bernardini, ndr), adesso che Marco Pannella non c’è più, non mollassero, ma continuassero  a lottare per cercare di ridarci un minimo di dignità e felicità, quella appunto che ormai non abbiamo  più. In un attimo capisci che in quella feccia ci sono madri,  padri, mogli, figli, persone come  me, che vivono il mio stesso dramma».
        
                        
                        &#xD;
        &lt;/p&gt;&#xD;
        &lt;p&gt;&#xD;
          
                          
                          
           Nella lettera viene riportata la richiesta  di grazia al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella  dove ben riassume il suo caso. Per motivi di privacy omettiamo qualsiasi riferimento che possa ricondurre  alla persona.
        
                        
                        &#xD;
        &lt;/p&gt;&#xD;
        &lt;p&gt;&#xD;
          
                          
                          
           “Ill. mo Signor Presidente Mattarella,  i miei occhi sono gonfi, secchi,  non ho più lacrime da versare,  il mio sguardo è perso e la mia bocca è serrata, poche parole per tante emozioni, se è vero che il silenzio  vale più di mille parole, il mio dentro sta urlando, piangendo,  strappandosi i capelli. È un silenzio che ha tante cose da dire, ma che non sa come fare, perché è incredulo, scoraggiato, allibito. Nel 2017 per la mia famiglia si è aperta una porta, quella del carcere.  Si è aperta la porta a quella che io definisco “la mia realtà virtuale”, quella che non posso più definire vita. Nel 2017, in pochi istanti si è distrutto tutto ciò che di buono in questi anni abbiamo costruito. Mio marito non è innocente, ma è un uomo diverso, totalmente diverso da quello che nel lontano 2000 ha commesso, come definirli... “errori”.  Era poco più di un ragazzo all’epoca, andava ancora a scuola e, a quell’età è facile travisare la realtà, ammirare chi sembra comandare,  pensare di essere onnipotenti,  volere il soldo facile, ostentarsi, essere idolatrato dagli altri, perché parliamoci chiaro, questo è quello che succede, soprattutto  nel Sud Italia, la gente non ti evita, ma ti fa la riverenza. Un ragazzo di 19/ 20 anni, che d’accordo un bambino non lo è più, osserva, ne è attratto, lo desidera,  del resto è scritto anche nella  Bibbia “che quando il desiderio  diviene fertile partorisce il peccato” e ha peccato e come tale andava punito. Sì, Signor Presidente  andava punito, ma all’epoca.  Sono passati 17 anni e da quell’episodio non ne sono più susseguiti altri, era solo un ragazzo,  ma la lezione l’ha capita subito,  dopo aver scontato un po’ di pena, si è rimboccato le maniche, è andato via da quel paese che lo aveva portato a desiderare ciò che era sbagliato, si è allontanato e ha cominciato a lavorare e ha lavorato,  lavorato e lavorato. Ha messo il lavoro al centro della sua vita, pochissimi giorni di ferie, tanta responsabilità, doveva riscattarsi, dimostrare che la lezione l’aveva imparata e che c’è più gusto e soddisfazione a guadagnarsi onestamente  il pane e non con facilità.  Sono passati 17 anni e di strada  ne ha fatta tanta, ha conosciuto me, ci siamo sposati, abbiamo avuto due meravigliosi bambini, abbiamo comprato una casa, abbiamo  cominciato a costruire il nostro futuro. Abbiamo cercato di educare i nostri figli alla lealtà, all’onestà.  Stava andando tutto bene,  avevamo trovato il nostro equilibrio, una famiglia come tante,  non una perfetta, ma la nostra famiglia. E poi nel 2017 si è aperta  quella maledetta porta. Signor Presidente, mi dica a cosa serve adesso? A cosa serve inserire una persona totalmente riabilitata, rieducata, in un ambiente che a quello dovrebbe servire? Lo allontaniamo
        
                        
                        &#xD;
        &lt;/p&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;p&gt;&#xD;
          
                          
                          
