Autore: Angelo Cafà
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26 febbraio 2026
Nel panorama dei delitti contro la pubblica amministrazione, la corruzione per l'esercizio della funzione, disciplinata dall'articolo 318 del codice penale, rappresenta una delle manifestazioni più insidiose del tradimento del mandato pubblico. La riforma operata dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 ha profondamente ridisegnato la fisionomia dell'articolo 318 c.p., trasformandolo da fattispecie di corruzione impropria – legata al compimento di atti conformi ai doveri d'ufficio – in una figura criminosa che sanziona la monetizzazione della funzione pubblica in sé considerata. Come ha chiarito la Cassazione penale, il nucleo centrale della disposizione è oggi costituito dall'esercizio della funzione pubblica, svincolato da ogni connotazione ulteriore e per il quale vige il divieto assoluto di qualsivoglia retribuzione da parte del privato. La corruzione per l’esercizio della funzione incide su un complesso articolato di interessi giuridici, tutti saldamente ancorati al tessuto costituzionale. In primo luogo, viene leso il principio di imparzialità dell'amministrazione, solennemente sancito dall'articolo 97 della Costituzione , secondo cui "i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione". L'imparzialità non costituisce un mero canone organizzativo, bensì un principio fondante dell'ordinamento repubblicano, che impone al pubblico funzionario di porsi in posizione di equidistanza rispetto agli interessi particolari, perseguendo esclusivamente l'interesse generale. Quando il pubblico ufficiale accetta denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni, egli abdica a questa posizione di terzietà, ponendosi al servizio di interessi privati. La condotta corruttiva trasforma il pubblico funzionario da servitore della collettività in agente di interessi particolari. Strettamente connesso al principio di imparzialità è il dovere di fedeltà alla Repubblica, cristallizzato nell'articolo 54 della Costituzione , il quale stabilisce che "i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore ". La fedeltà alla Repubblica non si esaurisce nell'osservanza formale delle norme, ma implica un vincolo etico di lealtà verso le istituzioni e verso la comunità che esse rappresentano. Il pubblico funzionario che si fa corrompere tradisce questo vincolo fiduciario, anteponendo il proprio tornaconto personale al bene comune. Per atto contrario ai doveri d'ufficio deve intendersi non soltanto l'atto illecito o illegittimo, ma anche quello che, pur formalmente regolare, violi i doveri istituzionali di imparzialità, correttezza e buon andamento sanciti dall'articolo 97 Cost. La peculiarità dell'articolo 318 c.p., nella sua formulazione attuale, risiede nella sua natura di reato di pericolo. Questa configurazione normativa risponde a una precisa scelta di politica criminale: anticipare la soglia di tutela penale al momento in cui il pubblico funzionario accetta di porre la propria funzione al servizio di interessi privati, indipendentemente dal fatto che tale asservimento si traduca poi nel compimento di atti specifici contrari ai doveri d'ufficio. La ratio è evidente, il solo fatto che un pubblico funzionario si renda disponibile a ricevere compensi indebiti per l'esercizio delle sue funzioni crea un pericolo per il corretto funzionamento dell'amministrazione, anche quando tale disponibilità non si concretizzi in atti formalmente illegittimi. Oltre all'imparzialità e alla fedeltà, la corruzione per l'esercizio della funzione lede il principio di buon andamento dell'amministrazione, anch'esso consacrato nell'articolo 97 della Costituzione . Il buon andamento non si identifica con la mera legalità formale degli atti amministrativi, ma postula l'efficienza, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa, orientata al perseguimento dell'interesse pubblico. Quando un pubblico funzionario subordina l'esercizio delle sue funzioni alla percezione di utilità indebite, l'azione amministrativa viene inevitabilmente distorta. Anche quando gli atti compiuti siano formalmente legittimi, il criterio ispiratore dell'azione non è più l'interesse generale, ma la soddisfazione degli interessi privati del corruttore. Un ulteriore profilo di lesività attiene al danno all'immagine della pubblica amministrazione. Questo aspetto, pur non costituendo un bene giuridico autonomamente tutelato dalla fattispecie incriminatrice, rappresenta una conseguenza inevitabile della condotta corruttiva, che mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni . La violazione dei doveri di dignità e onore non costituisce un mero elemento accessorio, ma rappresenta un'aggravante della condotta, in quanto il pubblico funzionario che riveste cariche elettive di particolare rilievo è investito di una responsabilità maggiore nei confronti della collettività. Accanto alla dimensione pubblicistica, la corruzione per l'esercizio della funzione presenta anche un rilevante danno patrimoniale diretto per l'Ente che ha erogato fondi pubblici non in base a criteri di merito e di interesse generale, ma in ragione di un accordo corruttivo. La legge n. 190 del 2012, nel riformare la disciplina della corruzione, ha introdotto una serie di misure volte a prevenire e contrastare il fenomeno corruttivo, tra cui l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di adottare piani triennali di prevenzione della corruzione e l'istituzione dell'Autorità nazionale anticorruzione. Queste misure testimoniano la consapevolezza del legislatore circa la gravità del fenomeno corruttivo e la necessità di un approccio integrato, che affianchi alla repressione penale strumenti di prevenzione amministrativa. L'imparzialità dell'amministrazione, il buon andamento dell'azione pubblica, la fedeltà alla Repubblica, costituiscono i pilastri su cui si fonda il rapporto tra cittadini e istituzioni in uno Stato democratico. Quando questi principi vengono traditi, l'intera architettura costituzionale viene scossa. Il pubblico ufficiale che si rende protagonista di condotte corruttive manifesta la basicità dei suoi motivi a delinquere tradendo i doveri costituzionali di dignità ed onore che derivano dal ruolo ricoperto. È questa dimensione etica, oltre che giuridica, che rende la corruzione uno dei fenomeni più insidiosi per la tenuta del patto sociale su cui si fonda la convivenza civile.