            dai suo affetti, lo facciamo  stare a contatto con persone  che ancora quel percorso riabilitativo  non l’hanno completato,  lo diseduchiamo… mi perdoni,  ma lo scopo del carcere in questo caso ha perso il suo scopo…  abbiamo perso Signor Presidente.  Siamo in difficoltà Signor Presidente, prima si percepivano due stipendi che ci permettevano quantomeno di arrivare a fine mese, adesso un solo stipendio. Come spiegherò questo ai miei figli?  Come potrò guardali negli occhi  e dire: “Sì, è vero papà ha sbagliato,  è giusto che paghi, ma ha sbagliato quando era ancora un ragazzo, quando voi non eravate neanche nei nostri pensieri, quando non sapeva che ci sareste stati, quando non si è in grado di capire appieno le conseguenze delle azioni sbagliate”; “È vero papà ha sbagliato, quindi è giusto che paghi, però lo ha capito subito,  non ha più commesso errori”; “È vero amori miei, ho sempre detto che, alle persone che si rendono  conto dei loro errori, bisogna  dare una seconda possibilità…”  e sentirmi poi rispondere: “E perché mamma a noi non la stanno dando? Cosa mi vuoi dire che se io faccio anche un solo errore  nella mia vita sono spacciato?  Tutti si ricorderanno solo dell’errore che ho commesso e nessuno terrà conto della persona che sono diventato ora? Nessuno mi aiuterà? ”. “Cosa mi stai dicendo  mamma… papà quando lo rivedrò,  quando tornerà a casa, quando torneremo ad essere felici?  Quando potrò vederlo più di un’ora alla settimana e non stare seduti dietro ad un tavolino, ma magari dare due calci ad un pallone?  ”. “Mamma, cosa mi stai nascondendo, non credo a quello che stai dicendo, non ci credo che papà abbia fatto un solo errore  e poi più, chissà cosa avrà fatto!  Mamma perché non mi rispondi?  ”. E quindi rispondo: “Tesori miei è proprio così, papà è una brava persona, ci ama, non vede l’ora di tornare a casa e riprendere  la nostra vita lì, dove l’abbiamo interrotta… ma purtroppo  io non sono in grado di rispondere  a tutte queste domande”.  Signor Presidente, mi aiuti Lei a farlo, ci aiuti Lei a chiudere quella porta e ad aprire quella della nostra casa.
        
                        
                        &#xD;
        &lt;/p&gt;&#xD;
        &lt;p&gt;&#xD;
          
                          
                          
           La lettera poi prosegue rivolgendosi  sempre a Rita Bernardini spiegando che il marito rientra nella prima fascia del reato ostativo,  il 4 bis, quello che vieta ogni tipo di beneficio. «Non so – scrive  l’autrice della lettera - come andrà a finire la storia dei decreti attuativi per la modifica dell’ordinamento  penitenziario, che non ci risolverebbero la situazione, ma sarebbero comunque un barlume  di luce in questo buio più totale». La moglie del detenuto chiede un aiuto all’esponente radicale,  ovvero quello di ottenere un provvedimento a loro favore. Non pretende che sia totale. «Ci accontentiamo di qualunque cosa – scrive nella lettera-, anche di un anno, anche della possibilità di avere l’affidamento lavorativo. Il lavoro come sa nobilita l’uomo e restituirebbe una valenza a un uomo  che adesso si sente inutile e responsabile delle sofferenze della  sua famiglia». La lettera rivolta all’esponente del Partito Radicale,  si conclude con una domanda, retorica, che racchiude tutto il senso di ingiustizia relativa all’irragionevole  durata del processo e, soprattutto, l’inutilità di una pena che interrompe la rinascita di un uomo che in gioventù ha commesso dei gravi errori: «È giusto continuare a far pagare una persona che è già riabilitata e lo ha dimostrato con la sua condotta in ben 17 anni di vita vissuta?».
        
                        
                        &#xD;
        &lt;/p&gt;&#xD;
        &lt;p&gt;&#xD;
          
                          
                          
          da ildubbio.news
        
                        
                        &#xD;
        &lt;/p&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;!--EndFragment--&gt;  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Sat, 27 Jan 2018 12:08:17 GMT</pubDate>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Indagini in corso?</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/indagini-in-corso</link>
      <description>Come scoprire se qualcuno ti ha querelato.</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    Come scoprire se qualcuno ti ha querelato.
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;a&gt;&#xD;
    &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/procura.jpg" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;/a&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    Secondo il Codice di procedura penale, il soggetto sottoposto ad indagini preliminari, a seguito del rinvenimento di una notizia di reato da parte dell’Autorità Giudiziaria, non è tenuto a ricevere alcuna comunicazione, ad eccezione dei c.d. atti garantiti.
  
                    
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
                    
  Ciò, a tutela dell’esito fruttuoso delle stesse ricerche per cui è necessaria talvolta la segretezza, anche in funzione di futuri eventuali atti a sorpresa.
  
                    
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
                    
  Esiste, però, un modo per conoscere se si è sottoposti ad indagini preliminari da parte dell’Autorità giudiziaria.
  
                    
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
                    
  E' necessario, dunque, avanzare una richiesta ex art. 335 c.p.p. presso la Procura della Repubblica territorialmente competente: si verrà a conoscenza del numero di procedimento, nome del pubblico ministero competente, data di commissione del fatto e l’articolo di legge violato, sempre che sia già in atto un procedimento nei confronti del richiedente.
  
                    
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
    E' consigliabile, in ogni caso, richiedere l'assistenza di un Avvocato
  
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
   sia in fase di redazione della richiesta, sia in fase di lettura dell'attestazione, a seguito della quale si potrà delineare, insieme al proprio difensore di fiducia, la strategia processuale da intraprendere.
  
                    
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;i&gt;&#xD;
      
                      
                      
    I nostri contatti sono a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
  
                    
                    &#xD;
    &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/procura.jpg" length="42330" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 10 Jan 2018 22:11:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatocafa.com/indagini-in-corso</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Persona offesa dal reato: come procedere?</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/titolo-del-post</link>
      <description>La consulenza dell'Avvocato è necessaria al fine di valutare la sussistenza di profili di reità</description>
      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;a&gt;&#xD;
    &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/arancia-meccanica-a-milano-diciottenne-saronnese-in-cella_ccf0e184-6fce-11e7-aa91-435622282b49_998_397_big_story_detail.jpg" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;/a&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
                  
  La consulenza dell'Avvocato è necessaria al fine di valutare la sussistenza di profili di reità.

                
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    La p
  
                    
                    &#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;                                              ersona offesa dal reato è titolare del bene protetto dalla singola fattispecie incriminatrice.
  
                    
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
                    
  Tale nozione fa riferimento al soggetto passivo, ovvero alla persona sulla quale ricade materialmente l’attività penalmente rilevante. 
  
                    
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
                    
  Quando ci si rende conto di aver subìto un fatto di reato, 
  
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
    è consigliabile consultare un Avvocato
  
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
   per verificare la sussistenza degli elementi configuranti la fattispecie di reato che appare essersi materializzata.
  
                    
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
                    
  E'  opportuno tenere presente che il codice di proc.
  
                    
                    &#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;                                               penale distingue tra delitti perseguibili a querela e delitti perseguibili di ufficio, ponendo quale principio generale la regola della procedibilità d’ufficio.
  
                    
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;                                                La  querela è l'atto mediante il quale la persona offesa manifesta la propria volontà di perseguire penalmente il fatto di reato di cui la stessa è vittima, azionando l'esercizio dell'azione penale, con riguardo ad alcuni fatti criminosi, i quali in assenza di querela difetterebbero del presupposto necessario.
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    Per esercitare tale
    
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;!--StartFragment--&gt;    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
     diritto, la persona offesa dovrà attivarsi entro tre mesi dal giorno in cui ha avuto notizia del fatto che costituisce reato;
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;                                                Il termine è raddoppiato se il fatto concerne reati contro la libertà sessuale.
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
      La denuncia
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
    , invece, è l'atto con il quale qualsiasi persona porta a conoscenza dell’Autorità un reato (perseguibile d’ufficio) di cui ha avuto notizia. A differenza della querela, la denuncia può essere presentata in ogni momento.
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    L'assistenza dell'Avvocato, in sede di redazione di denuncia o querela, può scongiurare il pericolo di incorrere nel reato di calunnia e risulta necessaria al fine di fornire elementi specifici all'Autorità procedente.
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;i&gt;&#xD;
        
                        
                        
        I nostri contatti sono a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione.
      
                      
                      &#xD;
      &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;!--EndFragment--&gt;    &lt;!--EndFragment--&gt;    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;!--EndFragment--&gt;  &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;!--EndFragment--&gt;  &lt;!--EndFragment--&gt;  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/arancia-meccanica-a-milano-diciottenne-saronnese-in-cella_ccf0e184-6fce-11e7-aa91-435622282b49_998_397_big_story_detail.jpg" length="70449" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Sun, 07 Jan 2018 19:42:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatocafa.com/titolo-del-post</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/arancia-meccanica-a-milano-diciottenne-saronnese-in-cella_ccf0e184-6fce-11e7-aa91-435622282b49_998_397_big_story_detail.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Arresto: i diritti dell'arrestato e dei familiari. </title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/arresto-diritti-dell-arrestato-e-dei-familiari</link>
      <description>I familiari possono nominare il difensore in luogo del parente raggiunto dal provvedimento.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
                  
  I familiari possono nominare il difensore in luogo del parente raggiunto dal provvedimento.

                
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;a&gt;&#xD;
    &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/Arresto.jpg" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;/a&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;                                              L’
  
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
    arresto 
  
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
  e il 
  
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
    fermo 
  
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
  sono provvedimenti limitativi della libertà personale temporanei e precautelari in quanto rappresentano un’anticipazione di quella tutela predisposta mediante le misure cautelari, dalle quali si differenziano per il connotato dell’urgenza e l’assenza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che interviene solo successivamente nelle forme della 
  
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
    convalida
  
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
  . Tanto l’arresto quanto il fermo sono 
  
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
    vietati
  
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
   quando il soggetto abbia agito in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità (art. 385 c.p.p.).
  
                    
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
                    
  Costituisce azione fondamentale e di primaria importanza la nomina di un difensore di fiducia, il quale potrà assistere l'arrestato sin dal momento dell'arresto, fino all'udienza di convalida e a tutte le fasi del procedimento.
  
                    
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
                    
  La nomina può essere conferita personalmente dall'arrestato o dai prossimi congiunti.
  
                    
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
                    
  L'
  
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;u&gt;&#xD;
        
                        
                        
      ARRESTO
    
                      
                      &#xD;
      &lt;/u&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
  consiste in una temporanea privazione della libertà personale che la P.G. dispone a carico di "chi viene colto nell’atto di commettere il reato" (c.d. 
  
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
    flagranza propria
  
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
  ) o di "chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" (c.d. 
  
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
    flagranza impropria
  
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
  ) (art. 382 c.p.p.). Il tutto con la finalità di impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori ed assicurare l’autore alla giustizia.
  
                    
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;a&gt;&#xD;
      
                      
                      
    Arresto obbligatorio
  
                    
                    &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    La 
    
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
      Polizia Giudiziaria
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
     deve obbligatoriamente procedere all’arresto (c.d. 
    
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
      arresto obbligatorio 
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
    – art. 380 c.p.p.) di chiunque sia colto in flagranza di delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni oppure di reati espressamente elencati, individuati per le loro caratteristiche di salvaguardia dell’ordine costituzionale, della sicurezza collettiva e dell’ordinato vivere civile.
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    Nel lungo elenco rientrano il delitto di devastazione e saccheggio, i delitti di rapina e di estorsione, il delitto di 
    
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
      omicidio colposo stradale
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
    .
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    In caso di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza va eseguito se è proposta querela, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di P.G. presente sul luogo. Se però la querela è rimessa, l'arrestato è posto in stato di libertà immediatamente.
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;a&gt;&#xD;
      
                      
                      
    Arresto facoltativo
  
                    
                    &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
                    
    La 
    
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
      Polizia Giudiziaria 
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
    ha, invece, la mera possibilità di procedere all’arresto (c.d. 
    
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
      arresto facoltativo 
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
    – art. 381 c.p.p.) di chiunque sia colto in flagranza di delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni oppure di reati espressamente menzionati.
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    Rientrano tra di essi la falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o altrui, la truffa, il danneggiamento aggravato, l'appropriazione indebita e il delitto di 
    
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
      lesioni colpose stradali gravi o gravissime
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
    ,
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    Il ricorso all’arresto facoltativo deve essere giustificato dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    Non è poi consentito l'arresto della persona alla quale la P.G. o il P.M. abbiano richiesto di fornire informazioni per reati concernenti il contenuto delle informazioni o per il rifiuto di fornirle.
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;a&gt;&#xD;
      
                      
                      
    L'arresto da parte del privato
  
                    
                    &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    In alcuni casi, anche il 
    
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
      privato 
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
    può procedere all’arresto (c.d. 
    
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
      arresto facoltativo del privato 
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
    – art. 383 c.p.p.): quando l'arresto è obbligatorio e si versi in flagranza di un reato perseguibile d’ufficio. Chi vi procede "deve senza ritardo consegnare l’arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia".
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
      Doveri della P.G. che ha eseguito l’arresto o il fermo e diritti dell'arrestato.
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    La Polizia Giudiziaria che ha eseguito l'arresto o il fermo ha degli specifici doveri, enunciati dagli articoli 386 e 387 del codice di procedura penale, ovverosia:
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    - informare il P.M. del luogo dove è stato eseguito l’arresto o il fermo;
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    - avvertire l’arrestato o il fermato (per iscritto o intanto oralmente nel caso in cui la comunicazione scritta non sia prontamente disponibile in una lingua da questi comprensibile) che: a- ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso alle condizioni di legge al gratuito patrocinio, b- ha diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa, c- ha diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali, d- ha diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere, e- ha diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo, f- ha diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari, g- ha diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza, h- ha diritto di essere condotto dinanzi all'autorità giudiziaria per la convalida entro 96 ore dall'arresto o dal fermo, i- ha diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo;
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    - informare immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato o quello di ufficio designato dal P.M. dell’avvenuto arresto o fermo;
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    - porre l’arrestato o il fermato a disposizione del P.M. al più presto e comunque non oltre 24 ore dall’arresto o dal fermo conducendolo nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito;
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    - redigere il verbale di arresto o di fermo contenente l’eventuale nomina del difensore di fiducia, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui l’arresto o il fermo è stato eseguito, l’enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato, la menzione dell'avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell'informazione orale fornita al fermato o all'arrestato;
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    - trasmettere il verbale non oltre 24 ore dall’arresto o dal fermo, salvo che il P.M. autorizzi una dilazione maggiore;
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    - trasmettere il verbale di fermo anche al P.M. che ha disposto la misura, se questo è diverso da quello del luogo in cui la stessa è stata eseguita;
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    - con il consenso dell’arrestato o del fermato informare i familiari dello stesso dell’avvenuto arresto o fermo.
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;                                                Entro 48 ore dalla richiesta di convalida del P.M., il 
    
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
      Giudice per le indagini preliminari 
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
    (G.I.P.) deve fissare l'
    
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
      UDIENZA DI CONVALIDA 
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
    (artt. 390-391 c.p.p.) dandone avviso, senza ritardo, al P.M., al difensore, nonché all’arrestato o fermato già liberato. L’udienza si svolge in camera di consiglio con la 
    
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
      partecipazione necessaria del difensore.
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    Fonte: studiocataldi.it
    
                    
                    &#xD;
    &lt;!--EndFragment--&gt;  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;!--EndFragment--&gt;  &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;!--EndFragment--&gt;  &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;!--EndFragment--&gt;  &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;!--EndFragment--&gt;  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/Arresto.jpg" length="56517" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 04 Jan 2018 18:09:34 GMT</pubDate>
      <author>183:698908763 (Angelo Cafà)</author>
      <guid>https://www.avvocatocafa.com/arresto-diritti-dell-arrestato-e-dei-familiari</guid>
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      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/Arresto.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Guida in stato di ebbrezza: obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia?</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/guida-in-stato-di-ebbrezza-obbligo-di-avviso-della-facolta-di-farsi-assistere-da-un-difensore-di-fiducia</link>
      <description>Il Tribunale di Fermo si esprime sull'obbligo di avviso di assistenza e sull'utilizzabilità degli accertamenti ematici sanitari.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
                  
  Il Tribunale di Fermo si esprime sull'obbligo di avviso di assistenza e sull'utilizzabilità degli accertamenti ematici sanitari.

                
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;a&gt;&#xD;
    &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/carabinieri.jpg" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;/a&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    In tema di 
    
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
      guida in stato di ebbrezza
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
    , segnaliamo una recente pronuncia del Tribunale di Fermo con cui sono state affrontate due interessanti questioni (sentenza dell' 
    
                    
                    &#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
      1 dicembre 2017 (ud. 14 novembre 2017), n. 691
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
      Giudice dott. Molfese).
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;!--EndFragment--&gt;  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    La prima attiene alla sussistenza o meno dell’
    
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
      obbligo di avviso
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
     della 
    
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
      facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
     (ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.) nelle ipotesi in cui nei confronti dell’indagato, sussistendo elementi sintomatici dell’alterazione psico-fisica, venga richiesto il 
    
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
      prelievo ematico in struttura sanitaria
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
    .
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    Si conclude in senso positivo, considerando che l’accertamento medico, non avvenendo nell’ambito di ordinari protocolli sanitari (privo di scopi terapeutici), risulti 
    
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
      richiesto dalla p.g.
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
     procedente, sprovvista di etilometro, 
    
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
      al solo fine di accertare la colpevolezza dell’agente
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
     e rientrando tra gli accertamenti urgenti di cui all’art. 356 c.p.p. (con successiva inutilizzabilità probatoria in caso di omesso avviso delle facoltà difensive).
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    La seconda attiene alla
    
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
       attendibilità probatoria di un esame sanitario
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
    , test di screening non valido ai fini medico legali con necessità di conferma, eseguito con tecnica enzimatica c.d. metodo di “
    
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
      Beckman
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
    ” con verifica sul plasma e con accertamento solo indiretto dell’alcol nel corpo umano e, dunque, con effettivo rischio di sovrastima del quantitativo rispetto alla sua effettiva determinazione sul sangue intero, anche e soprattutto alla luce di un quadro normativo che impone 
    
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
      stringenti verifiche del tasso alcolemico
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
    , non solo per ritenere superata la soglia legale di rilevanza penale dello stato di ebrezza ma, eventualmente, per la stessa individuazione della fattispecie violata (art. 186 lett. B o C CdS) direttamente ricollegata a specifici e precisi valori di alcolemia.
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    Sul punto il Tribunale ha affermato che, pur in presenza di elementi sintomatici dello stato di ebbrezza alcolica sulla persona dell’imputato, l’
    
                    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
      inutilizzabilità probatoria dell’accertamento
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
     svolto dal personale sanitario mediante la suddetta tecnica – non valida a fini medico legali – impone l’assoluzione dell’imputato, quantomeno ai sensi del comma 2 dell’art. 530 c.p.p.
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    fonte: giurisprudenzapenale.com
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;!--EndFragment--&gt;  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/carabinieri.jpg" length="42421" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 22 Dec 2017 15:03:48 GMT</pubDate>
      <author>183:698908763 (Angelo Cafà)</author>
      <guid>https://www.avvocatocafa.com/guida-in-stato-di-ebbrezza-obbligo-di-avviso-della-facolta-di-farsi-assistere-da-un-difensore-di-fiducia</guid>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Volo in ritardo o cancellato? conosci i tuoi diritti</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/volo-in-ritardo-o-cancellato-conosci-i-tuoi-diritti</link>
      <description>Ottieni fino a 600,00 € di risarcimento</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
                  
  Ottieni fino a 600,00 € di risarcimento.

                
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;a&gt;&#xD;
    &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/flight_delay_05.png" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;/a&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;    &lt;!--StartFragment--&gt;  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    La normativa europea di riferimento (Regolamento CE 261/2004) e una consolidata giurisprudenza hanno chiarito i presupposti per ottenere il diritto al riconoscimento di una compensazione pecuniaria (il cui importo può variare da 250,00 € a 600,00 €) in caso di cancellazione del volo, negato imbarco o ritardo superiore alle 3 ore. 
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    In caso di smarrimento, danneggiamento o consegna ritardata del bagaglio registrato è previsto il risarcimento del danno subìto.
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    Valuta insieme a noi la  possibilità di richiedere il giusto indennizzo. 
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    Contattaci
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;!--EndFragment--&gt;  &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;!--EndFragment--&gt;  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Mon, 18 Dec 2017 19:44:08 GMT</pubDate>
      <author>183:698908763 (Angelo Cafà)</author>
      <guid>https://www.avvocatocafa.com/volo-in-ritardo-o-cancellato-conosci-i-tuoi-diritti</guid>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Costituisci la tua società a Malta</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/costituisci-la-tua-societa-a-malta</link>
      <description>Assistenza a 360° in tutte le fasi di avviamento ed esercizio della tua azienda.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
                  
  Assistenza a 360° in tutte le fasi di avviamento ed esercizio della tua azienda.

                
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;a&gt;&#xD;
    &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/MALTA_X25-MAM.jpg" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;/a&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    Il diritto societario maltese si basa sul modello inglese e garantisce agli investitori notevole flessibilità all'interno di una struttura ben definita e chiara. 
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
                    
    Il sistema maltese regolamenta la costituzione di varie forme di società,  in favore sia degli investitori locali che di quelli stranieri:
  
                  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;ul&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      
                      
                      
      sole proprietorship o sole trader (unico proprietario);
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      
                      
                      
      general partnership (società in nome collettivo);
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      
                      
                      
      limited partnership (società in accomandita);
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      
                      
                      
      limited liability company (società a responsabilità limitata);
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      
                      
                      
      branch of a foreign company (filiale di una società straniera);
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      
                      
                      
      trust (regolato dal Trusts and Trustees Act);
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      
                      
                      
      investment company with variable or fixed share capital - SICAV or INVCO (società d'investimento a capitale variabile o fisso), entrambe registrate sotto la forma giuridica di limited liability companies.
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
  &lt;/ul&gt;&#xD;
  
                  
                  
  E' necessaria una seria valutazione del sistema fiscale maltese, da compiere con i nostri consulenti del luogo, prima di intraprendere un percorso di internazionalizzazione della propria attività imprenditoriale, non soltanto per valutare se la tipologia di attività sia consona all’apertura di una Ltd, ma soprattutto per essere certi che alla nuova
compagine aziendale non possa essere contestata l' 
  
                  
                  &#xD;
  &lt;a&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
      esterovestizione
    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/a&gt;&#xD;
  &lt;!--EndFragment--&gt;                                         .
  
                  
                  &#xD;
  &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;br/&gt;&#xD;
  
                  
                  
  Per ulteriori informazioni, Vi invitiamo a contattarci.
  
                  
                  &#xD;
  &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/MALTA_X25-MAM.jpg" length="348932" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 18 Dec 2017 18:27:32 GMT</pubDate>
      <author>183:698908763 (Angelo Cafà)</author>
      <guid>https://www.avvocatocafa.com/costituisci-la-tua-societa-a-malta</guid>
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      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/MALTA_X25-MAM.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Diffamazione, Cassazione: cronista condannato perché blog non è fonte valida</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/diffamazione-cassazione-cronista-condannato-perche-blog-non-e-fonte-valida</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
                  
  La Suprema Corte ha confermato la pena per un cronista che su un libro aveva riportato una notizia senza verificarla.

                
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;a&gt;&#xD;
    &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/corte-di-cassazione-lato500-20jpg.jpg" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;/a&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;p&gt;&#xD;
          &lt;!--StartFragment--&gt;                                                                        Non si salva dalla condanna per diffamazione il giornalista che riprende una notizia da un blog senza verificarla con l'incrocio di più fonti e facendo affidamento sul fatto che il suo contenuto è stato rimbalzato anche da altri siti. Lo afferma la Cassazione confermando la condanna nei confronti di un cronista autore di un libro sui movimenti di estrema destra: aveva scritto che un neofascista milanese era stato accusato di tentato omicidio.
        
                        
                        &#xD;
        &lt;/p&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
        &lt;div&gt;&#xD;
          &lt;div&gt;&#xD;
            &lt;div&gt;&#xD;
              &lt;p&gt;&#xD;
                &lt;!--StartFragment--&gt;                &lt;b&gt;&#xD;
                  
                                  
                                  
                  La vicenda fino all'ultimo grado di giudizio.
                
                                
                                &#xD;
                &lt;/b&gt;&#xD;
              &lt;/p&gt;&#xD;
              &lt;p&gt;&#xD;
                
                                
                                
                Questo fatto, ricorda la Suprema Corte, non era mai avvenuto e il cronista, dopo essere stato denunciato dalla parte lesa che riteneva di essere stata danneggiata dalla pubblicazione della notizia falsa nell'imminenza della sua candidatura politica nel 2011 con An, era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Trento, nel 2014.
                
                                
                                &#xD;
                &lt;br/&gt;&#xD;
                &lt;br/&gt;&#xD;
                
                                
                                
                 L'entità della pena non è nota, così come l'ammontare del risarcimento danni, ma si sa che la Corte di Appello di Trento, nel 2015, l'aveva ridotta con la concessione delle attenuanti generiche. Contestando la condanna davanti alla Suprema Corte, la difesa ha fatto presente che "l'imputato, iscritto all'Ordine dei giornalisti da trent'anni, non risulta essere mai stato condannato per diffamazione, mentre la notizia pubblicata era già apparsa su almeno una decina di siti internet, senza mai essere smentita" e dunque il cronista non poteva essere accusato di "omessa verifica".
                
                                
                                &#xD;
                &lt;br/&gt;&#xD;
                &lt;br/&gt;&#xD;
                
                                
                                
                 Il legale del querelante, invece, ha obiettato che "la tesi che vorrebbe l'imputato aver ritenuto vere le notizie già pubblicate per il solo fatto che non risultassero essere state contestate, costituisce un'assurdità sul piano logico, e si risolve nella concreta ammissione da parte sua di non aver compiuto verifiche di sorta". I supremi giudici osservano che in base alle sue dichiarazioni, il cronista aveva detto di "affidarsi normalmente al rilievo empirico dell'esistenza di una pluralità di fonti", mentre nel caso specifico "'aveva fatto gioco la circostanza della pregressa pubblicazione della notizia" su un sito e "poi riportata da più siti e blog, sino ad ammettere che quella era stata l'unica fonte effettiva e che altre non ve ne erano".
                
                                
                                &#xD;
                &lt;br/&gt;&#xD;
                &lt;br/&gt;&#xD;
                
                                
                                
                 "Fatto sta - osserva il verdetto 52565 - che l'imputato si accontentò di quel che 'aveva fatto gioco, e che, a prescindere da come egli fosse aduso regolarsi, non poteva comunque intendersi sufficiente per fondare un suo ragionevole affidamento sulla rispondenza al vero della notizia". "Si trattava infatti - conclude l'Alta Corte - di svolgere accertamenti di estrema facilità su un episodio di cui, ove si fosse verificato realmente, sarebbero rimasti giocoforza plurimi riscontri sulle pagine di cronaca dei quotidiani, anche con riguardo alle scansioni successive delle indagini e del processo che avrebbe dovuto derivarne".
                
                                
                                &#xD;
                &lt;!--EndFragment--&gt;              &lt;/p&gt;&#xD;
            &lt;/div&gt;&#xD;
            
                            
                            
            fonte: tgcom24
            
                            
                            &#xD;
            &lt;br/&gt;&#xD;
          &lt;/div&gt;&#xD;
        &lt;/div&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/corte-di-cassazione-lato500-20jpg.jpg" length="36755" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 20 Nov 2017 12:26:15 GMT</pubDate>
      <author>183:698908763 (Angelo Cafà)</author>
      <guid>https://www.avvocatocafa.com/diffamazione-cassazione-cronista-condannato-perche-blog-non-e-fonte-valida</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Depenalizzazioni : il testo integrale del D.lgs. 8/2016</title>
      <link>https://www.avvocatocafa.com/depenalizzazioni-il-testo-integrale-del-d-lgs-8-2016</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
                  
  Cosa cambia

                
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;a&gt;&#xD;
    &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/7fdbb71249e74df091e86f898197ae88/dms3rep/multi/legal.jpg" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;/a&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;div&gt;&#xD;
          &lt;!--StartFragment--&gt;          &lt;p&gt;&#xD;
            
                            
                            
            Con il 
            
                            
                            &#xD;
            &lt;a href="http://www.altalex.com/documents/gazzetta-ufficiale/2016/01/25/depenalizzazioni-decreto-8"&gt;&#xD;
              
                              
                              
              decreto legislativo n. 8/2016
            
                            
                            &#xD;
            &lt;/a&gt;&#xD;
            
                            
                            
             sono depenalizzati e trasformati in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la 
            
                            
                            &#xD;
            &lt;b&gt;&#xD;
              
                              
                              
              sola pena della multa o dell' ammenda
            
                            
                            &#xD;
            &lt;/b&gt;&#xD;
            
                            
                            
             previsti al di fuori del codice penale ed una serie di reati presenti invece nel codice penale, con esclusione dei reati previsti dalla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente territorio e paesaggio, sicurezza pubblica, giochi d' azzardo e scommesse, armi, elezioni e finanziamento ai partiti.
          
                          
                          &#xD;
          &lt;/p&gt;&#xD;
          &lt;p&gt;&#xD;
            
                            
                            
            La depenalizzazione persegue gli obiettivi di deflazionare il sistema penale e rendere più effettiva la sanzione: data la scarsa offensività degli illeciti, si ritiene che l' applicazione di una sanzione amministrativa in tempi rapidi e certi avrÃ  un effetto dissuasivo maggiore rispetto alla minaccia di un processo penale destinato spesso a cadere nel nulla.
          
                          
                          &#xD;
          &lt;/p&gt;&#xD;
          &lt;p&gt;&#xD;
            
                            
                            
            In dettaglio, queste le fattispecie depenalizzate previste nel codice penale:
          
                          
                          &#xD;
          &lt;/p&gt;&#xD;
          &lt;ul&gt;&#xD;
            &lt;li&gt;&#xD;
              
                              
                              
              atti osceni (
              
                              
                              &#xD;
              &lt;a href="http://www.altalex.com/documents/news/2014/12/23/dei-delitti-contro-la-moralita-pubblica-e-il-buon-costume#art527"&gt;&#xD;
                
                                
                                
                art. 527 c.p.
              
                              
                              &#xD;
              &lt;/a&gt;&#xD;
              
                              
                              
              )
            
                            
                            &#xD;
            &lt;/li&gt;&#xD;
            &lt;li&gt;&#xD;
              
                              
                              
              pubblicazioni e spettacoli osceni (art. 528 c.p.)
            
                            
                            &#xD;
            &lt;/li&gt;&#xD;
            &lt;li&gt;&#xD;
              
                              
                              
              rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (art. 652 c.p.)
            
                            
                            &#xD;
            &lt;/li&gt;&#xD;
            &lt;li&gt;&#xD;
              
                              
                              
              abuso della credulità popolare (art. 661 c.p.)
            
                            
                            &#xD;
            &lt;/li&gt;&#xD;
            &lt;li&gt;&#xD;
              
                              
                              
              rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (art. 668 c.p.)
            
                            
                            &#xD;
            &lt;/li&gt;&#xD;
            &lt;li&gt;&#xD;
              
                              
                              
              atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.).
            
                            
                            &#xD;
            &lt;/li&gt;&#xD;
          &lt;/ul&gt;&#xD;
          &lt;p&gt;&#xD;
            
                            
                            
            Tra gli illeciti depenalizzati previsti al di fuori del codice penale segnaliamo i seguenti:
          
                          
                          &#xD;
          &lt;/p&gt;&#xD;
          &lt;ul&gt;&#xD;
            &lt;li&gt;&#xD;
              
                              
                              
              noleggio abusivo o concessione in uso di opere tutelate dal diritto d' autore (art. 171 quater, lett. a, 
              
                              
                              &#xD;
              &lt;a href="http://cm.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/06/26/legge-sul-diritto-d-autore"&gt;&#xD;
                
                                
                                
                Legge n. 633/1941
              
                              
                              &#xD;
              &lt;/a&gt;&#xD;
              
                              
                              
              );
            
                            
                            &#xD;
            &lt;/li&gt;&#xD;
            &lt;li&gt;&#xD;
              
                              
                              
              copia abusiva su supporti audio-video di opere musicali, cinematografiche ecc. (art. 171 quater, lett. b);
            
                            
                            &#xD;
            &lt;/li&gt;&#xD;
            &lt;li&gt;&#xD;
              
                              
                              
              alterazione, cancellazione di contrassegni su macchina utensile o alterazione del certificato di origine della macchina;
            
                            
                            &#xD;
            &lt;/li&gt;&#xD;
            &lt;li&gt;&#xD;
              
                              
                              
              installazione ed esercizio non autorizzato di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione;
            
                            
                            &#xD;
            &lt;/li&gt;&#xD;
            &lt;li&gt;&#xD;
              
                              
                              
              impianto, uso, costruzione, vendita non autorizzati di apparecchi e materiali radioelettrici privati.
            
                            
                            &#xD;
            &lt;/li&gt;&#xD;
          &lt;/ul&gt;&#xD;
          &lt;!--EndFragment--&gt;        &lt;/div&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
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      <pubDate>Wed, 11 Oct 2017 11:27:02 GMT</pubDate>
      <author>183:698908763 (Angelo Cafà)</author>
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